§ 45.1.348 - Del.CIPE 15 luglio 2005, n. 77.
Attuazione delle linee guida per l'impostazione del Quadro strategico nazionale (QSN).


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:15/07/2005
Numero:77

§ 45.1.348 - Del.CIPE 15 luglio 2005, n. 77.

Attuazione delle linee guida per l'impostazione del Quadro strategico nazionale (QSN).

(G.U. 24 gennaio 2006, n. 19)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visti gli obiettivi della strategia di Lisbona, così come da ultimo ridefiniti, e le priorità dell'Agenda sociale e della strategia di sviluppo sostenibile che, nel complesso, mirano a rilanciare la crescita, la competitività e l'occupazione, rafforzare la coesione sociale e la sostenibilità ambientale e che devono trovare sostegno, laddove convergenti, anche nella politica di coesione comunitaria e nazionale;

     Vista la proposta di Regolamento generale sulla riforma delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2007/2013 che prevede, per ogni Paese beneficiario, l'adozione di un Quadro strategico nazionale (QSN) di coesione regionale che definisca la strategia che si intende perseguire, con riferimento sia alla politica di coesione regionale, nazionale e comunitaria, sia alla politica ordinaria nazionale relativamente agli obiettivi: «convergenza», per le regioni in ritardo di sviluppo (cosiddetto obiettivo 1); «competitività e occupazione» per le regioni fuori dall'obiettivo 1 (cosiddetto obiettivo 2); e, su base facoltativa, cooperazione territoriale per le aree di cooperazione transfrontaliera e transnazionale (cosiddetto obiettivo 3);

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 che affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, il compito, tra l'altro, di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

     Visto, in particolare, l'art. 73 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree sottoutilizzate, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese e tenuto conto che, sulla base di tali criteri, è stata avviata la convergenza tra la programmazione della politica regionale comunitaria e nazionale;

     Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio [1];

     Vista l'intesa sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, sul documento «Linee guida per l'elaborazione del QSN per la politica di coesione 2007/2013», che ha ulteriormente specificato per l'Italia il contenuto del QSN, il processo in tre fasi e le modalità della sua elaborazione e considerato che le citate «Linee guida» prevedono, fra l'altro, la predisposizione di documenti intermedi con cui lo Stato e le regioni - dando piena ed effettiva attuazione al principio di partecipazione degli Enti locali ai processi, tramite il coinvolgimento delle rappresentanze ai vari livelli istituzionali, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, e in partenariato con le parti economiche e sociali - prepareranno la proposta di QSN che costituisce uno strumento di programmazione congiunto delle politiche regionali, comunitaria (politica di coesione) e nazionale (Fondo aree sottoutilizzate in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione), al fine di coniugare la competitività economica, la coesione sociale e la valorizzazione del patrimonio territoriale;

     Considerata l'esigenza di perseguire in maniera più stringente, da parte delle Amministrazioni centrali e delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, l'obiettivo di destinare al Sud il 30% della spesa ordinaria in conto capitale sancito dall'art. 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);

     Tenuto conto degli impegni relativi al livello della spesa da garantire per il rispetto del principio di addizionalità, previsti dal vigente e dall'adottando regolamento Comunitario, ribaditi nell'impegno assunto dal Governo italiano con l'Unione europea, nel dicembre 2004;

     Tenuto conto degli obiettivi programmatici di crescita del PIL nel Mezzogiorno indicati nel DPEF 2005-2008;

     Considerato, in particolare, che in linea con le valutazioni e le scelte che si vanno compiendo nell'Unione europea e con gli indirizzi nazionali contenuti nei Documenti di programmazione economico-finanziaria di questi anni e, ancora di recente, nel decreto di prima attuazione del Piano nazionale di azione degli obiettivi di Lisbona, il complesso del Mezzogiorno (le sue otto Regioni) resta, per lo squilibrio economico-sociale che lo caratterizza e per i processi di rinnovamento che lo stanno trasformando, l'area non solo dove concentrare le risorse e l'intervento, ma anche dove dare particolare unitarietà alla strategia di intervento;

     Considerato che il processo in tre fasi descritto dalle «Linee guida» riguardante la programmazione dei tre citati obiettivi richiede, per essere attuato, di indirizzi ai vari livelli di governo;

     Considerata l'esigenza che ciascuna regione e provincia autonoma e il complesso delle Amministrazioni centrali interessate alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, predispongano un proprio Documento strategico, che descriva e motivi i profili strategici (coesione e competitività, priorità di intervento, integrazione finanziaria e programmatica, integrazione fra politiche regionali e politiche nazionali, governance e capacità istituzionali), da articolare distintamente per gli obiettivi 1, 2 e 3 secondo il documento «Linee guida» sopra richiamato;

     Considerata a tal fine l'esigenza formulata dalle «Linee guida» che la stesura del QSN sia preceduta da una fase di estrapolazione e di visione strategica da parte delle regioni e del Centro (che consenta, attraverso una diagnosi degli attuali ritardi di competitività, delle scelte programmatiche e progettuali compiute in passato e dei loro effetti, e di una valutazione degli scenari futuri, di identificare gli obiettivi da perseguire e i conseguenti strumenti da utilizzare) e da una successiva fase di confronto strategico Centro-regioni, da concludere entro il 2005;

     Tenuto conto che gli obiettivi del QSN dovranno essere coerenti con gli orientamenti strategici comunitari 2007-2013 e raccordati con quelli perseguiti in attuazione della strategia di Lisbona-Goteborg e considerato che, nella stesura del QSN, dovrà essere assicurata l'integrazione e il coordinamento con il processo di programmazione finalizzato alla definizione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale;

     Considerata l'esigenza di garantire la coerenza tra la Strategia europea per l'occupazione e la politica nazionale e regionale in materia di occupazione e sviluppo del capitale umano e il relativo coordinamento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato ad assicurare in qualità di Amministrazione capofila del Fondo sociale europeo;

     Considerata la necessità che le Amministrazioni centrali rendano coerenti attraverso la definizione del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN), le priorità settoriali nell'ambito delle due politiche regionali, comunitaria e nazionale, in vista della definizione del QSN che compendia e porta ad unità la strategia complessiva in materia di politiche regionali di coesione economica, sociale e territoriale;

     Considerata l'esigenza di individuare, in un momento successivo, un adeguato strumento normativo che consenta di definire, secondo quanto previsto nelle Linee guida e nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2006-2008, gli impegni finanziari relativi al periodo 2007-2013 necessari ad attuare le principali linee di intervento della politica nazionale nel detto periodo;

     Considerata la necessità che le Amministrazioni centrali siano fortemente impegnate ad assicurare uno stretto collegamento tra le politiche regionali, comunitaria e nazionale, e le politiche nazionali di settore «ordinarie»;

     Considerati i risultati che vanno emergendo dai seminari tematici di alto livello organizzati con le Amministrazioni regionali e centrali interessate, secondo le indicazioni delle «Linee guida», su aspetti prioritari per la coesione e la competitività delle diverse aree del Paese e i cui risultati potranno fungere da supporto per la predisposizione dei documenti strategici ai vari livelli istituzionali;

     Considerato il compito affidato al DPS dalle «Linee guida» di promuovere con le otto Regioni meridionali un «Documento strategico per il Mezzogiorno» (DSM) operando con esse contestualmente alla predisposizione dei loro rispettivi documenti strategici regionali (DSR);

     Considerato che il processo di costruzione del QSN e dei relativi documenti di programmazione sarà accompagnato e sostenuto da un'adeguata attività di valutazione, volta a contribuire al miglioramento delle scelte di programmazione e ad assicurare la coerenza interna ed esterna dei vari programmi, attività che sarà organizzata autonomamente dalle diverse Amministrazioni nel rispetto dei criteri della distinzione funzionale tra soggetto responsabile della programmazione e soggetto responsabile della valutazione e della adeguata competenza di quest'ultimo;

     Tenuto conto che gli obiettivi del QSN dovranno essere oggetto dei «Rapporti strategici sull'attuazione» che saranno predisposti contestualmente all'annuale Rapporto sugli interventi nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 51 della legge 24 novembre 2003, n. 326;

     Ritenuto in attuazione delle richiamate Linee guida, di dover fornire indicazioni di carattere procedurale per l'impostazione e la predisposizione del QSN;

     Ritenuto di dover istituire un «Comitato di Amministrazioni centrali per la politica di coesione 2007/2013» come sede di raccordo per l'impostazione del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN), secondo i principi indicati nelle «Linee guida» e per le attività successive, individuando anche le responsabilità proprie delle varie Amministrazioni coinvolte;

     Ritenuto di dover definire la tempistica complessiva delle attività da porre in essere per pervenire alla predisposizione del QSN, anche sulla base di una previsione in merito allo svolgimento del negoziato per l'approvazione dei nuovi regolamenti 2007/2013, che impone, ove il negoziato stesso si concludesse entro il primo semestre 2005, la tempestiva presentazione alla Commissione della proposta di QSN, ai sensi dei nuovi regolamenti comunitari;

     Vista la nota informativa concernente l'attuazione delle richiamate «Linee guida» trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Conferenza unificata con la lettera n. 0010079 del 5 aprile 2005;

     Acquisito, sulla predetta nota informativa, il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 giugno 2005 e preso atto di quanto espresso in seduta dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla raccomandazione delle regioni, alla proposta di modifica dell'UPI e alla richiesta degli Enti locali;

     Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale;

 

     Delibera:

 

     1. E' approvato il documento allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera, concernente obiettivi, tempi, metodi e responsabilità delle Amministrazioni centrali per la predisposizione del QSN, con indicazione delle attività da porre in essere, sulla base delle previsioni di svolgimento del negoziato richiamato in premessa e della necessità di avviare con tempestività le spese sin dal primo anno di programmazione, in modo da pervenire alla definizione e all'inoltro formale alla Commissione europea della proposta di QSN entro e non oltre la fine dell'estate 2006, come presupposto anche per il contemporaneo invio dei Programmi operativi previsti dallo stesso QSN.

     2. E' istituito il «Comitato di Amministrazioni centrali per la politica di coesione 2007-2013», che costituisce in particolare la sede di raccordo per l'impostazione del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN) secondo i principi indicati nel documento «Linee guida» approvato dalla Conferenza unificata il 3 febbraio 2005. Nel richiamato documento allegato sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del detto Comitato nonchè le responsabilità delle singole Amministrazioni che lo compongono. Il Comitato è composto da tutte le Amministrazioni centrali che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi indicati nel QSN e/o che già svolgono ruoli di gestione o di governo nella politica regionale comunitaria e nazionale e segnatamente con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Ai fini dell'impostazione del QSN, ogni Amministrazione centrale è incaricata di apportare il proprio contributo settoriale e generale alla definizione del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN), tenuto conto delle politiche regionali, nazionali e/o comunitarie a cui ciascuna Amministrazione contribuisce rendendo noti tali contributi alle regioni in vista della predisposizione dei loro documenti strategici. Il Comitato potrà demandare a un gruppo ristretto di Amministrazioni centrali le funzioni di «Segretariato tecnico» del Comitato stesso per la finalizzazione del Documento Strategico preliminare Nazionale, ferme restando le funzioni di amministrazioni capofila per Fondo che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono chiamati a svolgere rispettivamente per il FERS e il FSE. Il coordinamento delle varie fasi istruttorie che raccolgono i risultati del confronto e che concorrono alla stesura della proposta di QSN è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze (DPS) a garanzia della trasparenza degli elementi che emergeranno nel corso di tali fasi.

     3. Il confronto regioni-Centro, che avrà luogo secondo procedure concordate a livello interistituzionale e sulla base dei documenti strategici regionali (DSR), del DSM e del DSPN, individuerà gli indirizzi strategici integrati fra politica regionale comunitaria e nazionale, tenendo conto del legame delle politiche nazionali ordinarie e di settore con il complesso della politica regionale, nazionale e comunitaria, sulla base di uno adeguato strumento normativo tale da consentire la definizione, anche per la politica regionale nazionale, degli impegni finanziari pluriennali relativi al periodo 2007-2013 necessari ad attuare le principali linee di intervento, strumento normativo da definire in sede di impostazione della manovra 2007-2009. Ciò al fine di pervenire ai contenuti e ai materiali comuni necessari per la stesura del primo schema di QSN, da finalizzare entro marzo 2006.

     4. Secondo le indicazioni delle «Linee guida» e sulla base dell'esperienza della programmazione comunitaria 2000-2006, le Amministrazioni sono sollecitate a dare attuazione sostanziale, in ogni fase del processo al principio del partenariato con le Associazioni nazionali (ANCI, UPI e UNCEM) degli Enti locali e con le parti economiche e sociali. In tutte le articolazioni dell'attività di programmazione strategica è necessario che l'esperienza maturata dai cittadini, lavoratori, studiosi e imprese nell'ambito della politica regionale in atto sia sentita e valutata dalle Amministrazioni e che tali parti siano poste nelle condizioni di formulare proposte e di conoscere come esse siano valutate dalle Amministrazioni stesse.

     5. Le Amministrazioni regionali e centrali interessate, al fine di contribuire al miglioramento delle scelte di programmazione e di assicurare la coerenza interna ed esterna dei vari programmi, organizzeranno autonomamente le attività di valutazione che accompagnano e sostengono il processo di costruzione del QSN e dei documenti di programmazione connessi, nel rispetto dei criteri della distinzione funzionale tra soggetto responsabile della programmazione e soggetto responsabile della valutazione e della adeguata competenza di quest'ultimo. La responsabilità dell'attività di valutazione viene preferibilmente attribuita, ove ne sussistano le condizioni di competenza e autonomia funzionale, ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai quali l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, attribuisce specifici compiti di valutazione per il cui svolgimento viene garantito, da questo Comitato, il cofinanziamento a carico del Fondo istituito dal citato art. 1, comma 7, così come modificato dall'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     In tale contesto, l'Unità di valutazione del DPS (UVAL) opera, a livello nazionale in interlocuzione con gli altri soggetti individuati come responsabili della valutazione delle Amministrazioni regionali e centrali, per coordinare, promuovere e attuare le attività di valutazione incluse quelle relative alla verifica del principio di addizionalità. Inoltre l'UVAL, come soggetto responsabile del coordinamento del Sistema nazionale di valutazione e in cooperazione con gli altri soggetti individuati come responsabili della valutazione dalle Amministrazioni regionali e centrali, opera al fine di:

     a) fornire riferimenti per l'impostazione metodologica e operativa dell'attività di valutazione secondo criteri condivisi;

     b) definire i criteri e gli standard di riferimento per garantire la qualità e l'utilizzabilità dei risultati delle attività di valutazione;

     c) fornire adeguata informazione sull'andamento del processo di valutazione nelle sedi istituzionali preposte;

     d) individuare e promuovere le azioni più opportune per migliorare l'efficacia della valutazione.

     6. Secondo l'indirizzo delle Linee guida sono organizzati in partenariato con le Amministrazioni regionali, le Amministrazioni centrali, le Associazioni nazionali (ANCI, UPI e UNCEM) degli Enti locali e con il concorso delle parti economiche e sociali, seminari tematici di alto livello, non strutturati settorialmente, che riguarderanno aspetti prioritari per la coesione e la competitività delle diverse aree del Paese e i cui risultati potranno fungere da supporto per la predisposizione dei documenti strategici ai vari livelli istituzionali, secondo le indicazioni riportate nel documento allegato.

 

 

Allegato

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE «LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DEL QSN APPROVATE CON INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 3 FEBBRAIO 2005, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131.

 

     1. Obiettivi del Quadro strategico nazionale (QSN).

     Al fine di avviare l'attivazione dal 1° gennaio 2007 dei fondi strutturali comunitari 2007/2013 - considerato che allo stato attuale è possibile meglio prefigurare la tempistica del processo, già indicata, in via di larga massima, nelle «Linee guida» - dovrà essere inoltrata alla Commissione europea, entro l'estate 2006 la proposta del Quadro strategico nazionale (QSN), previsto della riforma delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale (1). Il QSN, così come i programmi operativi che in esso saranno elencati, dovranno, infatti, essere approvati dalla Commissione europea prima del 1° gennaio 2007, per rendere tempestivamente operativi il Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) e il Fondo sociale europeo (FSE) che finanziano, nel 2007/2013, i tre obiettivi delle politiche di coesione: (a) «convergenza», per le regioni in ritardo di sviluppo (cosiddetto obiettivo 1), (b) «competitività e occupazione» per le regioni fuori dall'obiettivo 1 (cosiddetto obiettivo 2) e (c) «cooperazione territoriale» per le aree di cooperazione transfrontaliera e transnazionale (cosiddetto obiettivo 3).

     Quanto ai contenuti programmatici, secondo le indicazioni dell'attuale proposta di regolamento generale, l'articolazione del QSN prevede una «sezione strategica», che dovrà fornire una descrizione sintetica della strategia alla base della programmazione 2007/2013, e una «sezione operativa», che fornirà una descrizione degli interventi e, cioè, dell'applicazione operativa della strategia enunciata.

     In particolare:

     1.1. La sezione strategica del QSN costituisce una delle principali novità della riforma della politica di coesione proposta dalla Commissione europea e condivisa dal nostro Paese per il periodo 2007/20 13 in quanto rafforza, a livello europeo e nazionale, l'identificazione, la visibilità e la verificabilità degli obiettivi strategici della politica di coesione, legandoli organicamente agli obiettivi di sviluppo fissati nei vertici di Lisbona e Goteborg, e alle politiche regionali nazionali.

     La sezione strategica del QSN 2007/2013 - Italia, sulla base delle «Linee guida per l'elaborazione del QSN per la politica di coesione 2007/2013» (di seguito «Linee guida»), oggetto dell'intesa Stato-regioni-autonomie locali del 3 febbraio 2005, sarà pertanto finalizzata ad inquadrare le scelte operative proposte per i tre sopra richiamati obiettivi finanziati dai fondi strutturali, in un contesto di coerenza con gli Orientamenti strategici comunitari del Consiglio (previsti dall'art. 23 della proposta di regolamento generale), e dovrà specificare:

     a) Obiettivi di coesione e competitività per il 2013: date le opportunità relative al complesso delle risorse disponibili, le criticità nel loro utilizzo e le tendenze economiche e sociali in atto, saranno evidenziati quali obiettivi l'Italia e le sue specifiche aree possono prefiggersi di raggiungere alla fine del periodo grazie alla politica regionale, comunitaria e nazionale;

     b) Priorità di intervento: riferite a quelle tipologie di interventi, e segnatamente a quei beni pubblici e servizi collettivi che possono prioritariamente consentire, nelle diverse aree territoriali, di realizzare gli obiettivi sopra indicati. Nel caso delle regioni dell'obiettivo 2, questo indirizzo strategico, nel prevedere per il FESR le priorità «innovazione», «ambiente» e «accessibilita», e per il FSE le priorità relative all'occupazione, allo sviluppo delle risorse umane e all'inclusione sociale, consentirà di motivare la concentrazione tematica e territoriale delle risorse. Per tutti gli obiettivi questo indirizzo strategico servirà anche a motivare la natura regionale o multiregionale, ove appropriata, dell'intervento e le scelte relative alle aree

     (1) COM (2004) 492 def. urbane e rurali e alle aree meno favorite così come definite dal Trattato costituzionale in corso di ratifica, all'art. III-220, con particolare attenzione alla montagna e alle regioni insulari e transfrontaliere;

     c) Integrazione finanziaria e programmatica: anche in relazione alla esplicita previsione della coesione territoriale nel Trattato, saranno indicate quali scelte vanno effettuate per assicurare l'integrazione fra fondi e, con particolare riferimento alle risorse umane e allo sviluppo rurale, tra la politica comunitaria di coesione e le altre politiche comunitarie, nonchè per una migliore coerenza fra programmazione economico-sociale e pianificazione territoriale;

     d) Integrazione fra politiche regionali e politiche nazionali: quale coerenza esiste fra politiche regionali (comunitaria e nazionale) e politiche di settore e di rete (nazionali e regionali). In particolare per individuare quali politiche (nazionali e delle regioni) sono necessarie per l'efficacia delle politiche regionali così come rappresentate dagli obiettivi sub a). Per trovare in quale modo le principali politiche nazionali concorrono allo scenario delle politiche regionali. Ma anche attraverso quale uso delle Intese istituzionali di Programma e degli Accordi di programma quadro Stato-Regioni si intende accrescere tale integrazione;

     e) Governance e capacità istituzionali: quali soluzioni istituzionali devono prioritariamente essere adottate nell'assetto amministrativo, nella regolarizzazione dei mercati e sul partenariato istituzionale attraverso il piano e istituzionalizzato il coinvolgimento degli enti locali e con le parti economiche e sociali, così come quali iniziative di rafforzamento delle capacità istituzionali devono essere prese specie con riferimento all'obiettivo 1 e al piano dì valutazione che per tale obiettivo è richiesto dall'art. 46 della proposta di regolamento generale al fine di dare maggiore efficacia alle politiche regionali, comunitaria e nazionale;

     1.2. La sezione operativa del QSN, anche in coerenza con la proposta comunitaria di regolamento generale, a sua volta sarà articolata in modo da evidenziare:

     - per i tre obiettivi, di convergenza, di competitività e occupazione, di cooperazione territoriale:

     a) la lista dei Programmi operativi;

     b) le risorse di massima, annuali, per ciascun Programma operativo monofondo;

     c) la composizione, di massima, fra investimenti pubblici (materiali e immateriali) e trasferimenti alle imprese;

     d) l'indicazione di alcuni (pochi) obiettivi programmatici della politica regionale nazionale e comunitaria (coerenti con quelli di Lisbona-Goteborg e con le relative strategie attuative - in particolare con la Strategia europea per l'occupazione - e, per quanto rileva, con quelli fissati negli Orientamenti strategici comunitari 2007-2013), in raccordo con gli obiettivi dello Sviluppo rurale e della Pesca, nonchè di quelli nazionali e di indicatori corrispondenti, della cui evoluzione si darà conto nell'attuazione dei Programmi;

     e) i criteri per la costruzione di meccanismi di premialità;

     f) gli obiettivi programmatici relativi alle risorse della politica regionale nazionale (Fondo per le aree sottoutilizzate) da proiettare su base settennale in raccordo con le politiche (nazionali) di settore;

     - per l'obiettivo convergenza:

     g) la previsione settennale della spesa in conto capitale distinta per fonti aggiuntive e ordinarie, al fine di stabilire l'obiettivo verificabile di addizionalità;

     h) la ripartizione di massima delle risorse fra priorità di intervento;

     i) gli impegni operativi in merito ai profili della valutazione e delle capacità istituzionali;

     l) la dotazione annua totale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca e l'indicazione dei meccanismi di coordinamento territoriale dei relativi interventi con le politiche di coesione.

 

     2. Tempistica e fasi per l'elaborazione del QSN.

     Posto che la bozza di proposta di QSN da sottoporre al CIPE deve essere disponibile tra febbraio e marzo 2006, è cruciale la definizione ed il rispetto dei tempi di svolgimento delle varie fasi del processo che prelude la finalizzazione del documento programmatico in questione.

     Dovranno pertanto essere completate, a quella data, le tre fasi preparatorie previste dalle «Linee guida» e definiti gli ulteriori passaggi istituzionali propedeutici all'invio ufficiale della proposta, e precisamente:

     2.1. prima fase: stesura dei Documenti strategici regionali (DSR), a cura della singole regioni e province autonome; del Documento strategico del mezzogiorno (DSM), a cura del DPS e delle regioni del Mezzogiorno, comprese quelle fuori obiettivo 1 che appartengono a questa area; del Documento strategico preliminare nazionale (DSPN) comune a tutte le Amministrazioni centrali che verrà definito nell'ambito del Comitato rappresentativo delle medesime Amministrazioni - coordinato dal DPS e istituito dal CIPE secondo quanto previsto al punto 2 dispositivo della presente delibera; al supporto di questa fase dovranno inoltre contribuire i seminari tematici previsti dal punto 5 delle «Linee guida» e gli incontri delle regioni, del Gruppo di lavoro per la elaborazione del DSM e del Comitato delle amministrazioni centrali con il Partenariato economico e sociale, e con i rispettivi partenariati istituzionali delle autonomie locali, essenziali per la finalizzazione dei documenti programmatici e delle relative strategie, come previsto dalle «Linee guida»;

     2.2. seconda fase: confronto strategico, da concludersi per l'inizio del 2006, tra Amministrazioni centrali e regioni, per pervenire alla predisposizione dei contenuti e dei materiali comuni necessari alla stesura del QSN;

     2.3. terza fase: completamento della stesura del primo schema di QSN 2007/2013, entro marzo 2006;

     2.4. parere Conferenza unificata e approvazione CIPE: sottoposizione al parere della Conferenza unificata della proposta di QSN per l'adozione, da parte del CIPE, della proposta ufficiale, completa delle modalità di cofinanziamento nazionale del QSN stesso, secondo tempi tali da assicurare le scadenze di cui al punto 2.5;

     2.5. trasmissione formale: nel presupposto che siano stati chiusi i negoziati sulle prospettive finanziarie dell'Unione e sui nuovi regolamenti delle politiche di coesione, invio formale alla Commissione europea, a cura del DPS, della proposta di QSN approvata dal CIPE, entro l'estate 2006.

 

     3. Il metodo.

     L'intenso e positivo partenariato interistituzionale e con le parti economiche e sociali realizzato già dal 2001 sui temi della riforma delle politiche comunitarie di coesione 2007/2013 e della loro collocazione nel quadro delle prospettive finanziarie comunitarie ha consentito di svolgere un percorso strategico e procedurale condiviso, i cui passaggi più significativi sono stati:

     a) l'adozione dei due Memorandum italiani sulla riforma delle politiche di coesione 2007/2013;

     b) l'approvazione del documento politico proposto dall'Italia in occasione del Consiglio informale dei Ministri europei delle politiche regionali, organizzato nell'ottobre 2003, nell'ambito del semestre italiano di presidenza dell'Unione;

     c) l'approvazione delle conclusioni del documento proposto dall'Italia nel Consiglio informale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, approvato all'unanimità il 20 ottobre 2003;

     d) un confronto sistematico e strutturato sull'evolversi delle posizioni negoziali scandito dalle periodiche convocazioni del Comitato interistituzionale e delle parti economiche e sociali da parte del MAE e del MEF, e da questi stessi, copresieduto;

     e) gli incontri mensili del Gruppo di contatto per il negoziato sulla riforma delle politiche di coesione 2007/2013, copresieduto da MEF e regioni, anche ai fini della implementazione del progetto operativo di assistenza tecnica a supporto del negoziato stesso;

     f) l'intesa, in Conferenza unificata, tra Stato, regioni e autonomie locali del 3 febbraio 2005, sulle già richiamate «Linee guida» per l'elaborazione del QSN 2007/2013;

     g) l'accordo dell'11 febbraio 2005 tra le Amministrazioni centrali impegnate nella gestione di programmi operativi nazionali ob. 1 - 2000/2006 circa i termini del mandato da porre in capo al CIPE per la costituzione di un «Comitato delle amministrazioni centrali 2007/2013 (Cace)» interessate alla programmazione delle politiche regionali, comunitarie e nazionali 2007/2013, così come previsto dal successivo punto 4, per la stesura del Documento Strategico Preliminare Nazionale, finalizzato alla elaborazione della proposta di QSN da presentare alla Commissione europea.

     In tale prospettiva, conformemente a quanto previsto dalle «Linee guida» oggetto dell'intesa tra Stato, regioni e autonomie locali del 3 febbraio scorso, nel rispetto delle funzioni che fanno capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto riguarda le strategie rivolte alle risorse umane e ai relativi approfondimenti specifici, le Amministrazioni coinvolte dovranno:

     a) effettuare un'attenta diagnosi preliminare degli ostacoli che frenano la competitività e la crescita di produttività delle diverse zone del Paese e nei diversi settori;

     b) identificare i possibili prioritari obiettivi da perseguire e, solo a questo punto;

     c) proporre gli strumenti per conseguire gli obiettivi prioritari enunciati partendo da quelli che già sorreggono l'attuale fase di programmazione, e i relativi progetti in corso, che ne costituiscono la base.

     L'estrapolazione e la visione strategica ai fini della messa a punto da parte, rispettivamente, delle regioni e delle Amministrazioni centrali - considerate nel loro complesso - dei DSR e del DSPN, e, da parte delle regioni del Mezzogiorno e del DPS, del DSM, dovrà essere effettuata in partenariato, attraverso incontri/confronti bilaterali e multilaterali, sulla base di un percorso condiviso tra Stato-regioni-autonomie e con il coinvolgimento adeguato delle parti economiche e sociali. Essa sarà finalizzata a mettere a fuoco le rispettive politiche per descrivere e motivare le priorità specifiche e generali che dovranno, a conclusione del percorso, essere integrate, nella proposta di QSN di cui al precedente punto 2, nonchè nelle singole proposte di Programmi operativi.

     In particolare in attuazione delle «linee guida» sono richiamati i seguenti obblighi:

     3.1. da parte delle regioni e province autonome:

     a) la valutazione degli effetti a livello regionale dei principali grandi interventi nazionali (e internazionali) di rete, sulla base di una informazione coerente avuta dai livelli centrali responsabili;

     b) l'indicazione della messa a coerenza della programmazione economica con le diverse forme di governo del territorio, contestualizzando priorità, vincoli e strumenti d'intervento sul territorio stesso;

     c) l'identificazione delle priorità relative agli obiettivi, agli strumenti, ai metodi d'attuazione, in riferimento alla governance regionale;

     d) l'indicazione del metodo di concertazione istituzionale, con particolare attenzione al ruolo delle città e delle autonomie locali;

     e) l'indicazione delle aree d'intervento che richiedono l'integrazione con interventi di altre regioni o province autonome ed eventualmente altre aree comunitarie;

     3.2. da parte delle amministrazioni centrali, singole e nel loro complesso, nell'ambito del confronto istituzionale che accompagnerà il processo:

     a) la valutazione ed estrapolazione, laddove esistenti, dei programmi nazionali avviati e in corso nel periodo di programmazione 2000-2006 e le relative strategie di riferimento;

     b) l'identificazione di alcune fondamentali priorità per il nuovo periodo di programmazione, tenendo conto anche della prosecuzione degli interventi già programmati in questo periodo di programmazione;

     c) le indicazioni che assicurano la coerenza fra la proposta di QSN 2007/2013 e piani nazionali per l'occupazione, nel contesto della relativa strategia europea, nazionale e regionale, ma anche, in generale, delle strategie di Lisbona e di Goteborg;

     d) le indicazioni, in merito alla destinazione delle risorse FAS alla politica regionale nazionale, con riferimento al medesimo periodo di programmazione 2007/2013 ed ai settori e alle tematiche rilevanti per la politica di coesione;

     e) le indicazioni in merito alle principali linee d'intervento della politica nazionale propria di ciascuna Amministrazione, ricadenti nel periodo 2007/2013;

     f) i presumibili impegni finanziari correlati alle linee d'intervento di cui al punto e) che ne costituiscono riferimento operativo specifico.

     3.3. da parte delle regioni del Mezzogiorno, comprese quelle fuori dell'ob. 1, e del Dipartimento per le politiche di coesione (DPS):

     in conformità con quanto stabilito con le «Linee guida», le regioni del Mezzogiorno in partenariato con il DPS, dovranno realizzare entro i primi di ottobre il Documento Strategico del Mezzogiorno (DSM), che esplicita ed integra anche il ruolo delle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell'ob. 1, 2007/2013.

     Pertanto, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) - che, in attuazione delle richiamate «Linee guida», curerà anche il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate per materia e per fondo - le regioni del Mezzogiorno provvederanno, partendo da una attenta valutazione dello stato di attuazione delle politiche regionali, comunitarie e nazionali, alla definizione delle posizioni strategiche, della governance, della programmazione, dell'integrazione tra policy e competenze istituzionali e delle relazioni partenariali, comuni a tutte le istanze del Mezzogiorno e che spieghino e sorreggano, al contempo, le scelte e le strategie dei DSR e dello stesso DSM.

     3.4. da parte delle Amministrazioni centrali e delle regioni:

     dovrà essere garantito il pieno, ampio e aperto confronto delle Amministrazioni centrali con le rispettive istanze partenariali chiamate a contribuire alla costruzione del QSN, attraverso la promozione di incontri dedicati. Le relazioni partenariali che, in questo spirito e con queste finalità, dovranno realizzarsi, coinvolgeranno sulle diverse tematiche e nei differenti momenti del processo:

     a) le regioni e le province autonome con una costante informativa sulla evoluzione degli schemi di DSR e DSPN, nonchè il confronto delle politiche tra i due livelli di governo su obiettivi, priorità e integrazione finanziaria programmatica e di governance. Le attività partenariali si svolgeranno ai vari livelli di aggregazione territoriale e cioè: i) per l'Italia nel suo complesso, ii) per il Mezzogiorno, iii) per il Centro Nord, iv) per le regioni di convergenza (futuro ob. 1), v) per le regioni di competitività e occupazione (futuro ob. 2), che continueranno a beneficiare, nelle diverse forme istituzionali previste, di risorse comunitarie e nazionali, nel quadro delle politiche di sviluppo regionale;

     b) le istituzioni rappresentative degli enti locali (e segnatamente dei comuni, delle province e delle comunità montane) chiamate, dall'intesa sulle «Linee guida», a fornire il contributo delle rispettive istanze per la definizione di scelte e di strategie coerenti con i fabbisogni delle collettività locali. Da parte sua, il partenariato delle autonomie locali sarà chiamato a fornire un proprio contributo alla lettura della diagnosi e delle prospettive sulla competitività delle rispettive realtà territoriali;

     c) le Parti economiche e sociali chiamate a fornire una lettura e un proprio originale contributo sulla diagnosi e sulle prospettive della competitività regionale a vari livelli territoriali;

     3.5. da parte dei competenti organi tecnici nazionali e regionali:

     sarà assicurato lo svolgimento delle attività di valutazione ai vari livelli con il coinvolgimento in modo attivo della pluralità di soggetti istituzionali deputati, per offrire al processo programmatorio analisi, spunti per la discussione, elementi per la composizione del necessario quadro informativo e opportune analisi valutative anche dirette a individuare e indicare le condizioni di capacità istituzionale necessarie per la migliore attuazione dei programmi.

     L'attività di valutazione è parte integrante del processo di programmazione e in tale contesto l'UVAL opera a livello nazionale in interlocuzione con gli altri soggetti responsabili della valutazione delle Amministrazioni regionali e centrali, promuovendo la condivisione di metodi e risultati con la collaborazione della Rete dei Nuclei e svolgendo le attività inerenti la verifica del principio di addizionalità.

     Inoltre l'UVAL, come soggetto responsabile del coordinamento del Sistema nazionale di valutazione opera al fine di:

     a) fornire riferimenti per l'impostazione metodologica e operativa dell'attività di valutazione secondo criteri condivisi;

     b) definire i criteri e gli standard di riferimento per garantire la qualità e l'utilizzabilità dei risultati dell'attività di valutazione;

     c) fornire adeguata informazione sull'andamento del processo di valutazione nelle sedi istituzionali preposte;

     d) individuare e promuovere le azioni più opportune per migliorare l'efficacia della valutazione.

 

     4. La costituzione del Tavolo nazionale.

     Ai fini dell'attuazione dell'intesa di cui alle «Linee guida» e dello svolgimento del processo ad essa connesso per il raggiungimento degli obiettivi, di cui ai precedenti punti del presente piano, che conferisce alle Amministrazioni centrali il compito di contribuire alla elaborazione del Documento Strategico Preliminare Nazionale del QSN, è costituito il «Comitato delle amministrazioni centrali per le politiche di coesione 2007/2013» (Cace 2007/2013, d'ora in poi il Comitato), cui è attribuito il compito:

     a) della ricognizione delle analisi esistenti in merito ai fattori che spiegano l'inadeguata crescita della produttività nel Centro Nord e che frenano la crescita di produttività nel Mezzogiorno;

     b) della ricognizione degli interventi in corso di realizzazione (APQ e Politiche nazionali);

     c) del coinvolgimento delle associazioni degli enti locali e delle parti economiche e sociali di cui al precedente punto 3;

     d) della definizione delle modalità di interazione con le regioni del Mezzogiorno e del Centro Nord, della convergenza, della competitività e occupazione e della cooperazione territoriale, per la ricostruzione delle comuni strategie nei 3 obiettivi della programmazione comunitaria 2007/2013;

     e) di facilitare la condivisione delle valutazioni e preparare adeguatamente il confronto negoziale anche con le istituzioni comunitarie sugli strumenti operativi ai vari livelli.

     4.1. il Comitato delle Amministrazioni centrali per la politica di coesione 2007/2013 a vario titolo interessate ai processi di impostazione delle politiche di sviluppo regionale, comunitarie e nazionali 2007/2013, è composto da rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

     Ministero dell'economia e delle finanze (Amministrazione capofila per il FERS);

     Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Amministrazione capofila per il FSE);

     Ministero degli affari esteri;

     Presidenza del Consiglio dei Ministri (attraverso i vari Dipartimenti interessati);

     Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca;

     Ministero per le attività produttive;

     Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio;

     Ministero per le infrastrutture e i trasporti;

     Ministero dell'interno;

     Ministero per le politiche agricole e forestali;

     Ministero per i beni e le attività culturali;

     Ministero della salute;

     ISTAT, per gli aspetti connessi ai dati statistici ufficiali, comunitari, nazionali, regionali, locali.

     Le suddette Amministrazioni assicureranno la partecipazione ai lavori del Comitato da parte di tutte le loro strutture che possono contribuire al processo di costruzione del QSN.

     E' inoltre stabilito che:

     a) il coordinamento del Comitato è affidato al Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del MEF;

     b) le singole Amministrazioni centrali provvedono alla ricognizione e ricostruzione degli elementi strategici e operativi sottesi alle rispettive politiche, in corso e di prospettiva, necessarie a ricomporre i rispettivi Documenti strategici preliminari;

     c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura uno stretto coordinamento strategico e operativo tra gli strumenti previsti dalle politiche di coesione e quelli previsti dalle politiche di Lisbona per quanto concerne l'occupazione e lo sviluppo delle risorse umane;

     d) il Ministero per le politiche agricole e forestali assicura uno stretto coordinamento strategico e operativo tra gli strumenti previsti dalle politiche di coesione e quelli previsti dalle politiche di sviluppo rurale, sia nei territori della convergenza che in quelli della competitività e dell'occupazione, sia ai fini dei programmi della cooperazione territoriale europea, coerentemente con le indicazioni delle «Linee guida» e le disposizioni della proposta di regolamento generale delle politiche di coesione 2007/2013;

     e) il DPS provvede i) alla ricognizione e presentazione delle analisi esistenti in merito ai fattori che spiegano l'inadeguata crescita della produttività in generale, e in particolare nel centro Nord, e che frenano la crescita di produttività nel Mezzogiorno, ii) al coordinamento delle Amministrazioni centrali ai fini della messa a punto del Documento Strategico Preliminare Nazionale DSPN, iii) al coordinamento e promozione delle attività dì valutazione a sostegno del processo di programmazione 2007-2013;

     f) il Comitato potrà demandare ad un gruppo ristretto di Amministrazioni centrali - composto dalle amministrazioni che nell'attuale periodo di programmazione hanno responsabilità di gestione - le funzioni di «Segretariato tecnico» del Comitato stesso.

     4.2. Il Comitato dovrà operare in modo da assicurare che ciascuna Ammimstrazione centrale contribuisca a fornire il proprio apporto ai fini degli adempimenti di cui ai punti da a) a e) del presente paragrafo. Le funzioni individuali e collegiali delle Amministrazioni centrali che fanno parte del Comitato saranno destinate al supporto delle attività di coordinamento tecnico e di stesura dei documenti, conferite al DPS.

     Le attività di confronto tra Amministrazioni centrali e regioni e autonomie locali, nella fase successiva alla disponibilità del DSM, del DSPN e dei DSR, saranno organizzate dal DPS, in accordo con le regioni, sulla base di una procedura formalmente condivisa.

     4.3. In relazione al coordinamento delle risorse comunitarie con le risorse nazionali, sia di cofinanziamento dei programmi comunitari sia di finanziamento degli APQ e in generale di programmi FAS che ricadono nel periodo di programmazione 2007/2013, la proposta tecnica di integrazione programmatica dei Documenti strategici, prevista per la fine dell'anno 2005 e l'inizio del 2006, sarà sottoposta al CIPE sentita la Conferenza Stato-regioni-autonomie. La proposta tecnica di DSN sarà redatta sulla base dei principi scanditi nelle «Linee guida» riconducibili: i) alla «coerenza» della politica di coesione con la strategia di Lisbona e Goteborg e con le altre politiche comunitarie e nazionali che le attuano, ii) alla natura non gerarchica del processo di programmazione e che, pertanto, presuppone l'integrazione, la leale cooperazione interistituzionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà e chiara ripartizione di compiti e responsabilità, ai diversi livelli di governo e tra le diverse istituzioni che sono coinvolte nel processo, iii) alla piena integrazione degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione nazionale e regionale, speciale e ordinaria, iv) all'interazione partenariale con le associazioni rappresentative delle autonomie locali e le regioni, a sostegno delle politiche di sviluppo regionale, per promuovere la combinazione ottimale della generalità degli strumenti messi in campo dalla legislazione in vigore, v) al rigoroso e puntuale rispetto del principio del partenariato da realizzare attraverso il confronto attivo con le parti economiche e sociali.


[1] Capoverso così corretto con Comunicato di Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 2 marzo 2006, n. 51.