§ 42.2.254 - D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.
Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:10/04/2017
Numero:102


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità dell'ente
Art. 3.  Sede ed organi
Art. 4.  Presidente
Art. 5.  Attribuzioni del presidente
Art. 6.  Composizione del consiglio
Art. 7.  Attribuzioni del consiglio
Art. 8.  Disciplina delle attività consiliari
Art. 9.  Composizione del collegio dei revisori dei conti
Art. 10.  Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti
Art. 11.  Nomina del segretario e durata dell'incarico
Art. 12.  Attribuzioni del segretario generale
Art. 13.  Ufficio del segretariato e personale
Art. 14.  Compensi dei componenti degli organi
Art. 15.  Avvio del procedimento e limiti ai finanziamenti
Art. 16.  Presentazione della domanda
Art. 17.  Responsabile del procedimento e attività istruttoria
Art. 18.  Delibera del finanziamento
Art. 19.  Patrimonio
Art. 20.  Entrate
Art. 21.  Conto depositi e conto patrimoniale
Art. 22.  Versamenti delle somme
Art. 23.  Bilancio


§ 42.2.254 - D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102.

Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547.

(G.U. 28 giugno 2017, n. 149)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547, modificato dall'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare il comma 4, che reca disposizioni per l'adozione dello statuto della Cassa delle ammende;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 19 gennaio 2017;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 

     Emana il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Statuto della Cassa delle ammende

     1. È adottato lo statuto della Cassa delle ammende, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

     2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017  Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1443

 

 

STATUTO DELLA CASSA DELLE AMMENDE

 

Titolo I  DEFINIZIONI E FINALITÀ

 

Art. 1. Definizioni

      1. Ai fini del presente statuto si intendono, se non diversamente detto, per:

     a) «Cassa»: la Cassa delle ammende istituita a norma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

     b) «presidente»: il presidente della Cassa;

     c) «consiglio»: il consiglio d'amministrazione della Cassa;

     d) «collegio»: il collegio dei revisori dei conti della Cassa;

     e) «segretario generale»: il dirigente preposto all'amministrazione della Cassa delle ammende;

     f) «Ministro»: il Ministro della giustizia;

     g) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

     h) «regolamento di riorganizzazione»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

     i) «sanzioni di comunità»: le sanzioni sostitutive della pena e le misure alternative alla detenzione disposte in fase di esecuzione;

     l) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento consensuale, svolto anche mediante l'attività di mediatori, finalizzato alla conciliazione della vittima con l'autore del reato e che preveda da parte del reo lo svolgimento di attività consistenti in prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ovvero alla riparazione o risarcimento del danno ovvero lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità o l'affidamento al servizio sociale.

 

     Art. 2. Finalità dell'ente

     1. La Cassa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, persegue le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i poteri di indirizzo del Ministro e sotto la sua vigilanza.

     2. La Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di:

     a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonchè nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate;

     b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonchè di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;

     c) progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attività lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi;

     d) programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunità locale, anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell'attività volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilità del reo.

 

Titolo II

FUNZIONAMENTO

Capo I

Organi della Cassa

 

     Art. 3. Sede ed organi

     1. La sede centrale della Cassa è ubicata in Roma, presso gli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

     2. Sono organi della Cassa il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti.

 

Capo II

Funzioni di presidenza

 

     Art. 4. Presidente

     1. Il presidente è nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, esclusi il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, del volontariato e dell'associazionismo. La scelta è operata tra persone aventi elevata e comprovata qualificazione professionale concernente l'attività dell'ente e idonea allo svolgimento delle funzioni, tenuto conto della specializzazione professionale, culturale e scientifica conseguita, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate o attività svolte, che hanno attinenza alla materia del trattamento penale e della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

     2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

     3. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge.

     4. In sede di prima applicazione, fino all'adozione del decreto del Ministro di nomina del presidente della Cassa, le funzioni sono svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

 

     Art. 5. Attribuzioni del presidente

     1. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale della Cassa;

     b) sovrintende all'andamento della Cassa e ne cura i rapporti istituzionali;

     c) vigila sull'attuazione delle delibere avvalendosi dell'attività del responsabile del controllo del programma e del progetto di cui all'articolo 15, comma 7, anche richiedendo la collaborazione delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato;

     d) convoca e presiede il consiglio, stabilendone l'ordine del giorno;

     e) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza del consiglio, sentiti i rappresentanti delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato, salva ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;

     f) promuove e presiede riunioni periodiche con il segretario generale ed il segretario, nonchè con i dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero interessati; a tali riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti degli enti pubblici e privati interessati;

     g) relaziona annualmente al Ministro sullo stato dei finanziamenti erogati dalla Cassa e sugli esiti delle attività di monitoraggio e controllo dei programmi e dei progetti finanziati.

 

Capo III

Il Consiglio d'amministrazione

 

     Art. 6. Composizione del consiglio

     1. Il consiglio, costituito con decreto del Ministro, è composto:

     a) dal presidente;

     b) dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

     c) dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

     d) da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

     e) da un componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     2. Il presidente e i consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettere d) ed e), durano in carica quattro anni e la loro nomina può essere rinnovata per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, gli stessi sono tempestivamente sostituiti a norma del comma 1 e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.

     3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione devono rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Agli stessi si applicano le previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 7. Attribuzioni del consiglio

     1. Il consiglio delibera:

     a) entro il mese di novembre di ogni anno, le linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare nell'anno successivo, definite in coerenza con gli indirizzi di gestione dei dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali di livello generale, centrali e periferici, dell'amministrazione penitenziaria interessati all'attuazione dei programmi e dei progetti;

     b) i criteri generali per la verifica dell'utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare;

     c) i criteri generali e le condizioni per la concessione delle diverse tipologie di finanziamento;

     d) la concessione dei finanziamenti per i programmi ed i progetti di cui all'articolo 2;

     e) il conferimento e la remunerazione, ove prevista dalla legge, degli incarichi di controllo sull'attuazione dei programmi e progetti di cui all'articolo 15, comma 7;

     f) il contingente del personale della Cassa in misura adeguata rispetto alle finalità e all'attività dell'ente;

     g) la nomina del segretario generale e del segretario di cui all'articolo 13, comma 1;

     h) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonchè le variazioni di bilancio in corso di esercizio e l'assestamento, formulati secondo i principi generali contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successivi decreti attuativi, da sottoporre all'approvazione del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     i) la relazione conclusiva annuale, nella quale si dà atto dell'attività svolta dalla Cassa e degli specifici profili di ordine economico-finanziario della gestione, degli obiettivi da conseguire con la concessione dei finanziamenti, nonchè degli esiti finali dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilità secondo le finalità della Cassa;

     l) l'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

     m) l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonchè l'acquisto di beni mobili utili al funzionamento della Cassa;

     n) la stipulazione di mutui passivi, se funzionale al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e da garantire con le disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, in applicazione delle disposizioni di legge, con la medesima Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito, di comprovata solidità economica, che offrano migliori condizioni contrattuali;

     o) l'impiego delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, mediante deposito in conto corrente ovvero mediante l'acquisto dei titoli di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei limiti di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo;

     p) i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per fronteggiare spese nuove o impreviste;

     q) la ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;

     r) le proposte di modifica del presente Statuto;

     s) l'approvazione del modello per la presentazione delle domande di finanziamento;

     t) l'adozione dei regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

 

     Art. 8. Disciplina delle attività consiliari

     1. Le deliberazioni del consiglio sono adottate in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri generali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), salvo situazioni eccezionali, specificamente motivate nella deliberazione stessa.

     2. Il consiglio è convocato dal presidente, anche su richiesta del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, almeno una volta al mese, presso la sede, con idonee modalità, anche telematiche, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando l'ordine del giorno e allegando gli atti relativi.

     3. Il presidente, in caso d'urgenza, può convocare il consiglio anche in deroga a quanto previsto dal comma 2.

     4. Ciascun consigliere dispone di un voto.

     5. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le delibere relative alle proposte di cui all'articolo 7, comma 1, lettera r), sono valide se adottate con un quorum costitutivo pari all'intera composizione del consiglio e approvate da almeno quattro componenti.

     6. All'adunanza del consiglio partecipa il segretario generale, senza diritto di voto, ed un funzionario della Cassa quale verbalizzante. Il presidente può ammettere alle adunanze esperti o soggetti, senza diritto di voto, la cui audizione si rende necessaria o opportuna, in relazione alle materia trattate. All'adunanza del consiglio assiste almeno un componente del collegio dei revisori dei conti.

     7. I verbali delle adunanze del consiglio sono sottoscritti dal presidente, dal segretario generale e dal verbalizzante e sono sottoposti per l'approvazione al consiglio nell'adunanza successiva.

     8. Le delibere sono estese separatamente al verbale e sono ad esso allegate. Tutte le delibere sono esposte all'albo della Cassa per quindici giorni e pubblicate sul sito internet del Ministero.

     9. Il segretario generale raccoglie i verbali e le delibere in volumi annuali che conserva nell'archivio degli atti della Cassa.

     10. Le delibere del consiglio, se in esse non è diversamente disposto, sono immediatamente esecutive.

     11. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, debbono astenersi dalla partecipazione al voto, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

 

Capo IV

Il Collegio dei revisori dei conti

 

     Art. 9. Composizione del collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio, costituito con decreto del Ministro, è composto:

     a) dal presidente;

     b) da un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato;

     c) da un componente effettivo ed uno supplente, funzionari dell'amministrazione della giustizia, proposti dal presidente.

     2. Il presidente del collegio è nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, aventi elevata e comprovata qualificazione professionale idonea allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'organo, tenuto conto della particolare specializzazione professionale conseguita. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

     3. Il collegio è convocato dal presidente, anche su richiesta di uno dei componenti, ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque almeno ogni trimestre. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di almeno due componenti, compreso il presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente.

     4. Il collegio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinnovati per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del collegio di cui al comma 1, lettere b) e c), subentrano i supplenti e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.

 

     Art. 10. Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

     1. I1 collegio svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare:

     a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari della Cassa, nonchè sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Cassa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

     b) vigila perchè le delibere comportanti spese abbiano effetto nei limiti delle risorse finanziarie della Cassa;

     c) verifica la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

     d) verifica la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

     e) effettua le analisi necessarie e acquisisce le informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio finanziario e, in caso di disavanzo, acquisisce le informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinchè venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

     f) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     g) esprime il parere sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio preventivo, l'assestamento e le altre variazioni del bilancio nonchè il rendiconto generale, attestandone la conformità alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

     h) effettua periodiche verifiche delle consistenze di Cassa e degli altri valori numerari od assimilati di proprietà o in deposito, della tenuta delle scritture e degli altri registri obbligatori.

     2. Il collegio redige apposita relazione da allegare agli schemi di cui all'articolo 12, comma 2, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

     3. I revisori dei conti della Cassa possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, concordati in seno al collegio. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonchè delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.

 

Capo V

Il segretario generale

 

     Art. 11. Nomina del segretario e durata dell'incarico

     1. Il segretario generale è nominato e revocato dal consiglio ed è scelto, con cumulo dell'incarico, tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia in possesso della specifica professionalità in relazione alle competenze a esso attribuite. La nomina del segretario generale è effettuata previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e della professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti.

     2. L'incarico di segretario generale ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

     3. Il segretario generale deve rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

 

     Art. 12. Attribuzioni del segretario generale

     1. Il segretario generale:

     a) dirige la segreteria e coordina le procedure di finanziamento dei programmi e dei progetti presentati, sia nella fase istruttoria che nella successiva fase di controllo dell'andamento esecutivo;

     b) vigila sull'attività dei responsabili dei procedimenti conseguenti alle presentazioni delle istanze di finanziamento;

     c) partecipa alle sedute del consiglio, sottoscrivendo i verbali delle delibere adottate;

     d) relaziona al consiglio sulle domande di finanziamento proposte all'ordine del giorno e sugli esiti dell'istruttoria compiuta, esprimendo proprio parere, nonchè sulle risultanze delle attività di controllo successive all'erogazione del finanziamento;

     e) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio;

     f) adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;

     g) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonchè della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;

     h) predispone annualmente, secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli schemi del bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio, ai sensi dell'articolo 7, lettera h);

     i) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;

     l) coordina e controlla la gestione contabile della Cassa;

     m) adempie a tutte le attività amministrative e contabili necessarie per la stipula dei contratti;

     n) provvede alla riscossione delle entrate della Cassa, al pagamento delle spese e dei finanziamenti erogati;

     o) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni indicate;

     p) provvede all'osservanza degli adempimenti relativi alle pubblicazioni obbligatorie dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

     q) relaziona semestralmente al consiglio, sulla base della relazione del responsabile del controllo del programma o del progetto, sull'andamento complessivo dei progetti e programmi finanziati, con specifica indicazione dell'esito finale dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilità secondo le finalità della Cassa, e sull'osservanza degli obblighi assunti dai soggetti finanziati in conseguenza dell'erogazione dei finanziamenti.

     2. Gli schemi dei bilanci di previsione, delle variazioni, del conto consuntivo e degli altri documenti contabili sono sottoposti, corredati da una relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera di approvazione del consiglio, all'esame del collegio dei revisori dei conti.

     3. Il segretario generale, quando, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di sua competenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

 

     Art. 13. Ufficio del segretariato e personale

     1. Il segretario generale è coadiuvato da un segretario, nominato dal consiglio, che lo sceglie tra il personale amministrativo di area terza dell'amministrazione penitenziaria, previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti.

     2. Nell'espletamento delle sue funzioni la Cassa si avvale del personale nonchè dei locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. Il trattamento economico e giuridico del personale di cui la Cassa si avvale è quello del personale dell'amministrazione penitenziaria.

     3. Il personale che ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di propria competenza e segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Allo stesso si applicano le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia.

 

     Art. 14. Compensi dei componenti degli organi

     1. Le funzioni di presidente, di consigliere di amministrazione, nonchè di segretario generale sono svolte a titolo gratuito e possono dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate.

     2. Al presidente del collegio e ai revisori dei conti è corrisposto un compenso il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Cassa.

 

Titolo III

PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

 

     Art. 15. Avvio del procedimento e limiti ai finanziamenti

     1. Ai fini della valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare, la Cassa esamina le domande di finanziamento di cui al presente articolo in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo generale deliberate a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera a), e secondo le priorità nelle stesse stabilite, nonchè con i criteri generali per la verifica dell'utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

     2. La Cassa esamina le domande di finanziamento dei programmi di reinserimento sociale e dei programmi di assistenza presentate da:

     a) la direzione generale dei detenuti e del trattamento nonchè la direzione generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero;

     b) la direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero;

     c) i provveditorati regionali;

     d) gli istituti penitenziari e gli uffici territoriali di esecuzione penale esterna.

     3. La Cassa esamina, altresì, le domande di finanziamento presentate dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti di area vasta, dai comuni anche consorziati, dalle fondazioni di diritto pubblico, da enti pubblici, università ed enti di ricerca le cui finalità sono conferenti con l'attività della Cassa.

     4. La Cassa esamina, inoltre, le domande di finanziamento delle associazioni riconosciute ovvero iscritte fra gli enti ausiliari previsti dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè delle associazioni, fondazioni, enti privati, incluse le imprese sociali, che perseguono senza scopo di lucro, per statuto o per atto costitutivo, finalità di reinserimento sociale ed assistenza ai detenuti, agli internati ed alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità.

     5. La Cassa esamina le domande di finanziamento di progetti di edilizia penitenziaria presentate dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nonchè dagli organi di cui al comma 2.

     6. Non possono essere presentate domande di finanziamento di programmi di reinserimento sociale e di assistenza per l'espletamento di servizi che rientrino nei compiti istituzionali propri dell'ente richiedente.

     7. Ogni delibera di finanziamento deve prevedere anche la nomina di un responsabile del controllo del programma o del progetto, di regola coincidente con il responsabile del procedimento. Per particolari esigenze, connesse alla alta complessità del programma o del progetto, può anche essere designato un esperto qualificato del Ministero o un esperto di altra pubblica amministrazione.

 

     Art. 16. Presentazione della domanda

     1. Le domande di finanziamento sono presentate utilizzando il modello approvato dal consiglio e pubblicato sul sito internet del Ministero, sottoscritto dal titolare dell'organo ovvero dal rappresentante legale dell'ente pubblico o privato che le presenta. Le domande e i relativi allegati sono trasmessi alla Cassa, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, la trasmissione delle domande alla Cassa avviene esclusivamente con modalità telematiche.

     2. Nel modello per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi e dei progetti deve essere prevista, oltre l'indicazione dei dati identificativi del soggetto richiedente, anche la predisposizione di una relazione illustrativa nella quale è specificamente descritto il contenuto del progetto o del programma proposto, le finalità che si intendono perseguire e la loro coerenza con gli scopi della Cassa, le modalità, i tempi, il luogo ed i mezzi necessari per la sua attuazione, oltre che la specifica descrizione analitica delle spese che si intendono eseguire. Deve, altresì, essere data specifica indicazione: del legale rappresentante dell'ente proponente, della persona indicata quale responsabile dell'attuazione del progetto o del programma, dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale; dei dati contabili necessari per le modalità di finanziamento deliberato.

     3. Le direzioni generali ed i provveditorati regionali presentano direttamente alla Cassa le domande di cui al comma 1.

     4. Gli istituti penitenziari presentano le domande di cui al comma 1, attraverso il competente provveditorato regionale che le inoltra alla direzione generale dei detenuti e del trattamento.

     5. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna presentano le domande, di cui al comma 1, attraverso la direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

     6. I provveditorati regionali e le direzioni generali, nel trasmettere le domande di cui ai commi 4 e 5, esprimono un parere sulle finalità del programma e sulla sua inerenza agli scopi della Cassa, nonchè sull'utilità e sulla congruità delle somme richieste.

 

     Art. 17. Responsabile del procedimento e attività istruttoria

     1. All'atto della ricezione della domanda, il segretario generale designa il responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria ed è, altresì, tenuto a verificare l'andamento dell'esecuzione della delibera di finanziamento. Il responsabile del procedimento è, altresì, responsabile del controllo del programma o del progetto, salva diversa valutazione del consiglio, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, e trasmette al segretario generale una relazione trimestrale sull'andamento dei medesimi dando specifica indicazione dell'esito finale.

     2. Il responsabile del procedimento verifica che la domanda sia stata presentata utilizzando il modello di cui all'articolo 16, comma 1, e la sua completezza, ivi compresa la sussistenza dei pareri richiesti. Se la stessa non è completa, entro trenta giorni dal ricevimento, richiede gli eventuali adempimenti integrativi, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Il responsabile del procedimento, ove la domanda di finanziamento non è presentata nelle forme previste nel relativo modello, entro trenta giorni dal ricevimento, invita il proponente ad avvalersi del modello ed a ripresentare la domanda entro trenta giorni dalla richiesta. Fino alla ricezione degli adempimenti integrativi l'istruttoria è sospesa. Decorsi i termini di cui ai periodi precedenti senza la ricezione degli adempimenti integrativi ovvero della presentazione della domanda secondo il modello, il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi, segnala l'irregolarità formale o la non completezza della domanda al segretario generale che, verificato il difetto formale o la mancata integrazione nei termini, dichiara estinto il procedimento di finanziamento e ne dà comunicazione all'interessato.

     3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla ricezione degli adempimenti integrativi ai sensi del comma 2, secondo periodo, o dalla presentazione della domanda secondo il modello ai sensi del comma 2, terzo periodo, il responsabile del procedimento, ove la domanda è conforme al modello e completa, la sottopone alla valutazione del segretario generale che, nei successivi trenta giorni, esprime un parere sulla sua utilità e congruità, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

     4. Il segretario generale propone al presidente l'iscrizione della domanda di finanziamento all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, allegando il proprio parere e predisponendo uno schema di delibera per le determinazioni del consiglio.

     5. Il consiglio adotta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, le misure necessarie per l'integrale informatizzazione delle procedure e per l'attivazione delle comunicazioni con modalità telematiche.

 

     Art. 18. Delibera del finanziamento

     1. Nei casi in cui il consiglio delibera di concedere un finanziamento a enti diversi dall'amministrazione penitenziaria e ne sia, altresì, prevista la restituzione, con la medesima delibera di concessione può prevedersi che l'erogazione sia condizionata alla costituzione a favore della Cassa di garanzie fideiussorie di valore non inferiore al finanziamento ricevuto.

     2. La concessione del finanziamento è condizionata all'indicazione di un conto corrente bancario o postale intestato all'ente o all'organo che ha presentato la domanda.

     3. La delibera di finanziamento adottata dal consiglio deve, altresì, prevedere per il responsabile del programma o per il titolare dell'ente le seguenti prescrizioni connesse all'erogazione del finanziamento:

     a) l'obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa notizia del mutamento delle persone responsabili del programma e la trasmissione dell'atto che le ha nominate;

     b) l'obbligo di segnalare alla Cassa ogni variazione delle modalità di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati ai fini della necessaria autorizzazione del consiglio;

     a) l'obbligo di trasmettere alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando la documentazione giustificativa delle spese sostenute;

     b) l'obbligo di far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa.

     4. L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonchè di quelli indicati al comma 3 comporta la sospensione del finanziamento da parte del consiglio e, nei casi gravi, la revoca.

     5. Il finanziamento deliberato dal consiglio è erogato con mandati di pagamento emessi dal segretario della Cassa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi ovvero agli aventi diritto. Quando il finanziamento ha ad oggetto la realizzazione di opere, è erogato, con le modalità di cui al periodo precedente, sulla base degli stati di avanzamento emessi.

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ

 

     Art. 19. Patrimonio

     1. Il patrimonio della Cassa è costituito da:

     a) beni mobili ed immobili in proprietà;

     b) titolarità di concessioni e diritti acquisiti a qualunque titolo;

     c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo;

     d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;

     e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti o anche presso istituti di credito e in Cassa.

 

     Art. 20. Entrate

     1. Le entrate della Cassa si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

     2. Le entrate correnti sono costituite:

     a) dalle rendite patrimoniali;

     b) dagli interessi sui depositi e su titoli;

     c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;

     d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria;

     e) dai proventi delle manifatture carcerarie assegnati in base alla normativa vigente;

     f) dalla vendita di beni mobili fuori uso di proprietà della Cassa;

     g) da entrate eventuali e diverse.

     3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:

     a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;

     b) rimborsi di titoli di proprietà;

     c) finanziamenti.

 

     Art. 21. Conto depositi e conto patrimoniale

     1. La dotazione finanziaria della Cassa è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

     2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

     3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

     4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

     5. Il consiglio può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera o). In caso di acquisti di titoli privati, questi devono essere emessi esclusivamente da società di provata solidità e idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.

     6. I1 servizio di Cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 5 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 22. Versamenti delle somme

     1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa sono versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo «1AET». I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «Cassa DP s.p.a. gestione separata» a favore della Cassa. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.

     2. Le somme dovute alla Cassa dagli istituti penitenziari sono versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.

     3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti penitenziari inoltrano tempestivamente alla Cassa la comunicazione dell'avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

     4. I proventi delle manifatture carcerarie sono assegnati in base alla normativa vigente.

     5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

     6. La Cassa depositi e prestiti trasmette semestralmente alla Cassa l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.

     7. La Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa dell'avvenuto accreditamento delle somme.

 

     Art. 23. Bilancio

     1. Il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, le delibere di assestamento adottate in corso di esercizio ed il conto consuntivo della Cassa sono approvati con decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. La Cassa adotta propri regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.