§ 46.8.616 - D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.
Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/01/2014
Numero:7


Sommario
Art. 1 . Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze
Art. 2 . Soppressione e riordino di organismi collegiali
Art. 3 . Riordino dell'area formativa e addestrativa
Art. 4 . Attività di consulenza gratuita
Art. 5 . Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano
Art. 6 . Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare
Art. 7 . Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare
Art. 8 . Riordino della sanità militare
Art. 9 . Revisione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari
Art. 10 . Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
Art. 11 . Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e disposizioni di [...]


§ 46.8.616 - D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.

Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

(G.U. 11 febbraio 2014, n. 34 - S.O. n. 12)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d);

     Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

     Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile, ciascuno per le materie di rispettiva competenza;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2013;

     Ritenuto di non poter accogliere la condizione posta nel parere dalla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati che sollecita la riformulazione dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale», nel senso di inserire, al comma 1, il riferimento alla «contrattazione decentrata» in luogo dell'attuale riferimento al «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri». Al riguardo, infatti è necessario mantenere l'attuale formulazione, in quanto essa è in linea con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare con gli articoli:

     5, comma 2, che fa salvo l'esame congiunto con le OO.SS. solo ove previsto dai contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di lavoro;

     6, comma 1, che prevede la sola informazione in tema di organizzazione e dotazioni organiche ove prevista dai contratti collettivi nazionali;

     40, così come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nelle parti in cui, al comma 1, prevede che «la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchè le materie relative alle relazioni sindacali» e che «Nelle materie [...] della mobilità [...] la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze

     1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 15:

     1) al comma 2:

     1.1) le parole: «concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa:» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito indicati:»;

     1.2) le parole: «b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:» sono soppresse;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:

     a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;

     b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;

     c) l'unicità decisionale;

     d) le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;

     e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;

     f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.»;

     b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «interforze e multinazionali» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate».

 

     Art. 2. Soppressione e riordino di organismi collegiali

     1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del libro primo, le parole: «di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «commissioni di elevata specializzazione tecnica»;

     b) l'articolo 24, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 24

     Organi consultivi

     1. Presso il Ministero della difesa operano:

     a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali.

     2. L'attività degli organismi di cui al comma 1 è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese.»;

     c) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

 

     «Art. 24 bis. Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione

     1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:

     a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

     b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.

     2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

     3. Ai componenti della commissione interministeriale non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.».

 

     Art. 3. Riordino dell'area formativa e addestrativa

     1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 215, al comma 1:

     1) all'alinea, dopo le parole: «disposizioni relative» sono inserite le seguenti: «alle sedi»;

     2) alla lettera b), le parole: «e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse.

     2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte, infine, le parole: «e addestramento»;

     b) l'articolo 715 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 715. Formazione e addestramento

     1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, è il complesso delle attività con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze.

     2. L'addestramento è il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unità, le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonchè di attività di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.».

 

     Art. 4. Attività di consulenza gratuita

     1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 984, è inserito il seguente:

 

     «Art. 984 bis. Attività di consulenza gratuita

     1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificità professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.».

 

     Art. 5. Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano

     1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2188 è inserito il seguente:

 

     «Art. 2188 bis. Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

     1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonchè per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

     a) provvedimenti di soppressione:

     1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014;

     2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014;

     3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014;

     4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014;

     5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014;

     6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014;

     7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014;

     8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014;

     9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;

     10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;

     11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014;

     12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014;

     13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;

     14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;

     15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;

     16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;

     17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;

     18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;

     19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;

     20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;

     21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;

     22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;

     23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;

     24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;

     25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;

     26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;

     27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;

     28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;

     29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;

     30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;

     31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;

     32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;

     33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;

     34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;

     b) provvedimenti di riconfigurazione:

     1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;

     2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza;

     4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;

     5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari;

     6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;

     7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;

     8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;

     9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;

     11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli;

     13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

     14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;

     15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;

     16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;

     18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

     19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;

     20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna;

     21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;

     22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma;

     23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;

     24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;

     25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;

     26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;

     27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;

     28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;

     29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.

     2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonchè le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.».

     2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 101. Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano

     1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice:

     a) Comando delle forze operative terrestri;

     b) Comando logistico dell'Esercito italiano;

     c) Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito;

     d) Comando per il territorio dell'Esercito.

     2. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative:

     a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano;

     b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;

     c) l'Organizzazione penitenziaria militare;

     d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito.

     3. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»;

     b) all'articolo 102:

     1) al comma 1, le parole: «, con sede in Verona» sono soppresse;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:

     a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;

     b) i Comandi Specialistici e di Supporto;

     c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.»;

     c) all'articolo 103:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.»;

     2) al comma 4, dopo la parola: «regioni» è inserita la seguente: «amministrative»;

     d) all'articolo 104:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:

     a) i seguenti istituti di formazione:

     1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

     2) Accademia militare;

     3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;

     4) Scuola militare «Nunziatella»;

     5) Scuola militare «Teuliè»;

     b) le Scuole d'arma e di specialità;

     c) le Scuole logistiche;

     d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;

     e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.»;

     2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

     e) all'articolo 105, il comma 1, è sostituito dal seguente:

     «1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:

     a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;

     b) i poli di mantenimento e di rifornimento;

     c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;

     d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;

     e) il Policlinico militare di Roma;

     f) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;

     g) il Centro militare di veterinaria.»;

     f) all'articolo 106, comma 1, le parole: «Comando logistico» sono sostituite dalle seguenti: «Centro di responsabilità amministrativa»;

     g) all'articolo 107, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici.

     2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

     h) all'articolo 108, comma 3, le parole: «singole Armi» sono sostituite dalle seguenti: «Armi e dei Corpi»;

     i) all'articolo 109, dopo la lettera c), è aggiunta, infine, la seguente:

     «c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.».

 

     Art. 6. Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare

     1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2188-bis, è inserito il seguente:

 

     «Art. 2188 ter. Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare

     1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonchè per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

     a) provvedimenti di soppressione:

     1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31 marzo 2014;

     2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31 marzo 2014;

     3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro il 31 dicembre 2014;

     b) provvedimenti di riconfigurazione:

     1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi;

     2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Comando marittimo Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;

     3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Comando marittimo Sud in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Comando marittimo Sicilia;

     5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Comando marittimo Capitale;

     6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Taranto;

     7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Augusta;

     8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Infermeria presidiaria Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     12) il Comando supporto logistico, entro il 31 marzo 2014, assume le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;

     13) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurata in Comando Zona Fari di Napoli;

     14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     17) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione del transito delle funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza;

     18) l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     19) l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     20) l'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.

     2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonchè le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.».

     2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 112:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.»;

     3) il comma 3 è abrogato;

     b) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 113 Organizzazione logistica della Marina militare

     1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124.

     2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonchè, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.

     3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.

     4. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.

     5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.»;

     c) all'articolo 114, comma 2, le parole: «costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 169 del regolamento»;

     d) all'articolo 116:

     1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

     «1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:

     a) l'Accademia navale;

     b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini";

     c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;

     d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare;

     e) il Centro di selezione della Marina militare.»;

     2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.»;

     e) all'articolo 120, comma 1, lettera e), dopo le parole: «Marina militare» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare»;

     f) all'articolo 124:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.»;

     2) al comma 2, le parole: «Gli Alti Comandi periferici» sono sostituite dalle seguenti: «I Comandi marittimi»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.».

 

     Art. 7. Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare

     1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2188-ter è inserito il seguente:

 

     «Art. 2188 quater. Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare

     1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonchè per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

     a) provvedimenti di soppressione:

     1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;

     2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

     b) provvedimenti di riconfigurazione:

     1) il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

     3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;

     4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato è razionalizzato nelle strutture e relativi organici;

     5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;

     6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;

     7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma;

     8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.

     2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonchè le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.».

     2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 146:

     1) al comma 2, lettera e), le parole: «di truppa» sono soppresse;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.».

 

     Art. 8. Riordino della sanità militare

     1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 187, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:

     «1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa.»;

     b) all'articolo 188, comma 1:

     1) alla lettera a), le parole: «dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa»;

     2) alla lettera b), le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»;

     c) all'articolo 189:

     1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.»;

     4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.»;

     5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

     6) al comma 7 le parole: «o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare» sono sostituite dalle seguenti: «, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale»;

     7) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.»;

     8) il comma 10, è sostituito dal seguente:

     «10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attività.»;

     9) al comma 11:

     9.1) alla lettera a) le parole: «, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma» sono soppresse;

     9.2) dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente:

     «b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.»;

     d) all'articolo 190:

     1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il collegio medico-legale è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.»;

     4) al comma 3:

     4.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;»;

     4.2) la lettera c), è soppressa;

     e) all'articolo 191:

     1) al comma 2, le parole: «L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata», sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.»;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;

     4) dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

     «4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.»;

     f) all'articolo 193:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale.»;

     2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il direttore dell'ente sanitario militare», sono sostituite dalle seguenti: «il direttore del Dipartimento militare di medicina legale»;

     3) dopo il comma 5 è aggiunto, infine, il seguente:

     «5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»;

     g) all'articolo 194:

     1) alla rubrica, dopo la parola: «Commissione» è inserita la seguente: «medica»;

     2) prima del comma 1, è inserito il seguente:

     «01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.»;

     3) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.»;

     4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Commissione di cui al comma 01:

     a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;

     b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.»;

     5) al comma 3, le parole: «di seconda istanza» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01»;

     h) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti:

 

     «Art. 195 bis. Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare

     1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività:

     a) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonchè degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;

     b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonchè dei titolari di licenze e attestati aeronautici;

     c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente.

     2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco.

     3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.

 

Art. 195 ter. Commissione sanitaria d'appello

     1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.

     2. La Commissione sanitaria d'appello è presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo.

     3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di appello può pronunciarsi, altresì, sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneità al servizio militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis.

     4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo.

     5. Allorchè esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello è composta assicurando la presenza nel collegio, in qualità di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, è integrata da un medico designato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

     6. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione.

     7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario di prima istanza.»;

     i) all'articolo 199, comma 2, le parole: «ai direttori di ospedali», sono sostituite dalle seguenti: «ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;

     l) all'articolo 200:

     1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»;

     2) al comma 1, alinea le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»;

     3) al comma 2, le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»;

     m) all'articolo 201:

     1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea la parola: «fiscali» è sostituita dalle seguenti: «medico legali»;

     2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purchè provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;»;

     2.3) alla lettera d), la parola: «legale», è sostituita dalla seguente: «aerospaziale»;

     n) all'articolo 210:

     1) alla rubrica dopo le parole: «personale medico» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e paramedico»;

     2) dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:

     «1-bis. L'autorità sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facoltà di esercitare attività libero-professionali nell'ambito della struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari, anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 1, comma 3.».

 

     Art. 9. Revisione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari

     1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 286:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro primo.»;

     2) il comma 4 è abrogato;

     b) all'articolo 306, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, è ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione è data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita.»;

     c) all'articolo 307:

     1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonchè di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.»;

     2) al comma 10, lettera b), le parole: «, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonchè da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese» sono sostituite dalle seguenti: «, d'intesa con l'Agenzia del demanio».

 

     Art. 10. Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

     1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93» sono soppresse;

     b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole: «l'esecuzione dell'attività» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177»;

     c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea»;

     d) all'articolo 33, al comma 1:

     1) alla lettera b) dopo le parole: «direzioni generali», sono aggiunte, infine, le seguenti: «e direzioni del Segretariato generale»;

     2) alla lettera d) le parole: «adozione dei provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adozione dei decreti»;

     3) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

     «d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.»;

     e) all'articolo 95, comma 3:

     1) alla lettera a), le parole: «militare della Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «per il territorio»;

     2) alla lettera b), le parole: «militare marittimo autonomo della Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo Capitale»;

     f) all'articolo 97, comma 3, le parole: «in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «è custodita nell'Ufficio del Comandante generale»;

     g) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: «dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «comandi marittimi»;

     h) all'articolo 132:

     1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: «degli Alti comandi periferici della Marina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comandi marittimi»;

     2) al comma 3 le parole: «in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona» sono sostituite dalle seguenti: «marittimi competenti per territorio»;

     i) all'articolo 150:

     1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, le parole: «d'aeronautica», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica»;

     1.2) alla lettera a), dopo le parole: «l'idoneità al volo», sono inserite le seguenti: «e ai servizi di navigazione aerea»;

     2) al comma 2, lettera a), le parole: «medico legali», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»;

     l) all'articolo 165, comma 4, le parole: «è presidente della commissione per l'espressione del» sono sostituite dalle seguenti: «esprime in maniera motivata il».

     2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 237, commi 2, 5 e 6, le parole: «della regione militare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «interregionale»;

     b) all'articolo 251, comma 3, le parole: «competenti dirigenti dei» sono soppresse;

     c) agli articoli 254, commi 1 e 2, le parole: «in guerra» sono soppresse;

     d) all'articolo 266:

     1) al comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse;

     2) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»;

     e) all'articolo 267, comma 5, le parole: «dell'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»;

     f) all'articolo 280, comma 2, le parole: «comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi marittimi»;

     g) all'articolo 322, comma 9, le parole: «di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o del Comandante marittimo»;

     h) all'articolo 323:

     1) al comma 1, le parole: «di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o il Comandante marittimo»;

     2) al comma 2, le parole: «di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «, al Comandante marittimo».

     3. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 534:

     1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «disposizioni attuative» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «disposizioni attuative» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,»;

     b) all'articolo 556:

     1) al comma 1, le parole: «all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento,»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «n. 133» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

     c) l'articolo 557 è abrogato;

     d) all'articolo 567, comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse.

     4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1408, comma 2, le parole: «Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1426» sono sostituite dalle seguenti: «parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'articolo 1426»;

     b) l'articolo 1418 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 1418. Parere in materia di ricompense al valor militare

     1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.»;

     c) all'articolo 1426, comma 1, le parole: «parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»;

     d) all'articolo 1431, comma 1, le parole: «sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»;

     e) l'articolo 1445 è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 1445. Ricompense al valore o al merito di Forza armata

     1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalità di cui all'articolo 86 del regolamento.

     2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.»;

     f) all'articolo 1448, il comma 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalità di cui all'articolo 86 del regolamento.»;

     g) all'articolo 1494, comma 1, le parole: «sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,».

     5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: «di regione militare» sono sostituite dalla seguente: «interregionale».

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e disposizioni di coordinamento e finali

     1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2188-quater è inserito il seguente:

 

     «Art. 2188 quinquies. Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale

     1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti dagli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e le procedure fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale.

     2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) nonchè, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

     4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, il Ministro della difesa dà evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

     5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.».

     2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

     3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14, il comma 6 è abrogato;

     b) all'articolo 17, comma 4, le parole: «, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare» sono sostituite dalle seguenti: «e del Consigliere giuridico»;

     c) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «al Consigliere militare,».