§ 6.2.182 - L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.
Bilancio di previsione 2016-2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:24/02/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Stati di previsione delle entrate e delle spese.
Art. 2.  Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.
Art. 3.  Allegati al bilancio.
Art. 4.  Rinnovo delle autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni precedenti.
Art. 5.  Autorizzazione all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.
Art. 6.  Attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e [...]
Art. 7.  Copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione cancellate per effetto del riaccertamento straordinario dei [...]
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 9.  Budget operativi.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 6.2.182 - L.R. 24 febbraio 2016, n. 8.

Bilancio di previsione 2016-2018.

(B.U. 26 febbraio 2016, n. 18)

 

Art. 1. Stati di previsione delle entrate e delle spese.

1. Per l’esercizio finanziario 2016 sono previste entrate di competenza per euro 17.962.228.479,65 e di cassa per euro 21.801.786.231,03 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.971.100.852,35 e pagamenti per euro 21.801.786.231,03 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2017 sono previste entrate di competenza per euro 13.288.692.223,84 e autorizzati impegni di spesa per euro 13.378.904.775,17 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per euro 13.171.841.463,46 e autorizzati impegni di spesa per euro 13.176.971.397,98 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

 

     Art. 2. Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.

1. Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare negli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, quantificato in euro 8.872.372,70 per il 2016, in euro 90.212.551,33 per il 2017 e in euro 5.129.934,52 per il 2018, ai sensi del comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, corrisponde al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario, così come determinato nella delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti”.

2. Ai sensi del medesimo comma 13 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011, gli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono approvati in disavanzo di competenza per gli importi dei disavanzi tecnici indicati al comma 1.

 

     Art. 3. Allegati al bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) la nota integrativa (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

f) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il quadro generale riassuntivo (allegato 7);

h) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato 8);

i) la tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);

k) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

l) il prospetto dimostrativo dei limiti di indebitamento (allegato 12);

m) elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento (allegato 13);

n) riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2016 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati (allegato 14);

o) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 15);

p) l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni, programmi e macroaggregati (allegato 16);

q) l’elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2016 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (allegato 17);

r) il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, per missioni e programmi, (allegato 18).

 

     Art. 4. Rinnovo delle autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni precedenti.

1. Sono rinnovate per l’esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’importo di euro 99.800.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300) già autorizzati dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017” come modificato dalla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 “Razionalizzazione della spesa regionale”, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2015.

2. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’importo di Euro 2.039.377.464,92 (Titolo 6 - Tipologia 300) già autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2015.

3. Dell’importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 1 e 2, pari ad Euro 2.139.177.464,92 è dato riscontro nell’allegato 14 “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2016 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui ai commi 1 e 2 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 5 per cento.

5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 5 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

7. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 89.348.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2017 e 2018 nella parte spesa del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

 

     Art. 5. Autorizzazione all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.

1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 62.000.000,00 di cui euro 42.000.000,00 nel 2016, euro 10.000.000,00 nel 2017 ed euro 10.000.000,00 nel 2018 (Titolo 6 - Tipologia 300).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 5 per cento.

3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 1.753.000,00 per il 2017 e in euro 2.173.000,00 per il 2018, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2017 e 2018 nella parte spesa del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

 

     Art. 6. Attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni.

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2016, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

 

     Art. 7. Copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione cancellate per effetto del riaccertamento straordinario dei residui.

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 46 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo per la copertura delle reiscrizioni vincolate cancellate per effetto del riaccertamento straordinario - parte corrente” per un importo di euro 15.000.000,00 e il “Fondo per la copertura delle reiscrizioni vincolate cancellate per effetto del riaccertamento straordinario - parte conto capitale” per un importo di euro 5.000.000,00, per la copertura di spese relative a reiscrizioni cancellate a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 118/2011.

2. I fondi di cui comma 1 rientrano nell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine, e sugli stessi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

3. Il responsabile finanziario della regione, o altro direttore regionale suo delegato, provvede a trasferire dai Fondi di cui al comma 1 le somme occorrenti alla copertura delle spese relative alle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, cancellate per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, nei capitoli di provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

“2 ter. Fermo restando quanto ulteriormente stabilito al comma 4 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, spettano alla Giunta regionale le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 la parola: “annuale” è soppressa.

4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: “e d’ordine” sono soppresse.

5. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 la parola: “annuale” è soppressa.

6. L’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

1. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

2. Il fondo di riserva per spese obbligatorie non può essere utilizzato per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti.

3. Il responsabile finanziario della Regione, o un direttore regionale da lui delegato, dispone i prelievi del fondo e l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

4. L’elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio è allegato al bilancio di previsione.”.

7. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:

“3. Il responsabile finanziario della Regione, o un direttore regionale da lui delegato, dispone i prelievi del fondo e l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.”.

8. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è abrogato.

9. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è abrogata.

10. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è abrogato.

 

     Art. 9. Budget operativi.

1. In considerazione delle specifiche modalità di esecuzione in economia degli interventi di difesa idrogeologica, difesa fitosanitaria nonché di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 comma 1 lettera a), 22 e 31 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, da parte dei competenti Settori Forestali regionali, la effettuazione degli interventi di competenza avverrà con il ricorso all’utilizzo di budget operativi ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ovvero con il ricorso ad altre procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.