§ 6.2.178 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:28/12/2015
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Saldo finanziario, residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2014
Art. 3.  Saldo finanziario, residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui
Art. 4.  Quote vincolate reiscritte
Art. 5.  Quote accantonate
Art. 6.  Saldo finanziario
Art. 7.  Mutui e prestiti
Art. 8.  Stato di previsione dell’entrata
Art. 9.  Stato di previsione della spesa
Art. 10.  Variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017
Art. 11.  Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - prospetto a fini conoscitivi ai sensi del D.lgs. 118/2011
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 6.2.178 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 22.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

(B.U. 28 dicembre 2015, n. 122)

 

Art. 1. Finalità

1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti”, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

 

     Art. 2. Saldo finanziario, residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2014

1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2014 è determinato in euro 677.364.937,73.

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.067.770.239,74.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A “Residui attivi e passivi da riportare in bilancio a seguito del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014” con distinta evidenza della variazione rispetto ai valori presunti.

 

     Art. 3. Saldo finanziario, residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui

1. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 7 del d.lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti” il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2014 è rideterminato in euro 822.003.833,16.

2. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella B “Residui attivi e passivi da riportare in bilancio a seguito del riaccertamento straordinario dei residui” con distinta evidenza della variazione rispetto ai valori presunti.

 

     Art. 4. Quote vincolate reiscritte

1. A seguito delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti”, l’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’allegata Tabella G “Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione”, è definitivamente determinato in euro 1.057.403.439,60.

 

     Art. 5. Quote accantonate

1. L’importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti”, è definitivamente determinato in euro 159.970.192,16 al netto dell’accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, comma 7, lettera b) del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 “Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni”.

 

     Art. 6. Saldo finanziario

1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 3, delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 4 e delle quote accantonate del risultato di amministrazione di cui all’articolo 5, il disavanzo di cui all’articolo 9 comma 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, è rideterminato in euro 2.039.377.464,92 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto).

 

     Art. 7. Mutui e prestiti

1. È rinnovata l’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore per euro 99.800.000,00 di cui all’articolo 9, comma 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 come modificato dalla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 “Razionalizzazione della spesa regionale”.

2. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 9, comma 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 è ridotto di euro 17.330.786,60 ed è quindi rideterminato in euro 235.169.213,40 (Tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”).

3. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 9, comma 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 è ridotto di euro 188.231.909,25 ed è quindi rideterminato in euro 1.804.208.251,52 (Tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”).

4. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui ai commi 1, 2 e 3, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, è previsto in euro 104.532.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 (upb U0199).

 

     Art. 8. Stato di previsione dell’entrata

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella C “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2015”:

Competenza Cassa

Variazione netta: -473.898.145,62 3.274.422.426,62

 

     Art. 9. Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella D “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2015”:

Competenza Cassa

Variazione netta: -473.898.145,62 3.274.422.426,62

 

     Art. 10. Variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017, approvato dall’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, relativamente agli esercizi 2016 e 2017 sono apportate le variazioni indicate nella Tabella H “Variazioni allo stato previsionale della spesa degli esercizi 2016-2017” allegata alla presente legge..

 

     Art. 11. Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - prospetto a fini conoscitivi ai sensi del D.lgs. 118/2011

1. È approvata l’allegata Tabella I “Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - prospetto a fini conoscitivi ai sensi del D.lgs. 118/2011.

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”:

a) la rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituita dalla seguente: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e Bilancio finanziario gestionale”;

b) i commi 1 e 2 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio.

2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi all’approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, il Segretario Generale della Programmazione o, un direttore regionale da lui delegato, provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo 30, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. I capitoli in entrata e gli articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Tale ripartizione costituisce il Bilancio Finanziario Gestionale.”;

c) i commi 3 e 3 bis dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono abrogati;

d) al comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: “con assegnazioni statali, comunitarie” sono sostituite dalle seguenti: “con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011”;

e) il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è abrogato;

f) l’articolo 28 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è abrogato;

g) l’articolo 29 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 Documento di direttive per la formulazione delle proposte di budget finanziario.

1. Nel processo di formulazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta, su proposta della struttura regionale preposta al bilancio, il documento di direttive per la formulazione delle proposte di budget finanziario.

2. Il documento di direttive, tenendo conto del quadro di riferimento di finanza pubblica, indica linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione delle proposte di budget finanziario da parte dei centri di responsabilità. Tali proposte si concretizzano nella previsione delle risorse da acquisire e da impegnare nel triennio cui il bilancio di previsione si riferisce.

3. La Giunta regionale può adottare in corso d’anno ulteriori direttive in ordine alla gestione del bilancio di previsione.”;

h) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono così sostituiti:

“2. Ai centri di responsabilità compete l’elaborazione delle proposte di budget finanziario nell’ambito delle linee guida, dei criteri, dei vincoli e dei parametri posti dal documento di direttive di cui all’articolo 29.

3. Con la formalizzazione da parte del Segretario Generale della Programmazione o da parte del suo delegato, del Bilancio Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9, è assegnata al dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità individuato, specifica responsabilità gestionale.”;

i) gli articoli 31 e 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono abrogati;

l) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.