§ V.5.160 - L.R. 29 marzo 2017, n. 4.
Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:29/03/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato
Art. 3.  Definizione della zona delimitata
Art. 4.  Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative all’organismo specificato
Art. 5.  Misure di eradicazione
Art. 6.  Misure di contenimento
Art. 7.  Ulteriori disposizioni per il contenimento e l’eradicazione del batterio
Art. 8.  Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell’equilibrio economico nelle zone infette
Art. 9.  Ricerca scientifico
Art. 10.  Spostamento delle piante specificate all’interno della Regione Puglia
Art. 11.  Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura (ARXIA)
Art. 11 bis.  Esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie


§ V.5.160 - L.R. 29 marzo 2017, n. 4.

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia

(B.U. 30 marzo 2017, n. 39 Supplemento)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge attua le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa (di seguito organismo specificato) e individua la strategia della Regione Puglia ai fini di tutelare il paesaggio, l’ambiente, la salute, l’identità e l’economia delle aree colpite.

 

     Art. 2. Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne dà immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato della presenza anche presunta dell’organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione.

4. Il Servizio fitosanitario regionale informa immediatamente della presenza anche presunta dell’organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ha sotto il suo controllo piante potenzialmente colpite dall’organismo specificato.

 

     Art. 3. Definizione della zona delimitata

1. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, il Servizio fitosanitario regionale definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al comma 2, di seguito denominata “zona delimitata”.

2. L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto [1].

3. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente modificata di conseguenza.

4. È possibile procedere alla revoca della delimitazione di un'area se, in base alle indagini di cui all'articolo 4, si possa concludere, in conformità con la normativa vigente, che l'organismo nocivo specificato è stato eradicato e non vi è alcun rischio di ulteriore diffusione [2].

 

     Art. 4. Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative all’organismo specificato

1. Il Servizio fitosanitario regionale effettua costantemente indagini ufficiali sulle piante specificate, per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato, sulla base di uno specifico piano annuale di monitoraggio regionale.

2. Le indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante ospiti dell'organismo specificato definite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato [3].

3. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali condotte dal Servizio fitosanitario regionale, direttamente o per delega. Il personale impegnato nell'attività ispettiva opera secondo linee guida adottate dal Servizio fitosanitario regionale e, munito di apposito tesserino di riconoscimento, può accedere ai fondi anche in assenza del proprietario/conduttore. Il monitoraggio consiste nel prelievo di campioni per le analisi, effettuato nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. I campioni sono analizzati esclusivamente presso uno dei laboratori individuati dal Servizio fitosanitario regionale, il cui elenco è pubblicato sul sito web dell'Osservatorio [4].

4. Nell'ambito del piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale, nel momento più adatto, conduce ispezioni annuali nelle aree delimitate, in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. Le indagini sono condotte secondo criteri statisticamente attendibili e in funzione dei fattori di rischio di diffusione di Xylella fastidiosa [5].

5. Nelle aree indenni, le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato [6].

6. Nella zona cuscinetto e nell’area indenne si effettua anche il monitoraggio degli insetti vettori e potenziali vettori. Campioni di insetti vettori accertati o potenziali, al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio, saranno sottoposti a test analitici al fine di rilevare anticipatamente la presenza dell’organismo specificato nel territorio. Nel caso in cui dalle analisi risulta la presenza di insetti che hanno acquisito il batterio, si procede al campionamento di tutte le piante specificate presenti sul luogo di ritrovamento.

7. Il Servizio fitosanitario regionale comunica mensilmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalità indicate, fornendo almeno i seguenti elementi:

a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche;

b) numero di campioni analizzati, la specie e i relativi risultati;

c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.

 

     Art. 5. Misure di eradicazione

1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui alla lettera b), comma 2, articolo 3, dispone in tale zona le misure di cui ai commi 2,3,4,5,6 del presente articolo.

2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone e controlla la rimozione immediata della pianta risultata infetta dall’organismo specificato agli esami di laboratorio.

3. Immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata delle piante infette e di quelle suscettibili, come previsto dalla normativa vigente [7].

4. La rimozione delle piante è effettuata con tutte le precauzioni necessarie ed è organizzata in base al livello di rischio rappresentato da tali piante e in relazione al ciclo del vettore [8].

5. Al fine di evitare la diffusione del batterio, nei casi in cui non sia possibile eseguire tempestivamente quanto previsto dal comma 4, la pianta infetta è isolata dal contesto esterno dal proprietario/conduttore, con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi. La protezione è accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciute e potenziali: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati [9].

6. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

 

     Art. 6. Misure di contenimento

1. Laddove consentito dalla legislazione comunitaria, nelle zone infette di cui all'articolo 3, comma 2, è possibile applicare misure di contenimento, come indicato al comma 2 [10].

2. Nelle aree in cui si applicano le misure di contenimento, il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato in base alle indagini di cui all'articolo 4 [11].

3. Il Servizio fitosanitario regionale dispone il campionamento e l'analisi delle piante specificate contigue alle piante rimosse ai sensi del comma 2 [12].

 

     Art. 7. Ulteriori disposizioni per il contenimento e l’eradicazione del batterio

1. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la distruzione in situ o la rimozione e il trasporto delle piante e delle parti di piante di cui agli articoli 5 e 6 in un luogo vicino designato a tal fine all’interno dell’area infetta.

2. Il Servizio fitosanitario regionale prescrive le pratiche agricole per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori e provvede a fornire adeguata comunicazione per assicurare la massima diffusione degli interventi previsti per il contenimento della batteriosi nelle aree infette.

3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1 non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare di appalto o a bandi per l’erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi dalla Regione Puglia [13].

4. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione sul territorio regionale.

 

     Art. 8. Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell’equilibrio economico nelle zone infette

1. La Regione Puglia tutela il proprio patrimonio paesaggistico e sostiene il ripristino del potenziale economico delle zone danneggiate.

2. La Regione Puglia, di concerto con il Governo nazionale, opera affinché i proprietari o i conduttori delle aree delimitate possano beneficiare di contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure fitosanitarie contenute nelle presenti disposizioni.

3. Le imprese agricole e le aziende vivaistiche non agricole hanno diritto ad accedere nel più breve tempo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi superano il 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale [14].

4. Per sostenere lo sviluppo di filiere agroalimentari di .qualità e rispettose dell’ambiente e delle risorse naturali, nelle zone infette si promuove l’applicazione dei principi dell’economia circolare mediante:

a) il sostegno all’agricoltura biologica e all’agricoltura integrata o ecosostenibile, anche attraverso la ricerca di principi attivi validi e autorizzati contro il vettore;

b) la priorità nella programmazione regionale di infrastrutture per il riuso delle acque reflue collegandole con il contenimento dell’eccessivo utilizzo dell’acqua di falda;

c) la promozione di iniziative finalizzate al riequilibrio della sostanza organica nel terreno, in particolare, incentivando l’utilizzo di ammendanti derivanti da rifiuti organici di origine agricola o dalla frazione organica del rifiuto solido urbano;

d) la priorità nelle misure di tutela e valorizzazione della biodiversità.

5. Poiché la Regione Puglia intende proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, non si procede alla rimozione delle piante non infette inserite nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative volte ad aggiornare l'elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 della L.R. 14/2007; a tal fine, nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, invita tutti i comuni della regione a comunicare, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito, l'elenco di tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito ovvero di risposta incompleta, la Regione provvede in via sostitutiva a rilevare gli ulivi monumentali presenti sul territorio del comune inadempiente, addebitando al comune le spese sostenute [15].

6. Fermo restando quanto consentito dalla normativa vigente, la vitalità degli ulivi monumentali infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine è incentivata la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica [16].

7. Per prevenire l’infezione degli ulivi monumentali presenti nella zona cuscinetto, la Regione Puglia promuove iniziative di temporaneo isolamento fisico degli alberi monumentali dal contesto ambientale con barriere o coperture delle piante. Nelle aree con presenza di alberi monumentali saranno particolarmente attenzionate le operazioni di lotta obbligatoria al vettore e di potatura, avendo cura soprattutto delle aree abbandonate.

7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, cosi come definita dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per verificare la presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della L.R. n. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione e ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di cultivar resistenti e nell'applicazione delle misure di controllo del vettore [17].

8. Nelle aree infette si promuove la ricostituzione dei manufatti rurali tipici del paesaggio.

9. Il Servizio fitosanitario regionale monitora le risultanze scientifiche che dimostrano evidenze di tolleranza/resistenza di specie e varietà di piante specificate e promuove le richieste al Comitato fitosanitario nazionale per ottenere le autorizzazioni all'impianto in zona infetta [18].

9 bis. [Le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici] [19].

 

     Art. 9. Ricerca scientifico

1. È fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa e che possa costituire fonte d’inoculo o diffusione dell’organismo specificato.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull’organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale e devono tempestivamente comunicarne i risultati allo stesso Servizio, prima di darne diffusione pubblica.

3. La Regione Puglia sostiene la ricerca e promuove l’istituzione nell’area infetta di un laboratorio diffuso a cielo aperto che possa consentire la più ampia sperimentazione da parte delle istituzioni scientifiche interessate e l’opportuno coinvolgimento delle imprese agricole coinvolte.

 

     Art. 10. Spostamento delle piante specificate all’interno della Regione Puglia

1. Gli spostamenti delle piante specificate nell'ambito del territorio regionale sono consentiti se conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria [20].

2. [È vietato lo spostamento, all’esterno della zona delimitata e dalla zona infetta verso la rispettiva zona cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale nella zona delimitata stabilita ai sensi dell’articolo 3] [21].

3. [In deroga al comma 2, gli spostamenti possono avere luogo se le piante sono state coltivate in siti autorizzati ai sensi della normativa europea e nazionale] [22].

4. [Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all’interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l’infezione da parte dell’organismo specificato o dei suoi vettori] [23].

5. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate atte a favorire le attività dei soggetti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) [24].

5 bis. [La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2, dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati all’emissione de! passaporto, possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all’interno dell’area delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni e l’avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere a revocare l’autorizzazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)] [25].

 

     Art. 11. Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura (ARXIA) [26]

1. Si affida alla Giunta regionale il compito di proporre entro quaranta giorni l’istituzione dell’Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura, di seguito denominata “Agenzia”, quale ente strumentale della Regione Puglia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

2. L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della caccia e della pesca. In particolare, opera nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale quale ente tecnico-operativo preposto all’attuazione di attività e servizi a connotazione non economica finalizzati alle seguenti funzioni:

a) promozione della ricerca applicata e della sperimentazione nonché diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto al fine di migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi;

b) promozione delle attività di ricerca, sperimentazione e tutela dell’ambiente dedicate al settore ittico, sia nelle acque interne che nelle acque marine e salmastre;

c) valorizzazione della qualità delle produzioni locali regolamentata (DOP-IGP-BIO), con il supporto alla gestione del regime di qualità “prodotti di qualità” garantito dalla Regione Puglia e delle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

d) sostegno alla diversificazione delle attività delle imprese agricole, in particolare alle funzioni di promozione, controllo e vigilanza sul sistema agrituristico e delle masserie didattiche regionale;

e) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico;

f) raccordo con i portatori di interesse territoriali al fine di rilevare il fabbisogno formativo degli operatori;

g) gestione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Puglia a supporto dell’attuazione del Piano di azione nazionale sull’uso sostenibile dei fitofarmaci;

h) gestione dell’Osservatorio faunistico;

i) programmazione, progettazione e attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca;

j) studio e analisi degli impatti della normativa nazionale e europea sul sistema agro-alimentare pugliese e sulle funzioni del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale e ambientale;

k) gestione dell’Osservatorio agro-alimentare e ittico.

3. L’Agenzia opera a supporto del Servizio fitosanitario regionale per la realizzazione dei fini delle presenti disposizioni. Sono assegnate all’Agenzia le seguenti ulteriori funzioni:

a) l’attuazione di un sistema coordinato e integrato di iniziative finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella Fastidiosa con particolare riferimento all’implementazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione;

b) l’attività istruttoria per il riconoscimento di eventuali contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure fitosanitarie contenute nella presente legge;

c) l’attribuzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 e della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38) delle funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa al fine di garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al d.lgs. 102/04;

d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale delle aree infette;

e) le attività volte alla tutela del patrimonio paesaggistico della Regione Puglia con particolare riferimento all’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali.

 

     Art. 11 bis. Esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie [27]

1. Le misure fitosanitarie obbligatorie in materia di profilassi interna zionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come disposto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e s.m.i., prescritte per prevenire e contenere la diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa, sono attuate anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari vigenti della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologi ci e paesaggistici.

2. Le misure fito sanitarie obbligatorie sono disposte dal Servizio fitosanitario regionale e sono eseguite immediatamente dai proprietari/conduttori o titolari della gestione del bene, a qualunque titolo, di terreni agricoli, di aree boschive, di aree a macchia mediterranea, di aree a parco, di aree a pascolo e di qualsiasi area anche non agricola.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 aprile 2021, n. 6.

[14] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 20 settembre 2017, n. 37.

[15] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[16] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[17] Comma inserito dall'art. 99 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[18] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[19] Comma aggiunto dall'art. 99 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[20] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[22] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[23] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[24] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[25] Comma aggiunto dall'art. 99 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.

[26] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2019, n. 19.

[27] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 64 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 novembre 2021, n. 45.