§ 51.4.13 – D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392.
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:19/11/1946
Numero:392


Sommario
Art. 1.      Il quarto e quinto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono così modificati
Art. 2.      Non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui la sentenza o l'ordinanza di confisca è divenuta esecutiva, il cancelliere ne dà comunicazione alla Intendenza di [...]
Art. 3.      Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sono rilasciate tante copie della sentenza o della ordinanza di confisca, quante sono le Intendenze nella cui [...]
Art. 4.      L'Intendente di finanza del luogo ove si trovano beni immobili sottoposti a confisca provvede alla trascrizione della sentenza o dell'ordinanza di confisca presso la [...]
Art. 5.      Chiunque abbia interesse ad opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa azione avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio
Art. 6.      L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato
Art. 7.      Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono [...]
Art. 8.      Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dai seguenti
Art. 9.      L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Le parole: "Le formalità sono effettuate in esenzione dalla imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti" contenute nel secondo comma dell'art. 32 del decreto [...]
Art. 12.      All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è aggiunto il seguente comma
Art. 13.      All'art. 42 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 14.      Il quinto comma dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato


§ 51.4.13 – D.Lgs.C.P.S. 19 novembre 1946, n. 392. [1]

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.

(G.U. 13 dicembre 1946, n. 284).

 

     Art. 1.

     Il quarto e quinto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono così modificati:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui la sentenza o l'ordinanza di confisca è divenuta esecutiva, il cancelliere ne dà comunicazione alla Intendenza di finanza del luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca.

 

          Art. 3.

     Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sono rilasciate tante copie della sentenza o della ordinanza di confisca, quante sono le Intendenze nella cui circoscrizione si trovano beni da confiscare.

     Ciascuna di dette copie, in deroga al disposto dell'art. 476 del Codice di procedura civile, è spedita in forma esecutiva a termini dell'art. 475 stesso Codice.

 

          Art. 4.

     L'Intendente di finanza del luogo ove si trovano beni immobili sottoposti a confisca provvede alla trascrizione della sentenza o dell'ordinanza di confisca presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

     Con proprio provvedimento, l'Intendente di finanza procede, altresì, alla determinazione dei singoli beni mobili ed immobili sottoposti a confisca.

     Detto provvedimento è notificato al condannato alla confisca od ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori, con l'intimazione di consegna o rilascio entro il termine di giorni dieci.

     Trascorso detto termine, l'Intendenza di finanza procede alla esecuzione in via amministrativa, effettuando l'immissione in possesso a mezzo dei propri organi, assistiti, ove occorra, dalla forza pubblica.

 

          Art. 5.

     Chiunque abbia interesse ad opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa azione avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio.

     L'opposizione non sospende l'esecuzione, la quale può essere sospesa soltanto dall'Intendente di finanza con ordinanza motivata, sentita l'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 6.

     L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono assoggettabili a procedimento di avocazione, debbono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore, le requisizioni subìte e le prestazioni fatte, indicando l'ammontare del negozio, della requisizione o della prestazione, delle spese e perdite relative e del profitto netto conseguito.

     Trattandosi di società cessata, l'obbligo della dichiarazione incombe a coloro che ne avevano l'amministrazione al tempo dei negozi, delle requisizioni e delle prestazioni.

     Per l'omessa dichiarazione, è applicabile una ammenda fino a L. 100.000, oltre ad una pena pecuniaria pari all'ammontare dei profitti accertati. Per la infedele dichiarazione è applicabile una pena pecuniaria pari alla differenza tra il profitto netto dichiarato e quello definitivamente accertato.

     Gli amministratori delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge di avocazione dei profitti di regime, nonchè i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'avocazione suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della riscossione.

     Gli amministratori in carica al 14 luglio 1945, quelli che hanno ricoperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i liquidatori, sono solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra una o più delle seguenti condizioni:

     a) la società derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 14 luglio 1945;

     b) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di regime;

     c) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione in società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per avocazione profitti di regime.

 

          Art. 8.

     Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     Le parole: "Le formalità sono effettuate in esenzione dalla imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti" contenute nel secondo comma dell'art. 32 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono soppresse.

     Allo stesso art. 32 è, inoltre, aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 12.

     All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     All'art. 42 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 14.

     Il quinto comma dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

     (Omissis).


[1] Ratificato dalla L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.