§ 46.3.4a - Legge 30 ottobre 1955, n. 1060.
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:30/10/1955
Numero:1060


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale sostituito dall'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, è [...]


§ 46.3.4a - Legge 30 ottobre 1955, n. 1060.

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 19 novembre 1955, n. 267).

 

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale sostituito dall'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, è modificato come segue:

     "Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti".