§ 2.3.15 - L.R. 22 giugno 2015, n. 14.
Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali e polizia locale
Data:22/06/2015
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali)
Art. 2.  (Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali)
Art. 3.  (Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione)
Art. 4.  (Termine di avvio dell’esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti)
Art. 5.  (Disposizioni sul personale in eccedenza)
Art. 6.  (Risorse utili all’esercizio delle funzioni)
Art. 7.  (Città metropolitana di Reggio Calabria)
Art. 8.  (Norme finanziarie)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.15 - L.R. 22 giugno 2015, n. 14.

Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

(B.U. 24 giugno 2015, n. 42)

 

Art. 1. (Disposizioni generali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, con decorrenza 1 aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della l.r. n. 34/2002 e della l.r. n. 9/2007 e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.

2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

 

     Art. 2. (Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali)

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla l.r. 34/2002 e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l’amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015).

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. n. 34/2002 e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.

5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

 

     Art. 3. (Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione)

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014 e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

 

     Art. 4. (Termine di avvio dell’esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stabilito in data 1 luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell’effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell’articolo 1 già citato.

 

     Art. 5. (Disposizioni sul personale in eccedenza)

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all’articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

 

     Art. 6. (Risorse utili all’esercizio delle funzioni)

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

 

     Art. 7. (Città metropolitana di Reggio Calabria)

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

 

     Art. 8. (Norme finanziarie)

1. L’applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell’8 aprile 2014.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.