§ 45.1.135 – L. 22 dicembre 1989, n. 408.
Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:22/12/1989
Numero:408


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM della somma, rispettivamente, di lire 125 miliardi e di lire 300 [...]
Art. 2.      1. Per consentire agli enti delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM, EAMO) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai [...]
Art. 3.      1. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI e ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 [...]
Art. 4.      1. All'onere di lire 425 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 1 nell'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 45.1.135 – L. 22 dicembre 1989, n. 408. [1]

Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988.

(G.U. 29 dicembre 1989, n. 302).

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM della somma, rispettivamente, di lire 125 miliardi e di lire 300 miliardi.

     2. L'apporto ai fondi di dotazione deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno previsti dai programmi di intervento di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici anche già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Per consentire agli enti delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM, EAMO) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi 1988-1991 degli enti, è autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di 100 miliardi di lire.

     2. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli enti.

 

          Art. 3.

     1. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI e ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.

     2. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge è posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.

 

          Art. 4.

     1. All'onere di lire 425 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 1 nell'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi".

     2. All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.