§ 5.2.176 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:30/12/2014
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 19/2008 e disposizioni per i nuovi comuni derivanti da fusione)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 18/2012)
Art. 3.  (Modifiche alla l.r. 33/2009 e norma di prima applicazione)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 16/2004 e norma di prima applicazione)
Art. 5.  (Modifica alla l.r. 16/1999)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 26/2003)
Art. 7.  (Modifica alla l.r. 6/2010)
Art. 8.  (Modifica alla l.r. 9/2011)


§ 5.2.176 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015

(B.U. 31 dicembre 2014, n. 53, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 19/2008 e disposizioni per i nuovi comuni derivanti da fusione)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

'Art. 18

(Unioni di comuni lombarde)

1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno cinque delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni; le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione con le stesse procedure e maggioranza di cui al primo periodo. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.

5. Sono organi dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti del consiglio.

6. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.

7. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione. Il consiglio elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.

8. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

9. L'unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi a essa trasferiti.

10. Competono all'unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.

11. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano a usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni e finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20.';

b) il comma 1 bis dell'articolo 19 è abrogato ed è aggiunto il seguente:

'1 ter. Per il coordinamento delle attività di formazione e accompagnamento la Regione si avvale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, di Eupolis Lombardia.';

c) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

'2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quella di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento, nell'ambito della disponibilità delle risorse allocate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' - programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 del bilancio regionale.';

d) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'1. I criteri di concessione dei contributi regionali alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì:

a) la durata del contributo;

b) le modalità di erogazione e revoca del contributo;

c) l'individuazione dei servizi riferiti alle funzioni oggetto del contributo.

I contributi sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio.';

e) il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:

a) esercizio di ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;

b) numero delle funzioni e tipologia dei servizi associati;

c) popolazione residente nei comuni aderenti e numero di comuni coinvolti;

d) presenza nell'unione di comuni a svantaggio medio ed elevato ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);

e) presenza nell'unione di comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;

f) presenza di un unico segretario per l'unione e per un numero cospicuo dei comuni dell'unione;

g) densità della popolazione residente nei comuni aderenti;

h) modalità di gestione che prevedano l'affidamento delle funzioni e dei servizi a uno o più uffici unici in sostituzione degli uffici dei comuni associati;

i) differenze di capacità tributaria calcolata sulla base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IMU.';

f) il comma 3 bis dell'articolo 20 è abrogato;

g) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Articolo 20 bis

(Istituzione del registro regionale delle unioni di comuni lombarde)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle unioni di comuni lombarde. L'iscrizione al registro è condizione per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale disciplina i termini e le modalità per l'iscrizione e la gestione del registro di cui al comma 1.'.

2. Entro il 30 aprile 2016, le unioni di comuni lombarde adeguano gli statuti alle modifiche apportate all'articolo 18, comma 5, della l.r. 19/2008 [1].

3. Ai procedimenti amministrativi attuativi in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)), in adeguamento all'articolo 20 della l.r. 19/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e fino alla relativa conclusione, le procedure previste dal r.r. 2/2009 alla data di entrata in vigore della presente legge [2].

4. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata per i nuovi comuni nati da fusioni, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012).

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 18/2012)

1. All'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: 'della gestione, che opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti' sono sostituite dalle seguenti: 'della gestione dell'ente nelle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio. Il Collegio opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti.';

b) al comma 2, dopo le parole: 'tre membri' sono inserite le seguenti: 'effettivi' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', e da due membri supplenti anch'essi nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione dal medesimo elenco. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.';

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

'3 bis. Ai fini del presente articolo, per aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale s'intendono le aziende di trasporto pubblico locale titolari di affidamenti di rete di trasporto di bacino provinciale o di affidamento di rete di trasporto di bacino urbano di comune capoluogo di provincia.';

d) alla lettera d) del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e gli adempimenti conseguenti;';

e) dopo la lettera d) del comma 5, è inserita la seguente:

'd bis) le modalità di subentro dei membri supplenti;';

f) alla lettera f) del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto dal comma 8 bis.';

g) alla lettera a) del comma 8 le parole: 'in ordine alle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'in ordine alle proposte di legge di bilancio e di stabilità, nonché di assestamento e di variazione del bilancio';

h) dopo la lettera b) del comma 8 sono inserite le seguenti:

'b bis) verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l'esistenza delle attività e delle passività, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

b ter) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b quater) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;';

i) dopo la lettera c) del comma 8 è inserita la seguente:

'c bis) svolge le funzioni a esso attribuite dalla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012' convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);';

j) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

'8 bis. I pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 8 sono resi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

8 ter. I pareri relativi alle proposte di legge recanti variazioni di bilancio, se di iniziativa consiliare, sono resi entro tre giorni dalla trasmissione ai revisori da parte della Giunta regionale e comunque entro il termine indicato dalle commissioni consiliari alla stessa Giunta regionale per la verifica della relazione tecnica. Trascorso inutilmente il termine di tre giorni, il parere s'intende espresso in senso positivo.';

k) dopo il comma 12, è inserito il seguente comma:

'12 bis. Il Collegio opera anche nei confronti del Consiglio regionale nel rispetto dell'autonomia a esso riconosciuta dall'articolo 22 dello Statuto d'autonomia. Il regolamento contabile del Consiglio regionale stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi, nonché le tipologie di atti per i quali è prevista la semplice comunicazione.'.

 

     Art. 3. (Modifiche alla l.r. 33/2009 e norma di prima applicazione)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

'7 bis. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili costituenti patrimonio indisponibile delle aziende sanitarie e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per materia secondo modalità e procedure definite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere assunto entro e non oltre novanta giorni.'.

2. Le fondazioni IRCCS di diritto pubblico adeguano i propri statuti alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 7 bis, della l.r. 33/2009, come introdotta dal comma 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dalla medesima disposizione.

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 16/2004 e norma di prima applicazione)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

'Articolo 5.1

(Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile)

1. Per ciascuna sezione provinciale dell'albo di cui all'articolo 5, comma 8, è istituito, a supporto dell'espletamento delle funzioni provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quale sede di raccordo, a livello provinciale, tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile e la Regione, un comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, di durata triennale, composto dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte alle rispettive sezioni provinciali. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di funzionamento dei comitati.';

b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 bis le parole: ', con il criterio della rotazione' sono soppresse;

c) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 bis è sostituita dalla seguente:

'e) i rappresentanti di due organizzazioni, di cui una costituita come gruppo comunale o intercomunale e l'altra come associazione, designati dalle organizzazioni iscritte nella sezione regionale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile;';

d) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 bis è sostituita dalla seguente:

'f) i rappresentanti di due organizzazioni di volontariato per ciascuna sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, di cui una costituita come gruppo comunale o intercomunale e l'altra come associazione, designati dai rispettivi comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile.';

e) al comma 3 dell'articolo 9 bis le parole: ', con il criterio della rotazione' sono soppresse;

f) dopo il comma 3 dell'articolo 9 bis è inserito il seguente:

'3 bis. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, lettere e) ed f).'.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 5.1 e di cui al comma 3 bis dell'articolo 9 bis della l.r. 16/2004, come introdotti dal comma 1, lettere a) ed f), sono adottate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Modifica alla l.r. 16/1999)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 16 è inserito il seguente:

'6 bis. In attuazione della vigente normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, l'ARPA è tenuta ad adeguare i propri livelli di prestazioni tecnico-scientifiche e, a tal fine, predispone uno o più specifici piani occupazionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'adeguamento della propria dotazione organica anche avvalendosi di personale già attivo presso la pubblica amministrazione.'.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifìuti urbani, nonché dell'obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine 'rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale' si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani.

3 ter. Il contributo previsto dall'articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, è determinato nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate.

3 quater. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 3 ter, stimati in 200.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, confluiscono al titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017; gli stessi sono destinati in spesa alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' rispettivamente per 100.000,00 euro al programma 01 'Difesa del suolo' e per 100.000,00 euro al programma 03 'Rifiuti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

'2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Comune di Campione d'Italia è escluso dal campo di applicazione del presente articolo.';

c) il comma 4 dell'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

'4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni come previsto dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.';

d) [al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 53 bis dopo le parole: 'di Giunta regionale' sono aggiunte le seguenti: 'e tenuto conto di quanto previsto al comma 5 bis,'] [3];

e) al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 53 bis le parole: 'sono aggiornati annualmente in base al tasso di inflazione programmato e' sono soppresse;

f) [dopo il comma 5 dell'articolo 53 bis sono aggiunti i seguenti:

'5 bis. Il canone aggiuntivo di cui al comma 5 costituisce corrispettivo per il beneficio ottenuto dal godimento, da parte del soggetto cui è consentita la prosecuzione temporanea, della derivazione dell'acqua pubblica, nonché dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione oltre il termine di scadenza della medesima. Il corrispettivo è stabilito in rapporto alla rendita conseguita dal soggetto di cui al primo periodo per la prosecuzione temporanea di cui al comma 4. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) rendita, quale differenza tra ricavo e costo;

b) ricavo, quale prodotto tra il prezzo di vendita dell'energia comprensivo di eventuali incentivi e la quantità venduta;

c) costo, formato dalla somma dei costi operativi e di ammortamento, di remunerazione del capitale, degli oneri, canoni e tasse.

5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano anche alle prosecuzioni temporanee in essere alla data di entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015', a decorrere dalla data di scadenza delle rispettive concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica.

5 quater. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi 5, 5 bis e 5 ter, previsti in 100.000,00 euro per ciascun anno del triennio, confluiscono al titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017.

5 quinquies. La Giunta regionale può definire per la corresponsione del canone aggiuntivo, di cui al comma 5, forme di compensazione per lo sviluppo del territorio della provincia interessata dalla concessione.'] [4].

 

     Art. 7. (Modifica alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7 dell’articolo 27, in fine, è aggiunto il seguente periodo: 'La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.'.

 

     Art. 8. (Modifica alla l.r. 9/2011) [5]

1. Alla legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

'Art. 4 bis

(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:

a) assistenza legale;

b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.

2. La Regione assicura il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l’applicazione in ordine alle varie fattispecie.

3. Alla spesa per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, quantificata complessivamente in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 03 Ordine pubblico e sicurezza” - programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” dello stato di previsione del bilancio 2015-2017. Alla spesa derivante dal comma 2 si fa fronte nel limite massimo di 50.000,00 euro, tenuto conto del numero delle richieste pervenute.'.


[1] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[3] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

[4] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

[5] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 24 giugno 2015, n. 17, fatto salvo quanto ivi previsto.