§ 46.3.16 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 588 .
Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:12/04/1946
Numero:588


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Le domande dei civili per essere ammessi a partecipare al concorso di ammissione per titoli e per esami, compilate in carta da bollo e corredate dei documenti che [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.      Gli appuntati e carabinieri in possesso dei requisiti suddetti potranno a domanda essere ammessi a prendere parte al concorso per esami onde essere ammessi a frequentare [...]
Art. 9.      I concorrenti per esami di cui all'articolo precedente saranno sottoposti alle seguenti prove
Art. 10.  [8]
Art. 11.      I dichiarati prescelti saranno avviati alla Scuola centrale e quivi saranno sottoposti alle prove orali previste dai paragrafi b) e c) dell'art. 9 da apposita [...]
Art. 12.      Fra gli aspiranti dichiarati idonei sarà stabilita apposita graduatoria di merito a formare la quale concorreranno i seguenti elementi
Art. 13.  [10]
Art. 14.      Gli allievi sottufficiali partecipanti ai corsi presso la Scuola centrale non dovranno essere impiegati in servizio d'ordine pubblico o di presidio
Art. 15.      Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare un reclutamento straordinario mediante concorso per titoli o per [...]
Art. 16.      Agli effetti del primo comma del precedente art. 15, per combattente della guerra di liberazione s'intendono
Art. 17.      Qualora alla data del concorso non siano state ancora definitivamente riconosciute, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le qualifiche [...]
Art. 18.      Tutte le disposizioni comunque in contrasto con il presente decreto sono abrogate


§ 46.3.16 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 588 [1].

Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

(G.U. 18 luglio 1946, n. 159)

 

 

 

     Art. 1. [2]

     L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola sottufficiali carabinieri viene effettuata:

     a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili, gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma e fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuola media inferiore;

     b) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

     I concorrenti di cui alla lettera a) debbono superare il corso biennale previsto dal successivo art. 5; quelli di cui alla lettera b) debbono superare il corso previsto dal successivo art. 13.

     I posti assegnati al corso biennale che rimanessero scoperti sono devoluti in aumento a quello annuale.

     I provenienti dai civili devono:

     possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuola media inferiore;

     aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

     essere celibi o vedovi senza prole;

     possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;

     essere di statura non inferiore a metri 1,65;

     avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

     avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

     I militati in servizio nell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera a), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite nei successivi articoli 2 e 3 per i candidati provenienti dai civili.

     Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequentano secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

     Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vice brigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali sono rinviati alle rispettive legioni di provenienza.

 

          Art. 2.

     Le domande dei civili per essere ammessi a partecipare al concorso di ammissione per titoli e per esami, compilate in carta da bollo e corredate dei documenti che saranno indicati nel relativo bando, dovranno essere inoltrate ai Comandi di legione nel cui territorio hanno domicilio gli interessati.

     Può essere di ostacolo all'arruolamento nell'arma anche l'avere l'aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle malattie di cui al precedente articolo.

     I Comandi di legione, accertato il possesso da parte degli aspiranti di tutti i requisiti fisici, morali e di famiglia necessari e la regolarità dei documenti trasmessi, inoltreranno le domande degli aspiranti civili corredate dai documenti prescritti al Comando della scuola centrale carabinieri Reali per l'esame da parte di un'apposita Commissione.

 

          Art. 3. [3]

     La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

     1) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

     2) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

     3) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

     La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

     a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

     b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio predetto;

     c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

     d) prestanza fisica;

     e) conoscenza di lingue estere.

     A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

     I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultanti dalla graduatoria.

 

          Art. 4. [4]

     Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola sottufficiali carabinieri sarà corrisposto il premio di arruolamento in lire 6.000 ed il trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri.

     Essi saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 5. [5]

     I corsi di istruzione per gli allievi di cui all'art. 1, lettera a), avranno la durata di 2 anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

     Per ottenere il passaggio al secondo anno di corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la scuola.

     Gli allievi promossi vice brigadieri se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera a), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti ed enti.

 

          Art. 6. [6]

     Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

     Essi, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, sino al compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra Arma sino al compimento della ferma di leva.

 

          Art. 7. [7]

     Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali di cui alla lettera b) dell'art. 1 debbono:

     aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

     non aver superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

     emergere per contegno e capacità professionale.

 

          Art. 8.

     Gli appuntati e carabinieri in possesso dei requisiti suddetti potranno a domanda essere ammessi a prendere parte al concorso per esami onde essere ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

 

          Art. 9.

     I concorrenti per esami di cui all'articolo precedente saranno sottoposti alle seguenti prove:

     a) prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema che dimostri le capacità dei candidati di sapere esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro, corretto;

     b) prova orale di cultura generale;

     c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

     I programmi relativi saranno stabiliti dal Comando generale dell'arma.

 

          Art. 10. [8]

     Le prove scritte di italiano sono svolte dagli aspiranti su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'Arma.

     I temi sono esaminati, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, da una Commissione composta dal Comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro e dell'insegnante di italiano, membro e segretario. Detta Commissione assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto da 10 a 20.

 

          Art. 11.

     I dichiarati prescelti saranno avviati alla Scuola centrale e quivi saranno sottoposti alle prove orali previste dai paragrafi b) e c) dell'art. 9 da apposita Commissione composta da un ufficiale superiore e due inferiori della Scuola suddetta.

     Tale Commissione al termine di ciascuna prova emetterà su ciascun concorrente giudizio di idoneità o non idoneità senza assegnazione di punti.

     Saranno dichiarati idonei all'ammissione i concorrenti per esami che oltre all'aver superato al prova scritta avranno superato le prove orali.

 

          Art. 12.

     Fra gli aspiranti dichiarati idonei sarà stabilita apposita graduatoria di merito a formare la quale concorreranno i seguenti elementi:

     a) il punto riportato nello svolgimento del tema scritto;

     b) i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili.

     Nella valutazione di queste, la Commissione presieduta dal comandante della Scuola di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, assegnerà:

     1) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o civile o per le promozioni straordinarie per merito di guerra;

     2) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

     3) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per meriti eccezionali o professionali;

     4) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle forze armate sia nelle formazioni partigiane;

     5) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

     6) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, del Corpo Reale equipaggi marittimi e della Regia aeronautica in servizio o in congedo;

     7) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto, sia da carabiniere che da appuntato.

     Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori ai sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

     La Commissione valuterà inoltre per ciascun concorrente il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale di cui alla lettera a) dell'art. 1 nonchè la conoscenza di lingue estere, attribuendo a detti titoli il punteggio stabilito nel bando di concorso [9] .

     A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

     Stabilita la graduatoria saranno chiamati a frequentare il corso i militari in ordine di precedenza sino alla concorrenza dei posti disponibili.

 

          Art. 13. [10]

     Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'art. 1, il corso avrà la durata di 8 mesi e sarà svolto in comune con gli allievi di cui alla lettera a) del predetto art. 1 frequentanti il secondo anno di corso.

 

          Art. 14.

     Gli allievi sottufficiali partecipanti ai corsi presso la Scuola centrale non dovranno essere impiegati in servizio d'ordine pubblico o di presidio.

 

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 15.

     Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare un reclutamento straordinario mediante concorso per titoli o per esami di 700 allievi sottufficiali da trarsi esclusivamente da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano partecipato alla guerra di liberazione.

     Per gli allievi di cui al comma precedente il corso di istruzione avrà la durata di nove mesi secondo i programmi che verranno stabiliti dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

 

          Art. 16.

     Agli effetti del primo comma del precedente art. 15, per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

     a) partigiani combattenti e patrioti;

     b) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

     c) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno mai aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

     d) civili deportati per ragioni politiche in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera c).

 

          Art. 17.

     Qualora alla data del concorso non siano state ancora definitivamente riconosciute, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le qualifiche di partigiano combattente e di patriota di cui alla lettera a) del precedente art. 16, saranno ammessi i candidati muniti di certificati provvisori rilasciati a tale scopo dalle commissioni competenti.

     Sarà in facoltà del comandante della Scuola di dimettere dai corsi gli allievi che non abbiano conseguito il certificato definitivo.

 

          Art. 18.

     Tutte le disposizioni comunque in contrasto con il presente decreto sono abrogate.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo già sostituito dalla L. 4 novembre 1950, n. 1043 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.

[5] Articolo già sostituito dalla L. 4 novembre 1950, n. 1043, modificato dalla L. 30 ottobre 1955, n. 1060 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.

[7] Articolo già sostituito dalla L. 4 novembre 1950, n. 1043 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.

[10] Articolo già sostituito dalla L. 4 novembre 1950, n. 1043 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L. 22 novembre 1961, n. 1291.