§ 1.4.111 - L.R. 29 giugno 2016, n. 15.
Composizione del Consiglio delle autonomie locali. Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:29/06/2016
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2005 (Consiglio delle autonomie locali)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 delle legge regionale n. 1 del 2005 (Composizione)
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.4.111 - L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

Composizione del Consiglio delle autonomie locali. Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali)

(B.U. 30 giugno 2016, n. 31)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2005 (Consiglio delle autonomie locali)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d bis) nell'esercizio del potere di nomina previsto da leggi regionali non può designare suoi componenti, ad eccezione dei casi in cui questo sia indispensabile per diretta conseguenza delle previsioni normative;".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 delle legge regionale n. 1 del 2005 (Composizione)

1. Le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005, sono così sostituite:

"a) i presidenti degli enti locali sovracomunali di rilievo costituzionale, qualora in carica;

b) il sindaco dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, e alternativamente, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, il sindaco dei Comuni di Carbonia o Iglesias, Sanluri o Villacidro, Lanusei o Tortolì, Olbia o Tempio;

c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione;

d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione;

e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le circoscrizioni corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), per le elezioni del Consiglio regionale.".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).