§ 5.2.180 - L.R. 5 agosto 2015, n. 22.
Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:05/08/2015
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2015)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014)
Art. 4.  (Norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 6.  (Variazioni di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
Art. 7.  (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2015-2017)
Art. 8.  (Disposizioni non finanziarie)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 9/2001. Strade regionali e conferimento di ulteriori funzioni a Ilspa)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale n. 6/2012 - Introduzione dell'articolo 24-bis in tema di sanzioni relative al servizio di noleggio di autobus con conducente e dell'Allegato A)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.180 - L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(B.U. 10 agosto 2015, n. 33 suppl.)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2014 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 sono indicate a livello di missioni e programmi, nella Tabella A (Allegato 1).

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2015)

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in € 1.764.114.758,50 di cui € 1.145.687.593,86 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e € 618.427.164,64 riferito al conto ordinario, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 1.764.114.758,50.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014)

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 è determinato in € 1.409.832.944,66. Esso risulta quale differenza ottenuta stornando dal saldo finanziario positivo per l'anno 2014, pari a € 1.304.732.332,32 (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014) l'ammontare pari a € 2.714.565.276,98 relativo alle quote vincolate e accantonate (al netto del fondo pluriennale vincolato) reiscritte alla competenza 2015, a seguito dei seguenti decreti del dirigente della funzione specialistica U.O. Programmazione e Gestione finanziaria: n. 634/2015; n. 635/2015; n. 837/2015; n. 1079/2015; n. 1254/2015; n. 1697/2015; n. 1973/2015; n. 2054/2015; n. 2057/2015; n. 2104/2015; n. 2250/2015; n. 2342/2015 e n. 2617/2015.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.409.832.944,66 l'indebitamento previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione 2015/2017), per la parte relativa al finanziamento del saldo negativo effettivo del bilancio 2015, è rideterminato per l'anno 2014 in € 1.409.832.944,66.

3. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2015/2017 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2014/2016.

4. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2014 e del valore degli investimenti da finanziarsi a debito di cui ai commi 2 e 3 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti'-Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di € 90.167.055,34.

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.409.832.944,66;

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 1.500.000.000,00.

 

     Art. 4. (Norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014)

1. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009), alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 bis dell'articolo 55 dopo le parole 'pagamenti regionali' sono aggiunte in fine le seguenti: 'erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da trasferimenti e/o assegnazioni a specifica destinazione. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della presente disposizione.'.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di conciliare la realizzazione di manifestazioni sportive di rilievo internazionale che si svolgeranno sul territorio lombardo in concomitanza con EXPO 2015, al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014/2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole 'coppe del mondo' sono aggiunte le seguenti: 'ed eventi internazionali';

b) dopo le parole 'federazioni internazionali o europee' sono aggiunte le seguenti: 'o nazionali'.

2. In applicazione dell'articolo 6, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di € 1.395.000,00 per il finanziamento delle iniziative di seguito riportate con i rispettivi importi:

 

DISCIPLINA

EVENTO

DATA

LUOGO

CONTRIBUTO RL

Beach Volley

CEV ECH beach volleyball master final maschile

2015

Milano, Piazza Città di Lombardia

400.000,00

Golf

72° Open d'Italia

2015

Parco di Monza

200.000,00

Sci

Coppa del Mondo, Discesa Libera

2015

Santa Caterina Valfurva (SO)

300.000,00

Motociclismo

Prova campionato Mondiale Motocross - Gran Premio Lombardia

2015

Mantova

30.000,00

Pattinaggio

Campionato Europeo Pattinaggio artistico a rotelle

2015

Ponte di Legno (BS)

20.000,00

Volo a Vela

Finale Mondiale Grand Prix Volo a Vela

2015

Varese

20.000,00

Sci di Fondo

Sgambeda

2015

Livigno (SO)

20.000,00

 

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 restano confermati i criteri e le modalità già stabiliti dalla DGR 2266/2014. Le risorse residue rispetto alla spesa complessivamente autorizzata potranno essere utilizzate per finanziare nel 2016 eventi con le stesse caratteristiche di cui al comma 11 dell'articolo 6 della l.r. 24/2014. Unicamente per gli eventi la cui data di inizio è fissata a meno di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la domanda di contributo potrà essere presentata, in deroga alla prescrizione temporale di cui al punto 4 dell'allegato A della DGR 2266/2014, entro e non oltre la data di inizio dell'evento.

4. Alla spesa di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo I 'Spese correnti per l'esercizio 2016 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015/2017.

5. Regione Lombardia sostiene iniziative di Partenariato Pubblico Privato per attività infrastrutturali finalizzate al completamento funzionale del sistema stradale e autostradale sul territorio lombardo.

6. La Giunta individua l'intervento definendo con apposito atto convenzionale, da stipulare con l'ente concedente, l'entità del contributo, le modalità e le tempistiche di erogazione.

7. All'onere derivante dal comma 5, valutato nella misura massima di € 20.000.000,00 annui per il triennio 2015/17, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' , programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015/2017.

8. Per l'anno 2015 alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è autorizzata la spesa di € 3.000.000,00 per assicurare il cofinanziamento regionale dei progetti emblematici promossi dalla fondazione CARIPLO.

9. Le risorse UE, nazionali e il cofinanziamento regionale del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020 di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione 2015 - 2017) subiscono le variazioni riportate nel seguente prospetto, conseguenti rispettivamente per le risorse del POR FSE 2014-2020 alla corretta riallocazione su missioni e programmi idonei, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e alla rimodulazione delle stesse fino al 2023, mentre per le risorse del POR FESR 2014-2020 alla sola rimodulazione fino al 2023 sono sostituiti dai seguenti. (Tabella - Omissis).

10. Al fine di tenere conto delle quote di entrate maggiormente influenzate dall'andamento del ciclo economico, Regione Lombardia provvede ad accantonare prudenzialmente nel bilancio regionale le eccedenze di gettito delle manovre fiscali regionali IRAP e addizionale IRPEF, non destinate al finanziamento della sanità, erogate ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in via provvisoria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, nelle more della consuntivazione a seguito della quantificazione dei gettiti definitivi.

11. In attuazione di quanto disposto dal comma 10, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'anno 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle entrate lo stanziamento del Titolo 1 - Tipologia 101 è incrementato di € 130.500.000,00;

b) nelle spese lo stanziamento della missione 1, programma 04 è incrementato di € 130.500.000,00.

12. Le disposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)) in funzione delle quali al personale non dirigenziale del comune di Milano, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività per la realizzazione e lo svolgimento di EXPO, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, si applicano, per l'anno 2015, anche al personale di Regione Lombardia nel rispetto della disciplina del pareggio di bilancio, così come prevista dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della l. 190/2014 [1].

13. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 12 si fa fronte per l'annualità 2015 nel limite massimo di € 200.000,00 con le risorse allocate alla missione 1, programma 10, del bilancio di previsione 2015/2017. Per il personale del Consiglio regionale, agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 12 si fa fronte nel limite massimo di 20.000,00 euro con le risorse destinate al funzionamento del Consiglio regionale allocate alla missione 1, programma 1, del bilancio di previsione 2015/2017.

14. Alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013)è apportata la seguente modifica:

a) all'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 2 dopo la cifra '1.500,00' è aggiunto il seguente: 'elevato ad euro 3.000,00 per i componenti che hanno la propria residenza distante oltre 250 chilometri dalla sede regionale. Anche tali importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, secondo il regime fiscale e previdenziale specifico di ciascun componente.'.

15. Alle spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico), quantificate in € 800.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse di pari importo della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti'.

16. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1-bis dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:

'1-ter. L'imposta regionale di cui al comma 1-bis, limitatamente ai canoni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, è azzerata dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale concernente la rideterminazione in aumento dei canoni, per un importo corrispondente all'ammontare dell'imposta azzerata.'.

17. Al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività, anche in ambito sismico e previsione metereologica, di rilevante valore scientifico della Società astronomica G.V. Schiaparelli - Centro popolare divulgativo di scienze naturali, meglio nota come Centro Geofisico Prealpino, è riconosciuto un contributo annuale nella misura massima di € 120.000,00 da erogarsi a cura di Arpa Lombardia nell'ambito del proprio bilancio.

18. Per l'anno 2015 il contributo di cui al comma 17 è determinato in € 120.000,00 e per gli esercizi successivi è determinato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale, secondo le stesse modalità di erogazione di cui al comma 17.

19. Il contributo previsto nell'anno 2015, ai sensi del comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), per l'evento "Campionato mondiale canoa sprint", presso Milano Idroscalo nell'ambito della disciplina Canoa Kayak è integrato di ulteriori € 40.000,00 stanziati alla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2015/2017.

20. È autorizzato per l'anno 2015 un contributo straordinario pari ad € 50.000,00 a favore del comune di Varese per il fìnanzìamemo dell'evento sportivo 'Coppa del Mondo e Para Rowing - Lago di Varese' nell'ambito della disciplina del canottaggio cui si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2015/2017.

21. Nell'ambito del vigente Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Lombardia e Trenord s.r.l., al fine di garantire sui servizi ferroviari un incremento della tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, la Giunta regionale è autorizzata a definire idonee modalità per concorrere sino ad un massimo di € 2.200.000,00 per l'anno 2015 alla spesa del nuovo servizio stimata in complessivi € 6.000.000,00.

22. Alle spese di cui al comma 21 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 01 "Trasporto ferroviario" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015/2017, alla cui copertura finanziaria si provvede per il 2015 per il corrispondente importo con le entrate di cui al Titolo 3 "Entrate extratributarie" tipologia 4 "Altre entrate da redditi da capitale".

23. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale di iniziative e programmi nazionali e internazionali è autorizzata per il 2015 la spesa in conto capitale di € 2.000.000,00. Le relative risorse sono allocate al "Fondo per progetti nazionali e internazionali" istituito alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2015/2017 e sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978.
24. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa in conto capitale di € 5.000.000,00 per l'assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di progetti con effetti sull'attrattività del territorio lombardo. Le relative risorse sono allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2015/2017. Con proprio successivo provvedimento la Giunta stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione del contributo.

25. Al fine di garantire l'ulteriore finanziamento di infrastrutture e investimenti è autorizzatta, per il 2015, la spesa in conto capitale di € 200.000.000,00. Le relative risorse sono allocate al "Fondo per infrastrutture e investimenti' istituito alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2015/2017 e sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978.

26. Alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" - Titolo 1 "Spese correnti" è autorizzata la spesa di € 1.500.000,00 per l'anno 2016.

27. Per effetto del comma 26 il comma 8 dell'articolo 36 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) è sostituito dal seguente:

'8. Alla dotazione finanziaria del "Fondo in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici" di cui all'articolo 22 si provvede per l'anno 2016 con le risorse allocate alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" - Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2015/2017. A partire dagli anni successivi al 2016 la dotazione finanziaria del Fondo è determinata con la legge annuale di approvazione del bilancio.'.

 

     Art. 6. (Variazioni di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2015 aumentato quanto alla previsione di competenza di € 810.249.402,66 e diminuito quanto alla previsione di cassa di € 137.036.458,50; per il 2016 e il 2017 risulta rispettivamente aumentato di € 90.272.535,00 e di € 79.652.940,00 per la sola competenza.

3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).

4. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2015 aumentato quanto alla previsione di competenza di € 810.249.402,66 e diminuito quanto alla previsione di cassa di € 137.036.458,50; per il 2016 e il 2017 risulta rispettivamente aumentato di € 90.272.535,00 e di € 79.652.940,00 per la sola competenza.

5. Sono autorizzate per il triennio 2015/2017 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 a).

6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2015/2017 come da allegata Tabella 2 b).

7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2015/2017 di cui alla allegata Tabella 2 c).

8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 e alla Tabella 2:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).

9. E' approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).

10. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione 2015 - 2017), in ottemperanza all'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)), a seguito delle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni è rideterminata in € 62.985.264,00 per l'anno 2015, in € 44.293.843,00 per l'anno 2016 e in € 22.280.069,00 per l'anno 2017.

11. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il ricorso al prestito autorizzato dall'articolo 2, comma 6, relativo al valore degli investimenti da finanziarsi a debito della l.r. 37/2014è aumentato di € 716.514.984,00 per il 2015.

 

     Art. 7. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2015-2017)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 37/2014 di cui all'articolo 2, comma 4, lettere f), g), i), j), l), m), p), q), s) e t).
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 7);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2015-2017 (allegato 9);

d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10 a) b) c));

e) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 11);

f) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 34/1978 (allegato 12);

g) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 13);

h) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 14);

i) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 15);

j) i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti (allegato 16).

 

     Art. 8. (Disposizioni non finanziarie)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione 2015 - 2017) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 25 dell'articolo 2 dopo le parole 'sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3' sono aggiunte le seguenti: 'e reiscrivibili ai sensi dell'articolo 50'.

2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è aggiunta la seguente:

'c bis) ai finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dai fondi europei e nazionali per lo sviluppo della politica di coesione e ai finanziamenti concessi nel rispetto della disciplina o della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.'.

3. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario' e 13 febbraio 2003, n. 1 'Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia') è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

'c bis) nelle more dell'adeguamento della disciplina sulle ASP conseguente alle modifiche di cui alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3, 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario' e 13 febbraio 2003, n. 1 'Riordino della disciplina delle istituzioni pubblica di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia'), i direttori generali delle Asp di I classe e di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 3/2008, in ragione e per l'effetto dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno 2015 anche qualora designati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.'.

4. Alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell'articolo 2 la parola 'tre' è sostituita dalla seguente: 'quattro'.

5. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2015') sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa;

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa.

6. Fermi restando gli obblighi di ripristino e di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese di cui all'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non è più dovuto il mantenimento delle garanzie fideiussorie prestate per gli oneri di smantellamento e ripristino ambientale relativi agli impianti di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione).

7. Alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'6. La Giunta regionale può costituire forme di garanzia e di micro credito e concedere ulteriori agevolazioni finalizzate a sostenere l'acquisto, da parte degli assegnatari e dei familiari conviventi, nonché dei familiari non conviventi di cui alla lettera b) del comma 2, degli alloggi di proprietà di ALER Milano, individuando, in tal caso, le risorse finanziarie necessarie.';

b) dopo il comma 6 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Per la finalità di cui al comma 1, ALER Milano è autorizzata ad escludere dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)) fino ad un massimo del trenta per cento degli alloggi di proprietà che risultano sfitti alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. All'assegnazione degli alloggi di cui al presente comma si provvede, previo esperimento di adeguate forme di pubblicità, con le modalità previste dall'articolo 13, comma 6 bis, del regolamento regionale 1/2004.'.

c) dopo il comma 8 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

'8 bis. In vigenza del piano straordinario di vendite di cui al comma 1, ALER Milano, al fine di favorire la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, oltre all'impiego delle risorse disponibili, può conferire beni immobili e altri diritti reali immobiliari, per una superficie complessiva non superiore a 50.000 mq, a fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e facenti parte del sistema integrato dei fondi immobiliari di cui all'articolo 11 del d.p.c.m. 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), destinato all'housing sociale.

8 ter. I conferimenti di cui al comma 8 bis devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione presentati, anche da soggetti privati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei, contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

8 quater. Gli immobili oggetto di conferimento sono valutati al prezzo di mercato, determinato da perizia fornita da un esperto indipendente, tenuto conto del relativo stato di conservazione e di localizzazione fisica, nonché del contesto di riferimento.

8 quinquies. I conferimenti di cui al comma 8 bis sono effettuati a fronte dell'emissione di quote di partecipazione al fondo immobiliare che possono prevedere il solo rimborso del capitale in sede di liquidazione alla scadenza della partecipazione detenuta. La liquidazione delle quote può avvenire anche in natura, mediante il trasferimento di una componente di alloggi ristrutturati, da destinare alle esigenze abitative in regime di edilizia residenziale pubblica.'.

8. Alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogrativo della Regione Lombardia - Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 26 bis le parole: 'in ogni seggio elettorale' sono sostituite dalle seguenti: 'in ogni plesso ospitante le sezioni elettorali';

b) il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 26 bis è abrogato;

c) al comma 5 dell'articolo 26 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nelle sezioni sorteggiate l'apparecchio per il voto elettronico è dotato di un meccanismo per la stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un'urna nella quale le schede cartacee sono depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto.';

d) alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 26 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché ad assicurare le finalità di cui al comma 1.'.

9. La Regione applica le misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche rimodulando le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. 78/2010, fermo restando il rispetto dell'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire.

10. In applicazione del comma 9, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le opportune rimodulazioni delle percentuali di riduzione delle singole voci di spesa individuate all'articolo 6 del d.l. 78/2010.

11. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

'2 bis. La Regione, al fine di garantire un accesso appropriato, unico ed integrato alle unità d'offerta sociosanitarie e sociali, nonché per le misure di contrasto alla povertà definisce criteri oggettivi di valutazione multidimensionale (VMD) dei bisogni dell'utente. La valutazione multidimensionale analizza gli aspetti sanitari, sociosanitari, assistenziali e sociali del bisogno della persona e della famiglia, per assicurare l'integrazione e la continuità dei servizi di assistenza territoriale nell'ambito del piano assistenziale individuale. Della valutazione multidimensionale si avvalgono anche i comuni in sede di presa in carico della persona portatrice di bisogni non solo sanitari e sociosanitari, ma anche sociali particolarmente connessi a condizioni di fragilità.'.

12. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 36, la parola '2015' è sostituita con la seguente: '2016';

b) al comma 7 dell'articolo 36, la parola '2015' è sostituita con la seguente: '2016'.

13. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15, le parole 'le modalità del piano provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'le modalità del piano regionale';

b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15, le parole 'e le indicazioni contenute nei piani provinciali' sono soppresse;

c) le lettere a) e h bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soppresse;

d) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

'2. Entro il 30 settembre di ogni anno le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.';

e) dopo il comma 2 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione.';

f) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa;

g) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 è aggiunta la seguente:

'i bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CE 14/06/2006, n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.';

h) al comma 1 ter dell'articolo 17 le parole ', ai fini di cui al comma 1, lettera c ter),' sono soppresse;

i) al comma 2 dell'articolo 17 le parole 'si avvale dell'Agenzia' sono sostituite dalle seguenti: 'si avvale anche dell'Agenzia';

j) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19 le parole 'definite con il concorso delle province' sono soppresse;

k) l'articolo 20 è abrogato;

l) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 le parole 'Con la medesima decorrenza' sono sostituite dalle seguenti: 'Nei termini stabiliti dalla normativa statale';

m) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

'Art. 43

(Funzioni delle province e della Città metropolitana)

1. Fermi restando quanto previsto per la provincia di Sondrio dall'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') e le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

a) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. 1775/1933 e dal d.lgs. 152/2006;

b) le autorizzazioni allo scavo di pozzi e alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 95 del r.d. 1775/1933, relativamente alle derivazioni di cui alla lettera a);

c) le licenze di attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;

d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;

e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;

f) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.

2. Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono all'aggiornamento delle banche dati regionali relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e alla gestione del catasto utenze idriche, per quanto di competenza ai sensi del comma 1.';

n) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:

'f) la nomina dei regolatori delle acque di cui all'articolo 43 del r.d. 1775/1933 e le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;';

o) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:

'h) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua pubblica, di cui all'art. 6 del r.d. 1775/1933, nonché l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa di cui al r.d. 1775/1933;';

p) la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:

'h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e l'approvazione dei progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, per la quale Regione si avvale del parere dell'ARPA';

q) al comma 5 dell'articolo 45 la parola 'PTA' è sostituita dalla seguente: 'PTUA';

r) alla lettera c) del comma 1 all'articolo 46 bis dopo le parole 'scarichi in ambiente' sono aggiunte le seguenti: 'degli impianti di depurazione delle acque reflue e delle installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006';

s) il comma 4 dell'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

'4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999.';

t) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 53 bis le parole ', sentite le province interessate' sono soppresse;

u) dopo il comma 6 dell'articolo 53 bis è aggiunto il seguente:

'6 bis. Al fine di concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale può stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5, criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione.';

v) dopo il comma 1 dell'articolo 53 ter sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. L'obbligo di installazione di cui al comma 1 è esteso a:

a) derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico già concesse o rinnovate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 9 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', n. 7/2012 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione' e n. 5/2010 'Norme in materia di valutazione di impatto ambientale') per le quali, alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali', non è stata ultimata la procedura di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del d.lgs. 387/2003;

b) tutte le derivazioni superficiali di acqua pubblica soggette a sperimentazione del deflusso minimo vitale per le quali il relativo provvedimento contenente le determinazioni conclusive prevede o prevederà un valore di DMV inferiore al 10 per cento della portata media naturale annua (componente idrologica) anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

1 ter. I termini per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 bis sono indicati con atto del Direttore della Direzione regionale competente per materia.';

w) all'articolo 54, comma 2 bis, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

'a bis) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, manutenzione e trasmissione dati da parte del concessionario, dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rilasciato in alveo dalle opere di presa di cui all'articolo 53 ter;'.

14. Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato il piano di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003, la Regione verifica la coerenza dei criteri di localizzazione, di cui all'articolo 16, comma 2 bis, della stessa legge regionale, con i contenuti della pianificazione regionale entro il medesimo termine di cui al precedente periodo. In caso di mancata coerenza, previa comunicazione regionale, gli enti provvedono ai necessari adeguamenti.

15. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 37 è cosi sostituito:

'1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili, di guerra e del lavoro, concede un contributo ordinario annuo in favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650.';

b) dopo il comma 1 dell'art. 37 è aggiunto il seguente:

'1 bis. La determinazione dei contributi per le singole associazioni di cui al comma 1 è definita secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.'.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 9/2001. Strade regionali e conferimento di ulteriori funzioni a Ilspa)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'dalle autostrade regionali' sono inserite le seguenti: 'e dalle strade regionali, così classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)';

b) al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole 'dalle autostrade regionali' sono inserite le seguenti: ', dalle strade regionali di cui al comma 1';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

'1 bis. La Giunta regionale provvede ad adeguare la classificazione funzionale di cui al presente articolo in relazione alle modifiche intervenute nella rete viaria del territorio regionale.';

d) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: 'Autostrade e strade regionali';

e) dopo l'articolo 10 bis è inserito il seguente:

'Art. 10 ter. (Ulteriore conferimento di funzioni a Infrastrutture lombarde s.p.a.)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004) e dall'articolo 10 bis, a Infrastrutture lombarde s.p.a. sono attribuite con concessione le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti e i poteri di cui all'articolo 14, del d.lgs. 285/1992, nonché di riscossione delle tariffe d'uso di cui al comma 3 e delle sanzioni per le violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio ai sensi dell'articolo 176, comma 11, del d.lgs. 285/1992, relativamente alle strade regionali di cui all'articolo 2, comma 1. Nella convenzione di concessione, approvata dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di esercizio delle suddette funzioni, nonché i compiti e gli obblighi a carico di Infrastrutture lombarde s.p.a.

2. Infrastrutture lombarde s.p.a. può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche per le strade provinciali di interesse regionale, così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione e l'ente proprietario della strada, nella quale sono individuati gli oneri a carico dell'ente proprietario.

3. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza delle strade regionali, Infrastrutture lombarde s.p.a., in qualità di soggetto concessionario, è autorizzata ad applicare tariffe d'uso che possono essere differenziate in base alla tipologia dei veicoli, ai giorni o all'orario di transito e ad altri parametri specifici riferiti al contesto territoriale e alla tipologia infrastrutturale.

4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità di determinazione delle tariffe d'uso con riguardo ai parametri di cui al comma 3 e nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, relative alle componenti che concorrono alla determinazione delle tariffe ivi previste, in quanto applicabili.'.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale n. 6/2012 - Introduzione dell'articolo 24-bis in tema di sanzioni relative al servizio di noleggio di autobus con conducente e dell'Allegato A)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

'Art. 24 bis. (Sanzioni relative al servizio di noleggio di autobus con conducente)

1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 218/2003, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati sia al loro specifico impiego nel servizio. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con mezzi non adibiti al servizio di noleggio, non revisionati, non muniti di cronotachigrafo funzionante, non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza, nonché nell'accertata violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992 che comportino il fermo del veicolo;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni all'attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con autobus non indicati alla provincia o alla Città metropolitana e dunque non presenti nel Registro regionale telematico di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente);

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima intesa come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dei documenti di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento regionale 6/2014;

d) infrazioni relative alla omessa o tardiva comunicazione alla provincia competente o alla Città metropolitana delle circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 5, comma 8, lettera a), e all'articolo 7, comma 3, del regolamento regionale 6/2014;

e) mancato o ritardato pagamento della quota di iscrizione annuale al Registro regionale di cui all'articolo 5, comma 7 e comma 8, lettera b), del regolamento regionale 6/2014.

2. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

3. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

4. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

5. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera e), sono sanzionate con il versamento dell'importo dovuto per la quota di iscrizione annuale al Registro regionale, maggiorato del 30 per cento.

6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima, come previsto al punto 1) della tabella di cui all'Allegato A della presente legge.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana, che li destinano al finanziamento delle funzioni di cui al regolamento regionale 6/2014 e alla tenuta delle sezioni provinciali del Registro telematico.

8. Le province e la Città metropolitana dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all'articolo 6 della legge 218/2003, sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di venti giorni sino a un massimo di quaranta giorni;

b) nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità dell'impresa immatricolati per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino a un massimo di sessanta giorni.

9. Le province e la Città metropolitana procedono alla sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può comunque superare il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di sette giorni sino a un massimo di trenta giorni;

b) nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di venti giorni sino a un massimo di quarantacinque giorni.

10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

11. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, come previsto al punto 2) della tabella di cui all'Allegato A della presente legge:

a) la prima sospensione viene disposta per il periodo minimo previsto;

b) la seconda sospensione viene disposta per il periodo minimo aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui al comma 9, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio del minimo previsto;

c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo previsto.

12. Incorre, inoltre, nel provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività l'impresa che:

a) non provvede alla corresponsione della quota di iscrizione di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del regolamento regionale 6/2014, sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto;

b) non regolarizza la propria posizione entro il termine massimo previsto dalla diffida di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento regionale 6/2014, sino all'effettiva reintegrazione del requisito.

13. Le province e la Città metropolitana dichiarano il divieto di prosecuzione dell'attività, con conseguente cancellazione dal Registro di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 6/2014, nei casi in cui:

a) l'impresa effettua il servizio quando l'esercizio dell'attivitàè sospeso;

b) l'impresa incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;

c) l'impresa utilizza, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici, in violazione dell'articolo 6, comma 2, del regolamento regionale 6/2014;

d) l'impresa che sia incorsa nel provvedimento di sospensione di cui al comma 12, lettera b), non regolarizza la propria posizione entro e non oltre centoventi giorni;

e) l'impresa non adotta il regime di contabilità separata di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 6/2014.

14. Il divieto di prosecuzione dell'attività comporta l'impossibilità per l'azienda sanzionata di presentare una nuova SCIA su tutto il territorio regionale:

a) per il periodo di un anno a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, nei casi di cui al comma 13, lettere a), b), c) ed e);

b) per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, nei casi di cui al comma 13, lettera d).' .

2. Alla l.r. 6/2012 è aggiunto il seguente Allegato:

“ALLEGATO A

 

TABELLA RIEPILOGATIVA INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 24 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2012

 

1)

Le infrazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

 

I

II

III

IV

V

VI grave

VII grave

VIII grave

IX grave

X grave

XI grave

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

 

Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

 

I

II

III

IV grave

V grave

VI grave

VII grave

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

 

Le infrazioni di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), dell’articolo 24 bis sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

 

I

II

III

IV

V

VI

VII grave

VIII grave

IX grave

X grave

XI grave

XII grave

XIII grave

XIIII grave

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

 

2)

Sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), dell’articolo 24 bis oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all’articolo 6 della legge 218/2003.

 

Fattispecie di sospensione

Prima sospensione

Seconda sospensione

Dalla Terza sospensione in poi

il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quaranta giorni (comma 8, lett. a) dell’art. 24 bis)

Gg 20

Gg 30

Gg 40

nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità dell’impresa immatricolati per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni (comma 8, lett. b) dell’art. 24 bis)

Gg 30

Gg 40

Gg 60

 

Sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 24 bis

 

Fattispecie di sospensione

Prima sospensione

Seconda sospensione

Dalla Terza sospensione in poi

il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può comunque superare il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di sette giorni sino ad un massimo di trenta giorni (comma 9, lett. a) dell’art. 24 bis)

Gg 7

Gg 14

Gg 30

nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente, viene disposta la sospensione per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni (comma 9, lett. b) dell’art. 24 bis)”.

Gg 20

Gg 30

Gg 45

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 175, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.