§ 40.1.224 - D.M. 20 maggio 2015, n. 106.
Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:20/05/2015
Numero:106


Sommario
Art. 1.  Modifiche al D.M. 12 novembre 2011, n. 226
Art. 2.  Modifiche all'allegato 2 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
Art. 3.  Modifiche all'allegato 3 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 40.1.224 - D.M. 20 maggio 2015, n. 106.

Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

(G.U. 14 luglio 2015, n. 161)

 

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

     e

     IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

 

     Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione del gas naturale e il regime di transizione;

     Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

     Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale ed, in particolare, l'articolo 46-bis, comma 1, che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare, l'articolo 17, comma 4, che prevede che il Governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;

     Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale ed, in particolare, l'articolo 24 relativo al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas;

     Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

     Visto il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, recante regolamento concernente i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, che prevede, tra le condizioni economiche oggetto di gara, alla lettera e), investimenti di efficienza energetica riguardanti gli usi finali del gas da effettuarsi nell'ambito gestito;

     Visto il decreto del 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013 n. 1 - S.O. n. 1, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

     Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ed, in particolare, l'articolo 4 sulla distribuzione del gas naturale;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che modifica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e visto l'articolo 1, comma 16-quater del medesimo decreto-legge;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'articolo 30-bis sulla distribuzione del gas naturale;

     Ritenuto che nel caso in cui due o più ambiti confinanti decidano di effettuare una gara unica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara debba tenere conto delle maggiori complessità, evitando che l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ostacoli il processo di aggregazione volontaria degli ambiti;

     Considerato che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 - con lo scopo di favorire l'indizione delle gare - stabilisce che la stazione appaltante negli ambiti in cui non vi è il capoluogo di provincia sia nominata a maggioranza qualificata dei comuni appartenenti all'ambito;

     Ritenuto necessario rimuovere, in coerenza con la norma di cui sopra, le previsioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, richiedenti l'unanimità per gli atti operativi successivi alla nomina della stazione appaltante per lo svolgimento della gara d'ambito;

     Considerato che i rapporti periodici dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (Autorità) sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica hanno evidenziato nel passato una minore disponibilità di titoli di efficienza energetica derivati da interventi sugli usi finali del gas naturale e che tale disponibilità potrebbe diminuire in futuro con l'introduzione del nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012;

     Ritenuto che sia opportuno, accogliendo anche le segnalazioni delle associazioni di categoria, introdurre la previsione che gli obblighi assunti dal distributore in sede di gara sugli interventi addizionali di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere soddisfatti tramite interventi che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualunque tipologia;

     Ritenuto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) debba provvedere al processo di gestione e certificazione dei risparmi generati dai suddetti progetti, in analogia con quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 per il rispetto degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;

     Considerato che ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le tariffe per la distribuzione gas tengono conto anche della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia;

     Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto nello stesso decreto, a meno che differenti metodologie di calcolo non siano previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente;

     Considerato che le valutazioni del valore di rimborso producono effetti solo all'atto della pubblicazione del bando di gara, per cui, per le concessioni in cui non sono previste metodologie differenti in documenti contrattuali stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, il valore da inserire nel bando di gara deve essere conforme con la versione vigente del regolamento sui criteri di gara alla data di pubblicazione del bando;

     Considerato che l'articolo 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, sul valore di rimborso, fa esplicito riferimento, relativamente al calcolo dei contributi pubblici e del degrado dei cespiti, a quanto previsto dalla regolazione tariffaria fino al terzo periodo regolatorio e che avendo l'Autorità introdotto nel quarto periodo di regolazione modifiche su tali aspetti, le nuove previsioni debbano essere considerate per il calcolo del valore di rimborso relativamente agli anni interessati;

     Considerato che in base allo schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale, emesso dall'Autorità con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6 dicembre 2012 ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 n. 39, il distributore è responsabile dell'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimenti di cui al piano di sviluppo degli impianti, avendo la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di tali interventi;

     Considerato che i prezziari provinciali e regionali menzionati nell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, contengono i prezzi base di riferimento per le gare di appalto e non gli effettivi prezzi dei contratti come esito della gara;

     Ritenuto opportuno chiarire le previsioni dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per cui, sia nel caso in cui i documenti contrattuali facciano riferimento a uno specifico prezzario provinciale o regionale sia in assenza di un prezzario nella specifica concessione, si utilizza la voce del prezzario provinciale o regionale solo se ritenuta idonea a rappresentare le lavorazioni della costruzione dell'intero impianto di distribuzione gas e con l'obiettivo di valorizzare le effettive lavorazioni in termine di manodopera, materiali e noli, al netto, quindi, dell'eventuale utile di impresa della ditta appaltatrice contenuto in alcune voci dei prezziari;

     Ritenuto altresì opportuno chiarire che l'articolo 5, comma 9, del decreto suddetto, intende considerare nel calcolo del valore industriale di rimborso una sola volta le spese generali, aggiungendo la percentuale addizionale del 13%, contenuta nell'articolo medesimo, solo se la specifica voce del prezzario non l'abbia già inclusa;

     Considerato che una parte significativa degli oneri di gara sono utilizzati per la verifica del valore di rimborso delle reti e per la predisposizione del bando di gara precedente alla sua pubblicazione;

     Ritenuto necessario regolamentare la gestione di porzioni di impianti attualmente interconnessi situati su territori di Comuni appartenenti ad ambiti contigui, al fine di assicurare la continuità e l'efficienza del servizio sia a regime sia durante il periodo precedente all'aggiudicazione delle gare in entrambi gli ambiti interessati;

     Ritenuto necessario eliminare alcuni refusi negli allegati del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;

     Vista la sentenza del Tar Lazio, Sez. Terza ter, N. 3555/2014, che annulla la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Acquisito il parere dell'Autorità ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 217/2014/I/Gas del 16 maggio 2014;

     Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2014;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2014;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota protocollo n. 1145 del 19 gennaio 2015;

 

     Adottano

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al D.M. 12 novembre 2011, n. 226

     1. All'articolo 2, alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98".

     2. All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "entro la data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,".

     3. All'articolo 2, comma 3, dopo le parole "decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,".

     4. All'articolo 2, comma 5, la parola "espressa" è soppressa.

     5. All'articolo 2, alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: "Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.".

     6. All'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può - ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.".

     7. All'articolo 3, il comma 1 è modificato aggiungendo all'inizio le seguenti parole:

     "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini,".

     8. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

     "1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di due o più ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data più lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonchè la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine più ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.".

     9. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole "in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale" sono aggiunte le parole ", purchè i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorità.".

     10. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

     "2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.".

     11. L'articolo 5, comma 3, è sostituito come segue:

     "3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.".

     12. All'articolo 5, comma 4, dopo le parole "si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi mancanti" sono aggiunte le parole "e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".

     13. All'articolo 5, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "oggetto di finanziamenti pubblici" è eliminata la parola "realizzati" che viene sostituita dalle parole "con prima metanizzazione".

     14. All'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purchè i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo è ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto e installazione dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dai contratti più recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti più diffuse e per le installazioni più comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.".

     15. All'articolo 5, il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'articolo 32, comma 2 lettera b, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga già una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra.".

     16. All'articolo 5, comma 10, dopo le parole "contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità," si aggiungono le parole "con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99,".

     17. All'articolo 5, comma 11, dopo le parole "le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici" si aggiungono le parole "e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,".

     18. L'articolo 5, comma 12 è sostituito dal seguente:

     "12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di località, limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5 del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'articolo 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra.".

     19. All'articolo 5, comma 14, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai due periodi seguenti: "Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalità operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. L'Autorità esegue la verifica secondo modalità da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorità oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'articolo 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.".

     20. All'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:

     "15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformità con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, dalla data in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile il comma 14 lettera b.".

     21. All'articolo 5, al comma 16, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nei documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo.".

     22. All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma 1-bis.

     "1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente può optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente può optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b relativo all'intera porzione di rete, passi di proprietà direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, passa di proprietà dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.".

     23. All'articolo 7, comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6" sono aggiunte le parole ", al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare".

     24. All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, comma 1, come definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalità definite dall'Autorità. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovrà corrispondere altresì gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato.".

     25. All'articolo 8, comma 4 le parole "fino al 5%" sono sostituite con "fino al 10%".

     26. All'articolo 8, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli rimangono di proprietà del gestore. A tali titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella percentuale del 50%. Tale percentuale sarà innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi all'anno 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo da non introdurre ulteriori oneri per i clienti gas.".

     27. All'articolo 9, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La gara è effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca più del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta.".

     28. All'articolo 9, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo "La stazione appaltante invia all'Autorità, secondo modalità stabilite dall'Autorità, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1.".

     29. All'articolo 9, comma 3, alla fine del secondo periodo dopo le parole "da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere" sono aggiunte le parole ", rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento".

     30. All'articolo 9 viene aggiunto il comma 6-bis seguente:

     "6-bis Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sarà oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sarà proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrerà in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuità di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprietà, e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio è situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna.".

     31. All'articolo 10, comma 6, lettera d, le parole "come previste nell'articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "come previste all'articolo 12, comma 12.8, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

     32. All'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i., sono soppresse le parole ", nella misura riconosciuta in tariffa,".

     33. Al termine dell'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i. sono aggiunte le seguenti parole "tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa;".

     34. All'articolo 13, comma 1, lettera d) le parole "con un tetto del 5%" sono sostituite dalle parole "con un tetto del 10%".

     35. All'articolo 13, comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

     "e) investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Il distributore può anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonchè i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorità, per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualità di soggetto responsabile dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonchè definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.".

     36. All'articolo 13, comma 5, le parole "È previsto un anno di tolleranza" sono sostituite dalle parole: "Sono previsti due anni di tolleranza".

     37. All'articolo 14, comma 1, sono soppresse le parole "o al livello generale, per il tempo di pronto intervento,".

     38. All'articolo 14, comma 1, punto i., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

     39. All'articolo 14, comma 1, punto ii., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

     40. All'articolo 14, comma 1, punto iii., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

     41. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole "e dall'articolo 32.2, lettera a)" sono soppresse.

     42. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole: "deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

     43. All'articolo 14, comma 5 le parole "di cui al comma 1, punto iv" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 punto iii.".

     44. All'articolo 15, comma 2, al termine del comma sono aggiunte le seguenti parole "Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.".

     45. All'articolo 16, comma 3, la percentuale "5%" è sostituita dalla percentuale "4%".

 

     Art. 2. Modifiche all'allegato 2 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

     1. Al punto 7, lettera b, tra le parole "lettera di invito" e le parole "e il disciplinare di gara" sono aggiunte le parole "(solo in caso di procedura ristretta)".

     2. Al punto 11 "Partecipazione alla gara" alla lettera b le parole "o per la possibilità di accedere ad un credito di €..." sono sostituite con le parole "o per possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito di €...".

     3. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "(in caso di procedura aperta la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione è la stessa della presentazione delle offerte e l'invio del relativo plico è trasmesso contemporaneamente all'offerta, ma con plico separato)".

     4. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" nel secondo periodo le parole "autenticata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" sono sostituite con le parole "in conformità con l'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".

     5. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" alla fine del settimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole "La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.", sono aggiunte le parole "È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.".

     6. Al punto 13 "Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione" dopo le parole "a mezzo fax" sono aggiunte le parole "o posta elettronica certificata".

     7. Al punto 13 "Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione" nell'ultimo periodo dopo le parole "L'ammissione o l'eventuale esclusione alla fase successiva è comunicata ai partecipanti" sono aggiunte le parole "(in caso di procedura ristretta)".

     8. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" dopo il primo periodo sono aggiunte le parole "(solo per la procedura ristretta)".

     9. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" nel secondo periodo, tra le parole "entro il termine indicato nella lettera d'invito" e "con modalità descritte nel Disciplinare di gara" sono aggiunte le parole "(in caso di procedura ristretta, mentre in caso di procedura aperta: "entro e non oltre le ore ... del giorno ..., pena la tassativa esclusione della gara, all'indirizzo...")".

     10. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" nell'ultimo periodo dopo le parole "fissate nella lettera di invito" sono aggiunte le parole "(o nel bando di gara in caso di procedura aperta)" e le parole ", pena di esclusione" sono sostituite dalle parole ". Il mancato sopralluogo è causa di esclusione dalla gara".

     11. Al punto 16 "Lingua prescritta" le parole "e i documenti devono essere tradotti con asseverazione." sono sostituite dalle parole ", mentre i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, presentati per soddisfare i requisiti di partecipazione, se redatti in lingua straniera devono essere tradotti con asseverazione.".

     12. Al punto 17 "Garanzia contrattuale", secondo periodo, le parole "al comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." sono sostituite dalle parole "all'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

     13. Al punto 18 "Oneri generali di gara" le parole "versa €... , oltre all'IVA, all'atto della stipula del contratto di servizio" sono sostituite con le parole ", entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti € .... , oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall'Autorità con deliberazione ...., e all'IVA".

     14. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera a), viene aggiunto un ultimo periodo "a tale somma deve essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente a cui il gestore entrante subentra, di cui alla lettera e);".

     15. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera d), tra le parole "... una quota parte della remunerazione del capitale di località" e le parole "relativa ai servizi di distribuzione e misura" vengono aggiunte le parole "e della relativa quota di ammortamento annuale".

     16. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera e), le parole "il gestore entrante ha l'obbligo di indennizzare il gestore uscente per la sua estinzione." sono sostituite dalle parole: "l'obbligo di subentro in tale obbligazione non sussiste per il gestore entrante.".

     17. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera f), le parole dell'ultimo periodo "Per l'anticipo del primo anno di gestione il prezzo unitario del titolo è .... €/tep" sono soppresse.

     18. Nell'Allegato B all'ottavo punto, in coerenza con l'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale le parole "(anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:" sono sostituite dalle seguenti parole (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell'Autorità 17/07 per dati di competenza fino al 31 dicembre 2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1° gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell'Autorità.)".

     19. Nell'Allegato B al nono punto le parole "n. .... punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre ... (due anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti tipologia di utenza" sono sostituiti dalle parole "Smc....volumi di gas distribuiti nell'anno .... (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell'Autorità 17/07 per dati di competenza fino al 31 dicembre 2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1° gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell'Autorità.)" e nell'elenco che segue all'inizio di ogni punto l'abbreviazione "n." è sostituita dall'abbreviazione "Smc".

     20. Nell'Allegato B al termine della nota sono aggiunte - a capo - le parole "Nei casi in cui la stazione appaltante esercita il potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 6 del regolamento sui criteri di gara, si dà evidenza delle eventuali informazioni non fornite direttamente dal Comune.".

     21. Nell'Allegato D, punto 6, le parole "al decreto legislativo 25 settembre 2102, n. 210" sono sostituite con le parole "al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210" e alla fine del punto 6 le parole "al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210" sono sostituite con "al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210".

     22. Nell'Allegato D, punto 11, le parole "come previste all'articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "come previste all'articolo 12, comma 12.8 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

 

     Art. 3. Modifiche all'allegato 3 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

     1. Al punto A5 "Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti" tra le parole "... somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura" e le parole "indipendentemente se l'impianto è di proprietà del gestore o dell'Ente locale concedente," sono aggiunte le parole "e della relativa quota di ammortamento annuale".

     2. Il punto A6 "Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti", viene sostituito dal seguente:

     "Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni, e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Come previsto nell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore può anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purchè derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra. Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni.

     Il parametro da considerare è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell'anno t, rispetto all'obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell'ambito oggetto di gara, nell'anno t-2 (due anni antecedenti all'anno considerato), prescindendo però dal numero delle utenze. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali. In pratica, l'obiettivo annuale relativo all'anno t di titoli di efficienza energetica nell'ambito j, qambj, è espresso dalla seguente formula:

 

     qambj = (Vcomambj/∑Vobi)*T*Obnaz

 

     dove

     Vcomambj è il volume di gas distribuito nell'anno t-2 nei Comuni dell'ambito j gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorità nell'anno t-1;

     ∑Vobi è il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno t-2 in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, comunicato dall'Autorità nell'anno t-1;

     Obnaz sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nell'anno t di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;

     T è la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali offerti in sede di gara.

     Qualora per gli anni successivi al 2016 non vengano definiti gli obiettivi nazionali, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito è calcolato con la formula precedente, dove Obnaz mantiene il valore dell'ultimo anno in cui è stato fissato l'obiettivo nazionale e ∑Vobi è pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno t-2.

     Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali è pari a:

 

     P= Pmax × T/Tmax

 

     dove P=Pmax è il punteggio massimo attribuibile a tale criterio

     Tmax = 20% è il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara.

     Nel caso in cui è effettuata un'unica gara per due o più ambiti confinanti, come previsto nell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, l'impegno preso in sede di gara è unico per l'unione degli ambiti, e l'obiettivo annuale è proporzionale alla somma delle quantità di gas distribuito in tutti i Comuni degli ambiti uniti gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito. Gli interventi validi sono quelli sull'intero territorio degli ambiti che si sono uniti. Non vi è alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito.

     L'obiettivo annuale è comunicato ai distributori d'ambito dal GSE in base alle informazioni relative ai volumi distribuiti raccolte dall'Autorità. Entro maggio dell'anno t+1 il distributore comunica al GSE i risparmi certificati che intende annullare per rispettare l'obiettivo dell'anno t, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni dei due anni precedenti. GSE procede alla verifica e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle penali.

     Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi il distributore deve comunque versare agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, al prezzo unitario fissato dall'Autorità e con le modalità indicate all'articolo 8, comma 6, del regolamento sui criteri di gara. Inoltre, nel caso di non compensazione degli obiettivi dell'anno precedente all'ultimo trascorso, il distributore è soggetto al pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 5, che viene applicata dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, come specificato nel contratto di servizio.

     Il primo anno di obbligo è il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno t-2.

     Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo anno di concessione, che avverrà nell'anno successivo alla cessazione del servizio, il distributore, alla cessazione del servizio, deve versare a garanzia un deposito cauzionale pari all'eventuale penale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

     Qualora l'impresa effettui investimenti che diano luogo in un anno a un numero di titoli di efficienza energetica addizionali maggiore dell'obiettivo dell'anno in esame, determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara, i titoli di efficienza in eccesso possono essere utilizzati per soddisfare l'obiettivo di titoli di efficienza addizionali degli anni successivi.".

     3. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 1, nei punti i., ii., iii. e iv. le parole "ARG/GAS 120/08" sono sostituite dalle parole: "574/2013/R/gas".

     4. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", comma 1, punto iv. le parole "e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a)" sono soppresse.

     5. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 2, le parole "(30% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorità per l'ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in tre anni mobili, è considerato nella formula pari a 33,3% per il periodo 2014-2019)".

     6. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 2, le parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)".

     7. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3 le parole "(20% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorità per l'ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, è considerato nella formula pari a 25% per il periodo 2014-2019)".

     8. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3, le parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)".

     9. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nelle formule dei commi 4 e 8 le parole "LG,PI " sono sostituite con "LO,PI ".

     10. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "LG,PI= è il livello generale" sono sostituite dalle parole "LO,PI= è il livello obbligatorio".

     11. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "(95% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite con "(90% per il periodo 2014-2019)".

     12. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nei commi 4 e 5 le parole "periodo 2009-2012" sono sostituite dalle parole "periodo 2014-2019".

     13. Al capitolo 2 "Piano industriale e verifica di offerte anomale" al quarto capoverso le parole "5%, in termini reali, sono considerate anomale" sono sostituite dalle parole "4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia".

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2508