§ 44.1.31 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 134.
Inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:26/03/1946
Numero:134


Sommario
Art. 1.      Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto [...]
Art. 2.      Sono privi di effetto rispetto allo Stato, salvo quanto disposto all'art. 45
Art. 3.      Agli effetti del primo capoverso dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è parimenti privo di effetto rispetto allo Stato, salvo [...]
Art. 4.  [5].
Art. 5.      Salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e del secondo comma del precedente art. 1, sono avocati allo Stato tutti i [...]
Art. 6.      Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali, conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data
Art. 7.      Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925
Art. 8.      Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo cariche [...]
Art. 9.      Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925
Art. 10.      L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli articoli 7, 8 e 9 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente, se sia data la prova che a determinare tali [...]
Art. 11.      Sono avocati allo Stato i profitti che risultino derivati dalla attività politica fascista, da ogni attività a sostegno del fascismo od a servizio del tedesco invasore, [...]
Art. 12.      Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato [...]
Art. 13.  [8].
Art. 14.      Al fine dell'accertamento dei profitti di regime, tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 6 e 7 sono tenute a dichiarare al competente [...]
Art. 15.      Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare, ovvero [...]
Art. 16.      Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 6 e 7, tenuto a farne dichiarazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo [...]
Art. 17.      Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposte persone, nel patrimonio del soggetto posteriormente alla data del 3 gennaio [...]
Art. 18.      A richiesta dell'Intendente di finanza, la Sezione speciale della Commissione provinciale, può, in via eccezionale, ordinare che beni determinati esistenti nel [...]
Art. 19.      L'accertamento dei profitti di regime è demandato agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali formulano la relativa proposta di intesa con il Delegato [...]
Art. 20.      La competenza per l'accertamento dei profitti di regime spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il soggetto ha il suo domicilio
Art. 21.      Le norme vigenti in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra, escluse quelle concernenti il ricorso all'autorità giudiziaria, si applicano anche per la [...]
Art. 22.      Ove se ne presenti la necessità, può provvedersi, con le norme dell'articolo precedente, alla costituzione di Sezioni speciali aggiunte, sia presso le Commissioni [...]
Art. 23.      Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale la decisione di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative all'accertamento e [...]
Art. 24.      La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagini, accessi, ispezioni, controllo e richiesta di dati, conferiti ai funzionari delle imposte [...]
Art. 25.      Le sedute della Sezione speciale della Commissione provinciale per l'avocazione dei profitti di regime sono pubbliche e si svolgono in contraddittorio tra l'ufficio e il [...]
Art. 26.      Si applicano per la Sezione speciale della Commissione centrale le disposizioni dell'art. 23, dell'art. 24, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 25
Art. 27.      Il concordato è stipulato tra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette e del Delegato [...]
Art. 28.      Il concordato deve risultare da verbale firmato dal rappresentante dell'Ufficio distrettuale e dal contribuente
Art. 29.      Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione, quanto ai mobili, prima dei [...]
Art. 30.      Salva la facoltà dell'Ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell'art. 109 del regolamento approvato col Regio decreto 11 luglio 1907, n. [...]
Art. 31.      Quando l'accertamento del debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di tre rate successive del debito stesso importa la dichiarazione di [...]
Art. 32.      L'Intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, può, anche prima della notificazione [...]
Art. 33.      Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678 e 679 del codice di procedura civile, restando esclusa, in ogni caso, l'applicazione degli articoli 674, 675 e 680 [...]
Art. 34.      Nel disporre il sequestro, l'Autorità giudiziaria dichiara decaduti i commissari, ai quali fosse stata, in precedenza, affidata la gestione di determinati beni e gruppi [...]
Art. 35.      Il sequestro dei titoli azionari è eseguito sul titolo ed è notificato alla società emittente per l'annotazione sul libro dei soci
Art. 36.      Le misure cautelari previste nell'art. 32 possono essere richieste, oltre che in confronto delle persone indicate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 o dei loro eredi, [...]
Art. 37.      Il diritto di voto spetta al sequestrato. Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può, nei termini di cui all'art. 2377 del [...]
Art. 38.      Sulla istanza del sequestrato, il Ministero delle finanze può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad [...]
Art. 39.      Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la [...]
Art. 40.      La competenza a risolvere gli incidenti che sorgano durante l'esecuzione dei sequestri spetta all'Autorità giudiziaria che ha ordinato i sequestri stessi
Art. 41.      Le spese, i diritti e le indennità relative agli atti necessari per porre in essere il sequestro sono anticipati dall'Amministrazione delle finanze e sono ripetibili nei [...]
Art. 42.      Su istanza del sequestrato ed in contraddittorio con l'Intendente di finanza e con il Delegato provinciale per l'avocazione, il presidente del Tribunale può disporre, [...]
Art. 43.      L'Intendente di finanza, sia di ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto in [...]
Art. 44.      Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella [...]
Art. 45.      Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli [...]
Art. 46.      Non oltre il 30 giugno 1946, le Intendenze di finanza debbono formare e comunicare al Ministero delle finanze l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da [...]
Art. 47.      Su istanza dell'Intendente di finanza, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o [...]
Art. 48.      Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato, può essere consentito, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, il pagamento dei crediti aventi [...]
Art. 49.      Per quanto riguarda i servizi relativi all'avocazione dei profitti di regime ed alla confisca dei beni, il Ministro per le finanze è autorizzato a costituire presso la [...]
Art. 50.      L'azione della finanza per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive col 30 giugno 1948. La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione, [...]
Art. 51.      Gli atti di accertamento in possesso delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, costituite a mente del decreto legislativo Luogotenenziale 31 [...]
Art. 52.      Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto, i Delegati provinciali per l'avocazione continuano a funzionare alle dipendenze della Presidenza del Consiglio [...]
Art. 53.      Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [...]


§ 44.1.31 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 134. [1]

Inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.

(G.U. 8 aprile 1946, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati.

     Sono altresì confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della gravità del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei delitti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 5 del decreto stesso.

     La confisca è ordinata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. Nei casi di confisca parziale, l'Autorità giudiziaria determina i singoli beni da confiscare.

     Qualora non si sia provveduto con la sentenza di condanna, provvede il giudice che ha emesso la condanna stessa nella forma prescritta dal Codice di procedura penale per gli incidenti di esecuzione. Se la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, dal giudice che ha emesso la condanna, su richiesta del Ministro per le finanze [2].

     Nel caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, permangono gli effetti della confisca già ordinata; e, ove questa non sia stata disposta, provvede il Tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare [3].

     Il Tribunale provvede, su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza in camera di consiglio, previa citazione degli interessati o, in caso di morte del soggetto alla confisca, degli eredi di costui. é consentita l'assistenza dei difensori. Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per Cassazione [4].

     Le richieste di confisca già avanzate dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, seguono il loro corso.

 

          Art. 2.

     Sono privi di effetto rispetto allo Stato, salvo quanto disposto all'art. 45:

     1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal condannato per alcuno dei delitti previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

     2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data dal soggetto alla confisca.

     Di fronte allo Stato, i beni acquistati, entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, dal coniuge del condannato per alcuno dei delitti previsti dall'art. 2 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, si considerano appartenenti al condannato medesimo.

     Le stesse disposizioni si applicano anche quando il reato sia estinto.

 

          Art. 3.

     Agli effetti del primo capoverso dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è parimenti privo di effetto rispetto allo Stato, salvo quanto disposto all'art. 45, qualsiasi atto di disposizione posto in essere dopo l'8 settembre 1943 dal cittadino il quale ha tradito la Patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi.

 

          Art. 4. [5].

     L'Amministrazione finanziaria o il pubblico ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata l'azione penale per alcuni dei reati previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

     Il sequestro stesso può essere chiesto, altresì, nelle ipotesi di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto. In tal caso, il sequestro è chiesto all'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare.

     Per le formalità del sequestro si applicano le norme del Codice di procedura penale.

 

          Art. 5.

     Salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e del secondo comma del precedente art. 1, sono avocati allo Stato tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza ed in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore.

     Si considerano conclusi col tedesco a mezzo di intermediari quei negozi la cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco medesimo.

     Rientrano tra i profitti indicati nel primo comma anche quelli derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione involontaria, la cui avocazione è operata a titolo di contributo alla ricostruzione finanziaria del Paese.

 

          Art. 6.

     Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali, conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data:

     a) membro del gran consiglio del fascismo;

     b) membro del governo fascista (Ministro, Sottosegretario di Stato, Alto Commissario);

     c) segretario, vice-segretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista;

     d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

     e) ufficiale generale o console della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali;

     f) funzionario o confidente dell'O.V.R.A.;

     g) prefetto o questore nominato per titoli fascisti;

     h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;

     i) segretario federale;

     l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste;

     m) consigliere nazionale;

     n) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

     o) presidente di confederazione fascista.

     Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o, nei limiti dei rispettivi diritti ereditari, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 10 del presente decreto [6].

     In ogni caso, le persone indicate nel comma precedente o i loro eredi hanno il diritto di provare che gli incrementi patrimoniali acquisiti dopo il 3 gennaio 1925 o dopo la data più recente dell'assunzione della carica, provengono dai fatti economici previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 17 del presente decreto [7].

     La norma dell'art. 10 del presente decreto può essere, altresì, applicata a favore delle persone indicate alla lettera g) e seguenti, quando per lo scarso rilievo della loro azione politica o per essere state assolte dalle Commissioni di epurazione o dagli altri organi per le sanzioni contro il fascismo, ne siano ritenute meritevoli.

     Nel caso in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera n) del primo comma sia estinta, l'Alta Corte, su richiesta del Ministro per le finanze e previa citazione degli eredi, dichiara se concorrevano gli elementi per la decadenza, e ciò ai fini dell'avocazione prevista nel presente articolo.

     I senatori che, sottoposti a procedimento di decadenza, siano stati confermati nella carica, non cadono sotto l'applicazione del presente articolo per il fatto di aver appartenuto ad una qualunque delle altre categorie indicate nell'articolo stesso, sempre quando dalla decisione dell'Alta Corte di giustizia o dagli atti in base ai quali la decisione medesima fu emessa risulti che fu valutata anche l'attività da essi svolta nelle alte cariche rivestite.

 

          Art. 7.

     Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

     a) dagli accademici d'Italia;

     b) da chi abbia rivestito una delle cariche indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1945, n. 20, e non comprese nell'articolo precedente;

     c) da chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato;

     d) da chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui, organi della propaganda e dell'azione politica del regime fascista;

     e) dai podestà delle città capoluogo di provincia o dai presidi di provincia.

 

          Art. 8.

     Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo cariche politiche, o mediante l'opera di professionisti, consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico, o valendosi di aderenze e rapporti con personalità fasciste, abbia ottenuto a condizioni di particolare favore, per sè, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione dei negozi anzidetti, ed i compensi da chiunque ottenuti per la conclusione dei negozi stessi.

 

          Art. 9.

     Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

     a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonchè da chi abbia avuto con le stesse relazioni di concubinato;

     b) dalle persone fisiche e giuridiche private e dagli enti non riconosciuti, che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con taluna delle persone indicate alla lettera a) del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza;

     c) dalle persone giuridiche private e dagli enti non riconosciuti, le cui partecipazioni azionarie o quote appartennero, alla data del 31 dicembre 1942, per nove decimi, a taluna delle persone indicate alle lettere a) e b) del presente articolo e negli articoli precedenti.

 

          Art. 10.

     L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli articoli 7, 8 e 9 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente, se sia data la prova che a determinare tali incrementi non abbiano influito od abbiano influito solo in parte la carica esercitata o le attività svolte, nell'ipotesi di cui all'art. 7; le condizioni di favore ottenute, nei casi di cui all'art. 8; la sussistenza dei rapporti o partecipazioni, nei casi di cui all'art. 9.

     La disposizione del comma precedente si applica anche per gli incrementi patrimoniali previsti dall'art. 6, nei casi in cui sia ammessa la prova a mente del secondo e terzo comma dell'articolo stesso.

     Qualora persone non comprese tra quelle indicate negli articoli 6, 7, 8 e 9 abbiano conseguito, successivamente al 3 gennaio 1925, incrementi patrimoniali eccedenti in misura così ingente il normale da far presumere la partecipazione al malcostume invalso nel periodo fascista, la parte eccedente il normale si intende soggetta ad avocazione come profitti di regime, salva la prova della sua diversa provenienza.

     Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali devesi tener conto dell'entità dell'attività svolta, della natura e dimensione dell'impresa, del lavoro e del capitale impiegati.

 

          Art. 11.

     Sono avocati allo Stato i profitti che risultino derivati dalla attività politica fascista, da ogni attività a sostegno del fascismo od a servizio del tedesco invasore, dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti, per il favore del partito, dei gerarchi fascisti, o del tedesco invasore, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

 

          Art. 12.

     Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

     Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione.

 

          Art. 13. [8].

     Nel disporre la confisca totale a norma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dell'art. 1 del presente decreto, ovvero il sequestro a norma degli articoli 4 e 32 del presente decreto, la competente autorità giudiziaria può, su richiesta degli interessati ed in contraddittorio con l'Intendenza di finanza, assegnare una somma mensile a titolo di alimenti, a favore del soggetto o delle persone verso le quali egli sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, tenendo conto delle particolari condizioni di famiglia e dell'entità della rendita dei beni confiscati o sequestrati.

 

          Art. 14.

     Al fine dell'accertamento dei profitti di regime, tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 6 e 7 sono tenute a dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

     a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nei detti articoli;

     b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942, nonchè alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

     c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla data indicata netta lettera a) e termine alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati acquistati o sono usciti dal patrimonio proprio o dalle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore, riferito, rispettivamente, alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì.

     Sono valide le dichiarazioni già presentate a mente del 2° e 3° comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364.

     Su richiesta dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'Intendente di finanza può ingiungere a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 5, 8, 9 e 11, o ai suoi eredi, di presentare all'Ufficio stesso, nel termine di 30 giorni dalla notifica della ingiunzione, la dichiarazione prevista al primo comma.

 

          Art. 15.

     Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare, ovvero presenta tardivamente, la dichiarazione indicata nell'articolo precedente, ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti, ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari a un decimo dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

     Quando la proposta di accertamento venga accettata senza impugnativa, la penalità per omessa, tardiva od infedele dichiarazione è condonata.

     Indipendentemente dal disposto dei commi precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore.

 

          Art. 16.

     Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 6 e 7, tenuto a farne dichiarazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, che non abbia adempiuto al suo obbligo nel termine suddetto, può adempierlo nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

     Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri un grave impedimento o la ignoranza delle qualifiche rivestite dalle persone stesse.

     La disposizione del primo comma non si applica alle banche ed agli istituti di credito se non per le persone loro indicate dalle Intendenze di finanza.

 

          Art. 17.

     Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposte persone, nel patrimonio del soggetto posteriormente alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

     Sono esclusi i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto, i relativi frutti, nonchè i beni derivanti da trasformazione di altri beni o da investimenti di denaro preesistenti nel patrimonio stesso.

     Sono esclusi, altresì, i beni pervenuti per successione ereditaria o per atto di donazione avuta nell'ambito del nucleo familiare, i relativi frutti, nonchè i beni risultanti da trasformazione di tali cespiti, sempre che non si tratti di beni derivanti da profitti avocabili nei confronti del dante causa. Il nucleo familiare, ai fini della disposizione contenuta nel presente comma, si intende costituito dalle persone considerate dal Codice civile agli effetti del diritto agli alimenti.

     L'incremento determinato ai sensi del presente articolo è aumentato del 15 per cento a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore.

 

          Art. 18.

     A richiesta dell'Intendente di finanza, la Sezione speciale della Commissione provinciale, può, in via eccezionale, ordinare che beni determinati esistenti nel patrimonio del soggetto, quando siano dovuti particolarmente a profitti di regime, vengano avocati allo Stato, determinandone il valore ed imputandolo a diminuzione dell'intero profitto avocabile accertato.

 

          Art. 19.

     L'accertamento dei profitti di regime è demandato agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali formulano la relativa proposta di intesa con il Delegato provinciale per l'avocazione.

     In caso di dissenso, la proposta di accertamento è formulata dal competente ispettore compartimentale delle imposte dirette.

     Per quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le norme valevoli per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

     Le norme per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra si applicano anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte di quanti vi sono tenuti a mente del presente decreto.

     Fermo il disposto dell'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la facoltà della Commissione di prima istanza di aumentare i profitti accertati dall'Ufficio e di accertare i profitti omessi, nei casi di cui all'art. 43 del testo unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo.

 

          Art. 20.

     La competenza per l'accertamento dei profitti di regime spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il soggetto ha il suo domicilio.

     Nel caso di domicilio sconosciuto o di morte del soggetto, la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il soggetto medesimo risulta aver avuto il suo ultimo domicilio.

 

          Art. 21.

     Le norme vigenti in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra, escluse quelle concernenti il ricorso all'autorità giudiziaria, si applicano anche per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime.

     La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, su designazione del presidente del Tribunale del capoluogo della provincia, sentiti l'Intendente di finanza ed il delegato provinciale per l'avocazione, e di quattro membri effettivi e di quattro supplenti, nominati pure dal Ministro per le finanze, su designazione del Prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza. Tali designazioni non hanno valore vincolativo [9].

     E' data facoltà al Ministro per le finanze di sostituire, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i membri della Sezione speciale della Commissione provinciale, sentita la Sezione speciale della Commissione centrale di cui al comma che segue.

     Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale è ammesso appello ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, costituita da un presidente, magistrato di Cassazione, e da quattro membri, nominati tutti previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro per le finanze, fra cittadini di provata probità e competenza.

     Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale sono impugnabili soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

 

          Art. 22.

     Ove se ne presenti la necessità, può provvedersi, con le norme dell'articolo precedente, alla costituzione di Sezioni speciali aggiunte, sia presso le Commissioni provinciali, sia presso la Commissione centrale.

 

          Art. 23.

     Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale la decisione di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative all'accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime.

     La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi.

     Sono, in ogni caso, escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità, che non sia quella di stare in giudizio.

     Sorgendo una di tale questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, ordina la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Intendente di finanza di promuovere o di proseguire il relativo giudizio.

 

          Art. 24.

     La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagini, accessi, ispezioni, controllo e richiesta di dati, conferiti ai funzionari delle imposte dirette ed alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

     La stessa Sezione speciale ha il potere di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal Codice di procedura penale.

     Rimangono ferme le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

     I poteri indicati nel primo comma competono, ai fini dell'accertamento dei profitti di regime, del reperimento dei beni e del sequestro, anche alle Intendenze di finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi.

     Il Delegato provinciale ha funzioni di vigilanza e controllo su tutti i servizi e le operazioni per l'avocazione dei profitti di regime. Esso ha la facoltà di promuovere l'esercizio, da parte dei funzionari delle imposte dirette, delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e delle Intendenze di finanza, dei poteri indicati nei commi precedenti e di richiedere che i risultati delle indagini, accessi, ispezioni, controlli e richieste di dati gli siano comunicati.

 

          Art. 25.

     Le sedute della Sezione speciale della Commissione provinciale per l'avocazione dei profitti di regime sono pubbliche e si svolgono in contraddittorio tra l'ufficio e il contribuente, il quale può essere assistito da una delle persone autorizzate a mente degli articoli 33 e 34 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

     L'ufficio può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

     Il Delegato provinciale per l'avocazione dei profitti di regime ha facoltà di intervenire alle udienze per sostenere il contraddittorio in una con l'Ufficio delle imposte, senza partecipare alla deliberazione, che ha luogo in segreto ed a maggioranza di voti, subito dopo la discussione e dopo che si sono ritirati e il soggetto sottoposto al procedimento di avocazione e il rappresentante dell'Ufficio con il Delegato provinciale.

 

          Art. 26.

     Si applicano per la Sezione speciale della Commissione centrale le disposizioni dell'art. 23, dell'art. 24, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 25.

 

          Art. 27.

     Il concordato è stipulato tra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette e del Delegato provinciale per l'avocazione.

     In caso di dissenso tra l'Ispettore compartimentale ed il Delegato provinciale, decide il Ministro per le finanze.

     Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Eccezionalmente è consentita, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, la stipulazione del concordato anche prima della notifica dell'avviso suddetto.

 

          Art. 28.

     Il concordato deve risultare da verbale firmato dal rappresentante dell'Ufficio distrettuale e dal contribuente.

 

          Art. 29.

     Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al n. 15 dell'art. 2778 del codice civile e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al n. 5 dell'art. 2780 del codice stesso.

     L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di rinunziare al privilegio previsto nel comma precedente, rispetto a determinati beni, quando constati che gli altri beni rappresentano sufficiente garanzia per il suo credito.

     Il privilegio dello Stato è posposto ai crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, quando questa non debba ritenersi priva di effetti ai sensi del successivo articolo 45, nonchè ai crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943.

     I crediti concessi ai sequestratari in conformità all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 538, nonchè quelli per i finanziamenti previsti nel quinto comma dell'art. 32 del presente decreto, sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito dello Stato per profitti di regime.

     In ogni caso, i crediti concessi per il finanziamento delle imprese sono preferiti al credito dello Stato quando sia dimostrato che il loro provento è stato impiegato nella gestione o ad incremento patrimoniale dell'azienda.

 

          Art. 30.

     Salva la facoltà dell'Ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell'art. 109 del regolamento approvato col Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo del 25 per cento dell'ammontare suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato; questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione dello intero ammontare del credito, a mente dell'art. 109 sopracitato.

     Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione di primo grado, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in due annualità, con la facoltà di effettuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse semplice del 6 per cento, in ragione di un anno, sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento.

     Il contribuente con patrimonio costituito, per almeno tre quinti del suo ammontare netto, da beni immobili, che abbia stipulato il concordato ai sensi del comma precedente può, in qualsiasi momento, ottenere dal Ministero delle finanze che la rateazione del carico ancora da soddisfare per profitti di regime sia prorogata per altri due anni, con l'obbligo di corrispondere all'Erario l'interesse del sei per cento, a scalare, sull'importo delle due ultime annualità.

     Salvo quanto disposto negli articoli 43 e 44, per la riscossione dei crediti di avocazione si applicano le disposizioni del primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del testo unico sui profitti di guerra, approvato con Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso.

 

          Art. 31.

     Quando l'accertamento del debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di tre rate successive del debito stesso importa la dichiarazione di fallimento del soggetto, indipendentemente dalla qualità di commerciante, da pronunciarsi ad istanza dell'Intendente di finanza.

     La data di cessazione dei pagamenti è quella della incorsa mora.

 

          Art. 32.

     L'Intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, può, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invitarlo a prestare idonea garanzia ipotecaria, cauzionale o fideiussoria.

     Quando la garanzia è data sotto forma di ipoteca, la relativa iscrizione è eseguita con la formula "per l'intero valore del cespite" ed ha effetto, fino a concorrenza del credito erariale, per l'intera somma ricavabile all'atto dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 29 [10].

     Ove la garanzia prevista nel primo comma non venga prestata, l'Intendente di finanza può domandare il sequestro conservativo di tutte le somme e dei beni, mobili ed immobili, di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione.

     Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma, in questo caso, soltanto per garantire la riscossione dei profitti, con relative penalità, derivanti da appalti, forniture ed altri negozi col tedesco invasore, per la cui conclusione la cauzione fu prestata.

     Quando il sequestro cada su aziende, spettano al sequestratario, indipendentemente dall'espletamento delle operazioni d'inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria amministrazione, con la facoltà di assumere, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, i finanziamenti necessari per la ripresa e per l'esercizio dell'attività dell'azienda.

     Il sequestro è richiesto dall'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio distrettuale competente ad eseguire l'accertamento dei profitti avocabili, dovunque i beni siano situati, ed è disposto dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia stessa. In caso di urgenza, il sequestro può essere disposto dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione esso deve essere eseguito.

     Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

     Questa disposizione vale anche per i sequestri già disposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'atto di garanzia ipotecaria, di cauzione o di fideiussione, nonchè gli atti relativi al procedimento per il sequestro conservativo sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, nonchè dagli emolumenti e diritti a favore del Conservatore dei registri immobiliari e dell'Ufficio del registro [11].

 

          Art. 33.

     Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678 e 679 del codice di procedura civile, restando esclusa, in ogni caso, l'applicazione degli articoli 674, 675 e 680 dello stesso codice. I beni indicati nell'art. 520 del codice suddetto sono custoditi secondo le determinazioni dell'Intendente di finanza.

     Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, documenti, modelli, campioni e su ogni altra cosa da cui possano desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti.

 

          Art. 34.

     Nel disporre il sequestro, l'Autorità giudiziaria dichiara decaduti i commissari, ai quali fosse stata, in precedenza, affidata la gestione di determinati beni e gruppi di beni.

     Per i sequestri già eseguiti, la decadenza dei commissari è pronunziata dall'autorità anzidetta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, in ogni caso, la decadenza che sia stata già pronunziata ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364.

 

          Art. 35.

     Il sequestro dei titoli azionari è eseguito sul titolo ed è notificato alla società emittente per l'annotazione sul libro dei soci.

     Ove il sequestro di detti titoli sia eseguito mediante atto notificato presso la società emittente, questa, se non detiene i titoli, prende nota del vincolo, il quale produce effetto su quelli che, intestati alla persona contro cui il sequestro è stato ottenuto, pervengano successivamente alla società emittente.

     L'Intendente di finanza che ha domandato il sequestro ha facoltà di richiedere alla società emittente di annotare sul titolo e sul libro dei soci le generalità del sequestratario, il quale è così legittimato ad esercitare i diritti indicati nel successivo art. 37.

 

          Art. 36.

     Le misure cautelari previste nell'art. 32 possono essere richieste, oltre che in confronto delle persone indicate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 o dei loro eredi, anche in confronto:

     a) delle persone fisiche interposte;

     b) dei legatari, donatori ed altre persone a favore delle quali siano stati effettuati atti di disposizione previsti dall'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti del contribuente e dei suoi eredi, salva restando l'applicazione dell'articolo 45.

 

          Art. 37.

     Il diritto di voto spetta al sequestrato. Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può, nei termini di cui all'art. 2377 del codice civile, esercitare il diritto di veto, e l'incidente del disaccordo è risolto a termini dell'art. 40.

     Spetta al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio.

     Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

 

          Art. 38.

     Sulla istanza del sequestrato, il Ministero delle finanze può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestrataria.

 

          Art. 39.

     Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la osservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.

 

          Art. 40.

     La competenza a risolvere gli incidenti che sorgano durante l'esecuzione dei sequestri spetta all'Autorità giudiziaria che ha ordinato i sequestri stessi.

     La proposizione dell'incidente non sospende l'esecuzione del sequestro.

 

          Art. 41.

     Le spese, i diritti e le indennità relative agli atti necessari per porre in essere il sequestro sono anticipati dall'Amministrazione delle finanze e sono ripetibili nei confronti del debitore. Tutte le spese di amministrazione sono prelevate dalle attività del sequestrato.

     Le parti private, quando, su loro richiesta, la Commissione disponga indagini, perizie ed altri mezzi di prova, devono, qualora la Sezione lo prescriva, anticiparne le spese, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio, ed eseguirne il deposito nel termine che sarà di volta in volta prefisso.

     Qualora l'accertamento dei profitti di regime sia riconosciuto, con provvedimento definitivo, in tutto o in parte insussistente, o il contribuente abbia soddisfatto totalmente il debito accertato a di lui carico, l'Intendente di finanza, a richiesta dell'interessato, consente, con regolare decreto, la cancellazione dell'ipoteca, la quale sarà effettuata col pagamento dell'imposta di cui all'art. 14 della tariffa allegato A alla legge 25 giugno 1943, n. 540, commisurata sul solo importo del debito per profitto di regime definitivamente liquidato e pagato ed in esenzione da imposta per la parte del debito riconosciuto non dovuto [12].

 

          Art. 42.

     Su istanza del sequestrato ed in contraddittorio con l'Intendente di finanza e con il Delegato provinciale per l'avocazione, il presidente del Tribunale può disporre, per fatti sopravvenuti, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro in iscrizione di ipoteca legale, in fideiussione bancaria, in cauzione, determinando i beni da assoggettare all'ipoteca, l'importo della fideiussione, l'importo e la natura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale l'ipoteca deve essere iscritta e la fideiussione o la cauzione essere prestata.

     La iscrizione dell'ipoteca legale, di cui al comma precedente, si opera con le stesse modalità previste dall'art. 32 [13].

     Nei casi in cui l'Intendente di finanza richieda altra garanzia reale o personale, la revoca del sequestro è subordinata alla prestazione della garanzia stessa [14].

     Nel decreto che ordina la revoca del sequestro sarà assegnato un termine per la riconsegna dei beni, alla quale può intervenire un funzionario dell'Amministrazione finanziaria [15].

     Il sequestratario cessante deve presentare all'Intendenza di finanza, entro il termine di un mese da quello della riconsegna, il rendiconto finale della gestione che, a cura dell'Intendente di finanza, è sottoposto al benestare del proprietario [16].

     Nel caso in cui il proprietario rifiuti il proprio benestare o l'Intendente di finanza non ritenga di approvare il rendiconto, questo, a cura dell'Intendente di finanza, è rimesso al presidente del Tribunale, il quale, sentiti il proprietario, il sequestratario e l'Intendente, decide con ordinanza non impugnabile. Al presidente del Tribunale spetta, in ogni caso, liquidare, in contraddittorio delle parti suddette, i compensi dovuti al sequestratario [17].

     Se questi non presenta il rendiconto nel termine sopra indicato, incorre nella perdita del compenso a lui dovuto, salve le altre sanzioni legali [18].

 

          Art. 43.

     L'Intendente di finanza, sia di ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto in Tesoreria.

     Qualora il debitore non versi alle scadenze fissate la somma dovuta, l'Intendente di finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte con l'aggiunta della indennità di mora e degli aggi di esazione. L'indennità di mora è di spettanza dell'Erario.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate norme circa la misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione.

 

          Art. 44.

     Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'Ufficio tecnico erariale.

     Riuscito infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

     Per l'esecuzione sui beni mobili, ferma la norma del primo comma relativo al prezzo minimo, il nuovo incanto, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione allo Stato dei beni invenduti.

     In ogni caso, lo Stato ha diritto di prelazione sui beni subastati, per il prezzo raggiunto nell'esperimento definitivo.

     Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 29 dall'aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria a cura dell'Intendente di finanza e da trascriversi, a cura dell'Intendente medesimo, all'Ufficio dei registri immobiliari [19].

     Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali, il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima dell'inizio della procedura esecutiva; quanto ai titoli, in base al valore di borsa o, in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio, quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

     Per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Intendente di finanza notifica all'interessato l'ordine di consegna delle azioni, le quali, a cura dell'Intendente stesso, saranno intestate alla Direzione generale del demanio con la formula: "per prelazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134" [20].

     Per le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata, il diritto di prelazione è esercitato in base a decreto del presidente del Tribunale, da emanarsi su richiesta dell'Intendente di finanza, ed avente efficacia di trasferimento all'Erario delle quote suddette [21].

 

          Art. 45.

     Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio.

     Tra gli atti di disposizione contemplati sotto il numero due dell'articolo stesso non sono compresi quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido, che non risulti costituito allo scopo di oberare artificiosamente di passività il patrimonio del debitore.

     Gli altri atti di disposizione non a titolo gratuito, in tanto sono privi di effetto, ai sensi della prima parte di detto articolo, in quanto sia dimostrato che il proprietario o il possessore dei beni già posseduti dalla persona debitrice di profitti avocati sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà o il possesso di tali beni, che tra i suoi danti causa esistesse detta persona e che essa avesse realizzato profitti di regime.

     L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Intendente di finanza, innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie, contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

     La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

     L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

 

          Art. 46.

     Non oltre il 30 giugno 1946, le Intendenze di finanza debbono formare e comunicare al Ministero delle finanze l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

     Il Ministero delle finanze provvede, entro il mese successivo, alla pubblicazione di tali elenchi nella Gazzetta Ufficiale e al deposito degli stessi presso gli uffici dei Pubblici registri immobiliari, del Pubblico registro automobilistico, del Pubblico registro navale, del Pubblico registro aeronautico, nonchè presso le Borse-valori.

     Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'articolo precedente non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati, qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi.

     Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo art. 50 e definito il procedimento di avocazione o soddisfatto il credito dello Stato, il Ministero delle finanze, con provvedimento pubblicato e depositato nei modi prescritti dal secondo comma, dichiara cessata la ragione della inclusione nell'elenco di determinate persone.

     E' in facoltà del Ministero delle finanze di autorizzare in ogni momento l'alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia del credito dello Stato.

 

          Art. 47.

     Su istanza dell'Intendente di finanza, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari, in corso o sopravvenute, a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

 

          Art. 48.

     Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato, può essere consentito, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito dello Stato a norma dell'art. 29 e degli altri il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

 

          Art. 49.

     Per quanto riguarda i servizi relativi all'avocazione dei profitti di regime ed alla confisca dei beni, il Ministro per le finanze è autorizzato a costituire presso la Direzione generale della finanza straordinaria un Corpo ispettivo centrale, chiamandone a far parte funzionari dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 50.

     L'azione della finanza per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive col 30 giugno 1948. La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione, la quale non corre per tutta la durata del giudizio davanti le Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte.

     Il credito dello Stato per profitti di regime si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile. La prescrizione è interrotta dalla notifica dell'ordine di versamento in Tesoreria o della cartella esattoriale di pagamento.

 

          Art. 51.

     Gli atti di accertamento in possesso delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, costituite a mente del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sono rimessi al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale provvederà agli accertamenti in conformità alle disposizioni del presente decreto.

     Nel caso in cui la Sezione speciale della Commissione provinciale abbia provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento in base alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, l'Ufficio distrettuale, cui sono stati rimessi gli atti relativi ai sensi del comma precedente, ove ritenga di dover modificare l'accertamento notificato dalla Sezione speciale, procede alla notifica di un nuovo avviso.

     Ove, contro l'accertamento della Sezione speciale, sia stato presentato ricorso e l'Ufficio distrettuale non proceda alla notifica di nuovo accertamento, a mente del comma precedente, il ricorso stesso è deferito al giudizio della Sezione speciale della Commissione provinciale costituita secondo le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 52.

     Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto, i Delegati provinciali per l'avocazione continuano a funzionare alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 53.

     Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[4]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[5]  Articolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[7]  Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[8]  Articolo così modificato dall'art. 9 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[10]  Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[15]  Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[19]  Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[20]  Comma aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.

[21]  Comma aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.