§ 46.3.5a - Legge 22 novembre 1961, n. 1291.
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:22/11/1961
Numero:1291


Sommario
Art. 1.      Al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalle leggi 4 novembre 1950, n. 1043, e 30 ottobre 1955, n. 1060, sono apportate le seguenti ulteriori [...]
Art. 2.      L'art. 1 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 3 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 4 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 5 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'art. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art. 10 è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Nell'art. 12, dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:
Art. 10.      L'art. 13 è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituito dal seguente:


§ 46.3.5a - Legge 22 novembre 1961, n. 1291. [1]

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 18 dicembre 1961, n. 313).

 

     Art. 1.

     Al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalle leggi 4 novembre 1950, n. 1043, e 30 ottobre 1955, n. 1060, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola sottufficiali carabinieri viene effettuata:

     a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili, gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma e fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuola media inferiore;

     b) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

     I concorrenti di cui alla lettera a) debbono superare il corso biennale previsto dal successivo art. 5; quelli di cui alla lettera b) debbono superare il corso previsto dal successivo art. 13.

     I posti assegnati al corso biennale che rimanessero scoperti sono devoluti in aumento a quello annuale.

     I provenienti dai civili devono:

     possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuola media inferiore;

     aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

     essere celibi o vedovi senza prole;

     possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;

     essere di statura non inferiore a metri 1,65;

     avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

     avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

     I militari in servizio nell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera a), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite nei successivi articoli 2 e 3 per i candidati provenienti dai civili.

     Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequentano secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

     Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vice brigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali sono rinviati alle rispettive legioni di provenienza".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

     1) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

     2) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

     3) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

     La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

     a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

     b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio predetto;

     c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

     d) prestanza fisica;

     e) conoscenza di lingue estere.

     A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

     I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultanti dalla graduatoria".

 

          Art. 4.

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola sottufficiali carabinieri sarà corrisposto il premio di arruolamento in lire 6.000 ed il trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri.

     Essi saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri".

 

          Art. 5.

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "I corsi di istruzione per gli allievi di cui all'art. 1, lettera a), avranno la durata di 2 anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

     Per ottenere il passaggio al secondo anno di corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la scuola.

     Gli allievi promossi vice brigadieri se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera a), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti ed enti".

 

          Art. 6.

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

     Essi, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, sino al compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra Arma sino al compimento della ferma di leva.

 

          Art. 7.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali di cui alla lettera b) dell'art. 1 debbono:

     aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

     non aver superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

     emergere per contegno e capacità professionale".

 

          Art. 8.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Le prove scritte di italiano sono svolte dagli aspiranti su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'Arma.

     I temi sono esaminati, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, da una Commissione composta dal Comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro e dell'insegnante di italiano, membro e segretario. Detta Commissione assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto da 10 a 20".

 

          Art. 9.

     Nell'art. 12, dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:

     "La Commissione valuterà inoltre per ciascun concorrente il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale di cui alla lettera a) dell'art. 1 nonchè la conoscenza di lingue estere, attribuendo a detti titoli il punteggio stabilito nel bando di concorso".

 

          Art. 10.

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'art. 1, il corso avrà la durata di 8 mesi e sarà svolto in comune con gli allievi di cui alla lettera a) del predetto art. 1 frequentanti il secondo anno di corso".

 

          Art. 11.

     L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituito dal seguente:

     "Gli arruolati volontari sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo aver ultimato con buon esito apposito corso presso le legioni allievi dell'Arma".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.