§ 18.5.153 - Deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17.
Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:02/02/2007
Numero:17

§ 18.5.153 - Deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17.

Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas.

(G.U. 26 marzo 2007, n. 71 - S.O. n. 84)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 2 febbraio 2007;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

     la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02;

     la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;

     la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);

     la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2005, n. 249/05;

     la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06);

     la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;

     il documento per la consultazione 19 maggio 2006, recante «Criteri per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04» (di seguito: documento per la consultazione 19 maggio 2006).

     il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.a. approvato dall'Autorità;

     il codice di trasporto di Edison T&S S.p.a., ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia S.p.a., approvato dall'Autorità;

     Considerato che:

     l'art. 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonchè delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;

     con la deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha stabilito che la predetta disciplina sia definita in modo graduale, secondo un percorso di interventi funzionali alla gestione delle esigenze definite dalla deliberazione n. 137/02;

     in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione n. 22/04 l'Autorità intende promuovere con prossimi provvedimenti una riforma dell'attuale sistema di bilanciamento, al fine di consentire la predisposizione giornaliera del bilancio commerciale definitivo e l'istituzione di un mercato giornaliero di bilanciamento;

     l'Autorità intende valutare le modalità di introduzione di sistemi di telelettura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali con frequenza almeno giornaliera, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema e garantire la tempestività nel trasferimento del dato di misura ai soggetti interessati;

     nelle more dei provvedimenti contenenti l'obbligo di installazione dei sistemi di cui al precedente alinea è necessario ricorrere ad algoritmi di stima dei profili di consumo dei clienti finali, attraverso l'utilizzo di profili di prelievo aventi scansione temporale giornaliera;

     Considerato che:

     l'art. 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorità con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione;

     l'art. 19, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione determini i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto e che nell'ambito di tali dati siano individuate le categorie d'uso del gas di cui all'art. 7, comma 1 della medesima delibera;

     l'art. 20, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo, di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

     l'art. 30, comma 7, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, l'impresa di distribuzione trasmetta all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile, in luogo delle categorie d'uso, e che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali;

     l'art. 24, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettui la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

     l'art. 28, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della medesima delibera, le imprese di distribuzione rendano pubblici, anche tramite il proprio sito internet, entro il 1° ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse;

     l'art. 28, comma 2, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, la stima dei consumi ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione venga effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di ciascuna impresa;

     l'art. 28, comma 3, della deliberazione n. 138/04 dispone che le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i criteri e le metodologie, nonchè ogni altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso;

     dai dati raccolti dall'Autorità emerge una elevata eterogeneità circa le modalità utilizzate dalle imprese di distribuzione per la predisposizione dei profili di prelievo e più in generale dei meccanismi di stima dei consumi;

     Considerato che:

     con la deliberazione n. 70/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/04 da utilizzarsi sia per la stima dei consumi in caso di non disponibilità del dato di prelievo, sia per la ripartizione temporale dei dati misurati;

     il documento per la consultazione 19 maggio 2006 ha proposto:

     che i profili di prelievo standard debbano essere utilizzati per tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione, indipendentemente dalle modalità di utilizzo del gas e dai quantitativi di gas prelevati dal cliente finale;

     la codifica di profili di prelievo standard sulla base di alcune variabili che tengano conto delle specificità climatiche e di consumo dei punti di riconsegna;

     l'introduzione di profili di prelievo standard con dettaglio temporale giornaliero;

     l'introduzione di profili di prelievo standard di tipo statico, indipendenti da variabili esogene, ai fini della semplificazione gestionale dei processi;

     di attribuire alle società esercenti l'attività di vendita la responsabilità di fornire alle imprese di distribuzione i dati necessari all'identificazione del profilo di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna sui quali hanno ottenuto l'accesso;

     l'introduzione di obblighi a carico delle imprese di distribuzione relativi alla diffusione e pubblicazione di dati statistici aggregati circa la segmentazione dei punti di riconsegna in relazione ai profili di prelievo standard, nonchè alla diffusione dei dati di prelievo relativi al singolo cliente finale;

     l'attribuzione alle imprese di distribuzione della responsabilità di ripartizione tra i consumi stimati della differenza tra il quantitativo rilevato presso i punti di riconsegna della rete di trasporto e la somma di quanto stimato e misurato presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione;

     l'obbligo di utilizzo dei profili di prelievo standard da parte delle società esercenti l'attività di vendita per la generazione delle stime necessarie alla fatturazione al cliente finale;

     dall'esame delle risposte al documento per la consultazione 19 maggio 2006 è emerso:

     che la stima dei consumi venga effettuata mediante l'utilizzo dei profili di prelievo standard per tutte le categorie d'uso;

     la necessità che le caratteristiche e il numero dei profili di prelievo standard introdotti siano tali da rendere agevole la loro adozione e lo scambio informativo tra i soggetti preposti al loro utilizzo;

     che la previsione di un sistema unico vincolante, basato su criteri a cui tutti i soggetti interessati devono attenersi, può penalizzare i soggetti che possono dimostrare di avere processi di stima più articolati e migliorativi rispetto a quelli previsti come base per la generalità delle imprese di distribuzione;

     le modalità di identificazione dei profili di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna debbano essere coerenti con quanto contenuto nei codici di rete per il servizio di distribuzione gas;

     che l'introduzione dell'obbligo a carico delle imprese di distribuzione di pubblicare i dati di prelievo dei punti di riconsegna, ancorchè in forma aggregata, può rappresentare uno stimolo alla concorrenza e all'apertura del mercato;

     che è opportuno attribuire all'impresa di distribuzione la responsabilità dell'attività di riconciliazione tra il risultato del processo di stima e la misura effettuata presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;

     che la determinazione di dati funzionali all'allocazione con dettaglio giornaliero, ancorchè positiva per il corretto funzionamento del sistema, è difficilmente implementabile nel breve termine a causa delle modifiche necessarie ai sistemi informativi delle imprese di distribuzione;

     che l'utilizzo dei profili di prelievo standard ai fini della fatturazione ai clienti finali non debba rappresentare un obbligo per le società esercenti l'attività di vendita, che utilizzano la metodologia di stima come ulteriore elemento della propria politica commerciale e dunque come leva concorrenziale;

     l'attuale assetto del sistema gas non prevede una sistematica regolazione in tema di gas non contabilizzato nelle reti di distribuzione, atta a fornire la garanzia che non avvengano attribuite agli utenti indebite dispersioni di materia prima;

     Ritenuto che:

     sia necessario attuare una ridefinizione degli attuali processi allocativi sia in termini di responsabilità dei soggetti interessati, sia in termini di tempistiche e modalità operative, in quanto essenziale al raggiungimento dell'obiettivo di predisposizione giornaliera del bilancio commerciale definitivo e istituzione di un mercato giornaliero di bilanciamento;

     sia necessario a tal fine modificare la deliberazione n. 138/04;

     sia opportuno introdurre le modifiche previste con gradualità, in modo tale da consentire a tutte le imprese di distribuzione di adeguare i propri processi e sistemi informativi;

     fino all'entrata in vigore di provvedimenti inerenti la rilevazione almeno su base giornaliera dei consumi dei clienti finali sia necessario ricorrere alla stima dei consumi mediante l'utilizzo di profili di prelievo standard aventi scansione temporale giornaliera;

     sia necessario che a tutti i punti di riconsegna, indipendentemente dall'utilizzo del gas, venga associato un profilo di prelievo standard funzionale alla stima dei consumi in caso di non disponibilità del dato di lettura, per quanto previsto dalla deliberazione n. 138/04;

     sia opportuno definire un numero minimo obbligatorio di profili di prelievo standard utilizzati da tutte le imprese di distribuzione;

     sia opportuno accogliere la richiesta di consentire a tutti i soggetti l'utilizzo di profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorità; ma che tale facoltà non comporti l'introduzione di complicazioni gestionali al sistema di scambio informativo tra imprese di distribuzione e imprese di trasporto;

     sia necessario provvedere alla modifica del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, al fine di recepire l'introduzione dei profili di prelievo standard;

     sia opportuno introdurre obblighi a carico delle imprese di distribuzione circa la diffusione di dati aggregati relativi ai consumi dei clienti finali in relazione ai profili di prelievo standard;

     sia necessario che le imprese di trasporto adeguino le procedure informatiche predisposte per la ricezione dei dati funzionali all'allocazione e provvedano inoltre alla conseguente modifica dei codici di rete;

     sia opportuno, anche in relazione al continuo sviluppo di nuove tipologie contrattuali, lasciare alle società di vendita la facoltà di utilizzare i propri criteri di stima per la fatturazione ai clienti finali, nel rispetto della disciplina regolamentare vigente;

     sia opportuno che l'Autorità, con successivi provvedimenti, pervenga a una regolazione specifica in tema di gas non contabilizzato delle reti di distribuzione, individuando, a tutela degli utenti, adeguati meccanismi di incentivazione e penalizzazione a carico dei soggetti esercenti l'attività di distribuzione;

 

     Delibera:

 

     1. di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 riportate in nell'allegato A, che forma costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

     2. di definire i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso per l'anno termico 2007-2008 riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

     3. di fissare l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 di cui al punto 1 e dell'obbligatorietà d'uso dei profili di cui al punto 2, al 1° ottobre 2007;

     4. di prevedere che entro il 30 giugno 2007 gli utenti del servizio di distribuzione provvedano a comunicare all'impresa di distribuzione tutti i dati necessari all'identificazione del profilo di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna di propria competenza; per i punti di riconsegna attivi da meno di un anno l'utente del servizio di distribuzione dovrà comunicare anche il prelievo annuo previsto, laddove non già comunicato ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a) della deliberazione n. 138/04; l'impresa di distribuzione dovrà rendere note ai propri utenti entro il 30 aprile 2007, le modalità da utilizzare per tale comunicazione;

     5. di prevedere che entro il 30 settembre 2007 l'impresa di distribuzione provveda ad associare il profilo di prelievo standard corrispondente a ciascun punto di riconsegna attivo, a determinare il prelievo annuo sulla base del profilo associato e dei dati di lettura già acquisiti e a darne comunicazione agli utenti entro il 31 ottobre 2007; qualora l'utente del servizio di distribuzione non provveda ad ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma 4, l'impresa di distribuzione provvederà ad associare il profilo corrispondente alla categoria d'uso «Riscaldamento individuale/centralizzato» di cui all'allegato B;

     6. di approvare con successivo provvedimento da emanarsi entro il 30 settembre 2007 gli aggiornamenti al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas che si rendono necessari a seguito delle modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 138/04 di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima deliberazione;

     7. di prevedere che le società Snam Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a. presentino all'Autorità per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le disposizioni di cui ai precedenti punti, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

     8. di notificare alle società Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e Società Gasdotti Italia S.p.a., con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

     9. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - ad eccezione dell'allegato B - e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

     10. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/04, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

 

 

 

Allegato A

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2004, N. 138/04

 

a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

“categoria d’uso” è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dell’utilizzo del gas;

“classe di prelievo” è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo;

“periodo annuale di esercizio dell’impianto termico” è il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9, comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all’articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell’impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno;

“profilo di prelievo” è la ripartizione temporale dei prelievi per il punto di riconsegna rilevati sino alla data dell’ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo;

“profilo di prelievo standard” è il profilo di prelievo normalizzato definito sulla base della categoria d’uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100;

 

b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

7.1 L’Autorità definisce ed aggiorna con proprio provvedimento profili di prelievo standard associati a categorie d’uso del gas, da utilizzarsi per le attività descritte ai successivi articoli 15, 19, 20 e 24.

7.2 L’impresa di distribuzione, previa motivata richiesta da sottoporre al parere dell’Autorità, può definire profili di prelievo standard associati a categorie d’uso del gas aggiuntivi rispetto ai profili di prelievo standard di cui al comma precedente. L’impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito internet, gli eventuali profili di prelievo standard aggiuntivi associati a categorie d’uso del gas.

7.3 Il profilo di prelievo del punto di riconsegna può essere aggiornato dall’impresa di distribuzione ad ogni lettura pervenuta e comunque almeno una volta all’anno, in corrispondenza dell’inizio di ciascun anno termico. L’impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito internet, le modalità di utilizzo e aggiornamento dei profili di prelievo.

7.4 L’impresa di distribuzione provvede a determinare per ciascun punto di riconsegna il profilo di prelievo, sulla base dei profili di prelievo standard di cui ai commi 7.1 e 7.2 e di quanto comunicato dall’utente all’atto della richiesta di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell’articolo 13.

7.5 I dati relativi al prelievo si riferiscono univocamente al cliente finale; l’impresa di distribuzione, l’utente o l’esercente l’attività di vendita che riforniscono il cliente finale possono trattare tali dati unicamente per gli scopi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità.

7.6 L’impresa di distribuzione rende pubblici, entro la fine di ciascun anno solare, anche tramite il proprio sito internet, dati statistici aggregati per impianto gestito relativi al numero dei punti di riconsegna attivi e ai volumi trasportati, in relazione a ciascun profilo di prelievo standard ed a ciascuna categoria d’uso di cui ai commi 7.1 e 7.2.

 

c) l’articolo 10, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

10.2 Le informazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui esse pervengono all’impresa di distribuzione.

 

d) la lettera a5) dell’articolo 13, comma 3, è sostituita dalla seguente:

13.3 a5) dati necessari per l’identificazione del suo profilo di prelievo standard ai sensi dell’articolo 7;

 

e) all’articolo 14, commi 3, 6, 8 e 9 le parole “articolo 29” sono sostituite dalle parole “articolo 28”;

 

f) l’articolo 14, comma 10, è sostituito dal seguente comma:

14.10 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l’impresa di distribuzione comunica o conferma all’utente subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:
• i dati di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a1), a2), a3), a4) e a 9);

• il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna;

• il prelievo annuo;

• il massimo prelievo orario contrattuale;

• il codice del punto di consegna dell’impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;

• il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione;

• la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);

• la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;

• la presenza di un convertitore dei volumi;

• l’eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell’impresa di distribuzione decorrono, per l’utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 14.12.

 

g) l’articolo 15, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

15.2 L’impresa di distribuzione ricondurrà la lettura, rilevata ai sensi del comma 15.1, al giorno di decorrenza dell’accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo di cui all’articolo 7, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.

 

h) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

19.1 L’impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all’impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:

a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati ad un singolo punto di consegna, determina:

- il totale giornaliero dei prelievi misurati;

e sulla base dei profili di prelievo di cui all’articolo 7:

- il totale giornaliero dei prelievi stimati;

b) individua il quantitativo su base giornaliera, immesso dall’impresa di distribuzione a proprio titolo;

c) determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui alla precedente lettera b), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui alla precedente lettera a), e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati giornalieri di cui alla medesima lettera a); nel periodo annuale di esercizio dell’impianto termico detta ripartizione avviene tra i soli prelievi stimati giornalieri dei punti di riconsegna associati a categorie d’uso del gas con componente termica.

I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione.

19.2 L’impresa di distribuzione trasmette all’impresa di trasporto e rende disponibili agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi.

19.3 Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, la trasmissione di cui al precedente comma 19.2, fatti salvi accordi diversi tra le imprese di distribuzione, è effettuata dall’impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, dall’impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti dell’impresa di trasporto, comunicano all’impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all’impresa di trasporto entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui al comma 19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all’impianto o alla porzione di impianto gestita.

 

i) l’articolo 20, comma 1, è sostituito dal seguente comma:

20.1 L’impresa di trasporto, sulla base dei dati di cui all’articolo 19 e delle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto, determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas giornaliero.

 

j) l’articolo 24, comma 1, è sostituito dal seguente comma:

24.1 Il servizio di distribuzione viene fatturato dall’impresa di distribuzione agli utenti con periodicità mensile. Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l’impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo di cui all’articolo 7. La trasmissione delle fatture agli utenti è effettuata con anticipo via fax o posta elettronica o mediante supporto informatico e conferma per lettera.

 

k) l’articolo 24, comma 4, è stato abrogato;

 

l) l’articolo 24, comma 5, è stato rinumerato articolo 24, comma 4;

 

m) l’articolo 24, comma 6, è stato rinumerato articolo 24, comma 5;

 

n) l’articolo 24, comma 7, è stato rinumerato articolo 24, comma 6;

 

o) l’articolo 24, comma 8, è stato abrogato;

 

p) l’articolo 28 è stato abrogato;

 

q) l’articolo 29 “Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali” è rinumerato articolo 28 e sostituito dal seguente.

28.1 L’impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all’articolo 14, consentendo l’accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto dall’utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi. A tal fine, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all’impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura.

28.2 Con successivo provvedimento l’Autorità definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all’articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo in qualsiasi giorno del mese.

 

r) l’articolo 30 “Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto” è rinumerato articolo 29 e sostituito dal seguente:

29.1 Fino alla fine dell’anno termico 2010-2011, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 19, commi 2 e 3, l’impresa di distribuzione può trasmettere all’impresa di trasporto e rendere disponibili agli utenti i dati di cui all’articolo 19 comma 1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati; nel caso di cui all’articolo 19, comma 3 la trasmissione dei dati all’impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all’impresa di trasporto deve essere effettuata entro il quarto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno sette del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Fino allo stesso termine le informazioni di cui all’articolo 10, comma 1 sono trasmesse entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all’impresa di distribuzione.

29.2 Fino alla fine dell’anno termico 2008-2009, solo nel caso in cui l’impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 e dall’articolo 20, comma 1, possono essere utilizzate le seguenti procedure:

• l’impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all’impresa di trasporto con la seguente modalità:

a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna sottesi ad un singolo punto di consegna, determina:

− il totale giornaliero dei prelievi misurati;

− il totale mensile dei prelievi basati su misure;

e sulla base dei profili di prelievo di cui all’articolo 7:

− il totale mensile dei prelievi stimati;

b) individua il quantitativo su base mensile, o giornaliera qualora disponibile, immesso dall’impresa di distribuzione a proprio titolo;

c) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui alla precedente lettera b), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui alla precedente lettera a), e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati mensili di cui alla medesima lettera a); nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e aprile detta ripartizione avviene tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna associati a categorie d’uso del gas con componente termica;

d) provvede ad aggregare i dati mensili in funzione dei profili di prelievo standard di cui all’articolo 7, comma 1;

• l’impresa di trasporto, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto:

a) sulla base delle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14 determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile;

b) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard di cui all’articolo 7, comma 1;

c) individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto ripartendo le eventuali differenze giornaliere.

 

s) l’articolo 31 “Disposizioni finali” è stato rinumerato articolo 30.