§ 27.2.136 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49.
Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:13/03/2013
Numero:49


Sommario
Art. 2.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 3.  Disciplina dei contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo
Art. 5.  Subappalto su richiesta della stazione appaltante
Art. 8.  Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
Art. 10.  Lavori in economia
Art. 11.  Certificato di regolare esecuzione
Art. 12.  Consegna anticipata
Art. 14.  Esecuzione anticipata del contratto
Art. 15.  Provvista di servizi e forniture per il supporto tecnico-logistico
Art. 17.  Verifica di conformità degli aeromobili e prove di controllo militare
Art. 19.  Atti amministrativi di affidamento
Art. 20.  Attestazione di regolare esecuzione


§ 27.2.136 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49.

Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE.

(G.U. 13 maggio 2013, n. 110)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

     Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione recato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

     Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2009, recante la determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonchè dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

     Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;

     Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011, recante le disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;

     Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 4;

     Visto il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante il regolamento che disciplina le attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

     Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 18 maggio 2012;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Capo I

Definizioni e ambito di applicazione

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

     b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

     c) «regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di cui all'articolo 5 del codice;

     d) «regolamento per gli appalti della difesa»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato ai sensi dell'articolo 196 del codice;

     e) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare;

     f) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     g) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dalle Amministrazioni della difesa dell'Italia con uno o più Paesi terzi, o dell'Italia e di uno o più Stati membri con uno o più Paesi terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica;

     h) «autorità di vertice»: il Capo di Stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     i) «operatore economico»: persona fisica o giuridica, o ente pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

     l) «area delle operazioni»: ambito operativo territoriale definito dagli organi di vertice in sede di pianificazione dell'operazione militare all'estero;

     m) «operatore economico localizzato»: operatore economico che, nell'area delle operazioni, dispone di risorse idonee a soddisfare prontamente è adeguatamente le esigenze operative.

     2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica l'articolo 1 del decreto legislativo.

 

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

     1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in economia nel settore della difesa, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice, aventi per oggetto:

     a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

     b) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

     c) lavori e servizi per fini specificatamente militari.

     2. Le autorità di vertice, interforze e di Forza armata, nell'ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei lavori, servizi o forniture, ai fini dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1.

     3. Il presente regolamento disciplina altresì, in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legislativo, i contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

     4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai contratti di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonchè quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico dell'ordinamento militare.

 

     Art. 3. Disciplina dei contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo

     1. I contratti esclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo sono disciplinati dalle norme procedurali specifiche dettate da accordi o intese internazionali conclusi dall'Italia con uno o più Paesi terzi, o dall'Italia e uno o più Stati membri con uno o più Paesi terzi, ovvero da norme procedurali interne a un'organizzazione internazionale, individuate alle lettere a), b) e c) dello stesso comma.

     2. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), del decreto legislativo, l'affidamento dei contratti esclusi ai sensi delle restanti lettere e), f), h), i), l) ed m), nonchè dell'articolo 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, avviene conformemente all'articolo 8, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.

     3. Le esigenze operative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo sono individuate con provvedimento motivato del comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato.

     4. Il comandante del contingente, se dispone dei competenti organi tecnici, può autorizzare l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo. Dei contratti cosi disposti relativi ai lavori è data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno trasmessi anche i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

     5. All'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano nei limiti previsti dall'articolo 253, comma 4, lettera a), del testo unico dell'ordinamento militare.

     6. I contratti di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere eseguiti mediante le procedure in economia, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento per gli appalti della difesa e in particolare, per quanto riguarda i lavori da realizzare all'estero nel quadro di accordi internazionali, dall'articolo 66 del medesimo regolamento, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.

 

Capo II

Subappalto

 

Art. 4. Disciplina del subappalto

     1. Le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in conformità agli avvisi di preinformazione, qualora pubblicati, predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi per settori industriali, per i quali intendono richiedere il subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo. Tali elenchi sono pubblicati nel profilo del committente di ciascuna stazione appaltante entro i successivi quindici giorni, con l'indicazione della forcella di valori, di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo, ai fini della determinazione della quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene chiesto il subappalto.

     2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo è facoltà degli aggiudicatari di ricorrere, altresì, al subappalto entro i limiti previsti ai sensi dell'articolo 118 del codice, da considerarsi quota ulteriore e distinta rispetto a quella subappaltata su richiesta della stazione appaltante ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 5. Subappalto su richiesta della stazione appaltante

     1. Ai fini dell'affidamento del subappalto disciplinato dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo, l'aggiudicatario seleziona i terzi interessati con procedure competitive, ai sensi degli articoli 29 e 30 del medesimo decreto legislativo.

     2. Gli operatori economici interessati all'affidamento dei contratti di cui agli elenchi previsti dai comma l dell'articolo 4, che intendono subappaltare gli stessi sulla base di un accordo quadro, procedono secondo le modalità previste dall'articolo 59, comma 8, lettere a), b), c) e d), del codice e stabiliscono le condizioni necessarie per procedere all'aggiudicazione del singolo subappalto. Quando nell'accordo quadro sono già fissate le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni, essi procedono senza indire un'ulteriore procedura selettiva tra i concorrenti selezionati, pari, ove possibile, almeno a cinque. L'accordo quadro determina l'ordine di priorità per la scelta del subappaltatore a cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione in conformità all'articolo 287, comma 1, del regolamento generale. All'atto della formulazione dell'offerta, il concorrente deve indicare il subappaltatore selezionato e produrre la documentazione relativa all'accordo quadro, per le dovute verifiche.

     3. I procedimenti per la conclusione di ciascun accordo quadro devono avere durata non superiore a sessanta giorni. Per la formulazione delle offerte è stabilito un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni.

     4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo, la stazione appaltante ha facoltà di imporre all'aggiudicatario l'esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte in contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato nell'offerta comprensiva delle attività affidate in subappalto.

 

Capo III

Contratti secretati o eseguibili con particolari misure di sicurezza

 

Art. 6. Segretezza e sicurezza

     1. Con provvedimento motivato dell'autorità all'uopo preposta in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nel Ministero della difesa, sono indicate le opere, i lavori, i servizi e le forniture secretati, ovvero eseguibili con l'adozione di speciali misure di sicurezza. Il medesimo provvedimento indica il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario per l'esecuzione dei contratti.

     2. L'affidamento dei contratti aventi per oggetto opere, lavori, servizi o forniture di cui al comma 1 avviene con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4, del codice.

     3. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento possono essere omesse talune informazioni, ai sensi e nei limiti dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo.

 

Titolo II

CONTRATTI DI LAVORI

 

Capo I

Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

 

Art. 7. Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai lavori da eseguirsi fuori del territorio nazionale si applicano, in quanto non derogate dal presente titolo, le disposizioni di cui al regolamento per gli appalti della difesa in materia di «Interventi realizzati fuori del territorio nazionale», nonchè le disposizioni in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, di cui agli articoli 11 e 12.

     2. Gli interventi relativi a lavori per fini specificatamente militari ovvero direttamente correlati al materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da realizzare fuori del territorio nazionale, possono essere eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 66, comma 2, secondo periodo, del regolamento per gli appalti della difesa, ovvero ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regolamento, qualora effettuati a mezzo di Reparti del Genio militare secondo quanto previsto dall'articolo 196, comma 7, terzo periodo, del codice.

     3. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, la consegna dei lavori o l'avvio della progettazione esecutiva, nel caso di appalti di progettazione ed esecuzione, possono essere disposti subito dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto.

 

     Art. 8. Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

     1. Il comandante del contingente, ovvero l'organo individuato dal Comando sovraordinato, se eventi imprevedibili lo impongono e dispone dei competenti organi tecnici, autorizza, con provvedimento motivato, l'esecuzione degli interventi necessari per assicurare l'operatività delle forze.

     2. Degli interventi di cui al comma 1 è data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno altresì trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

 

Capo II

Lavori sotto la soglia comunitaria

 

Art. 9. Contratti di lavori sotto la soglia comunitaria

     1. Per i contratti di importo inferiore a un milione di euro, è in facoltà della stazione appaltante provvedere all'affidamento secondo le procedure previste dall'articolo 122, comma 7, del codice. A tali procedure, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice.

 

     Art. 10. Lavori in economia

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere eseguiti in economia secondo le modalità di cui agli articoli 65, 66 e 67 del regolamento per gli appalti della difesa, entro i seguenti limiti massimi di importo:

     a) 200.000 euro, per i lavori a mezzo cottimo fiduciario;

     b) 200.000 euro per i lavori in amministrazione diretta;

     c) senza limiti di importo, per i lavori eseguiti a mezzo reparti del Genio militare.

     2. Per i lavori il cui valore è superiore a 80.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i lavori il cui importo è inferiore o uguale a 80.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

 

     Art. 11. Certificato di regolare esecuzione

     1. Per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a forniture di materiale militare fino all'importo di un milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti la soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è in facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

 

     Art. 12. Consegna anticipata

     1. Per le opere non eccedenti l'importo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori.

 

Titolo III

CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI

 

Capo I

Disposizioni particolari in materia di esecuzione contrattuale e verifica di conformità

 

Sezione I

Disposizioni particolari in materia di esecuzione

 

Art. 13. Enti committenti, esecutori e fruitori del contratto

     1. In caso di contratti che soddisfano le esigenze di una o più Forze armate, ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante individua, in conformità con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, uno o più enti committenti, esecutori e fruitori del contratto, i quali, anche fuori del territorio nazionale:

     a) curano l'esecuzione contrattuale secondo le modalità stabilite dai documenti contrattuali;

     b) verificano il regolare svolgimento dei servizi;

     c) effettuano la verifica di conformità;

     d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

     e) svolgono, in modo autonomo, le funzioni che il regolamento generale attribuisce al direttore dell'esecuzione;

     f) svolgono le altre funzioni previste dai documenti contrattuali.

 

     Art. 14. Esecuzione anticipata del contratto

     1. Il responsabile del procedimento può autorizzare, con provvedimento motivato, l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, anche prima della stipula del contratto stesso:

     a) se il contratto ha per oggetto forniture di beni o servizi indicati all'articolo 2 che debbono essere immediatamente consegnati o eseguiti, in ragione della loro stessa natura ovvero del luogo in cui le prestazioni devono essere rese;

     b) nei casi di comprovata urgenza.

     2. Nelle ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata stipula del contratto, tiene conto di quanto già eventualmente predisposto o fornito ai fini del rimborso delle spese ai relativi esecutori o fornitori.

 

     Art. 15. Provvista di servizi e forniture per il supporto tecnico-logistico

     1. Fermo restando il limite dell'importo fissato dal bando o dall'avviso di gara, o in mancanza, dall'atto negoziale, quando non è possibile predeterminare con esattezza la quantità delle prestazioni e dei relativi oneri, i servizi e le forniture per il supporto tecnico - logistico degli organismi della Difesa possono essere approvvigionati mediante contratti a quantità indeterminata.

 

Sezione II

Disposizioni particolari in materia di verifica di conformità

 

Art. 16. Verifica in volo di aeromobili militari con matricola sperimentale

     1. Per le forniture di aeromobili militari dotati di matricola sperimentale, nel giorno fissato per la verifica di conformità, l'esecutore assicura, a suo rischio e spese, presso l'aeroporto indicato dall'Amministrazione o previsto dal contratto, la presenza dell'aeromobile completo in ogni sua parte e pronto per l'inizio delle prove generali di verifica in volo, nonchè di un proprio pilota.

     2. L'esecutore risponde degli eventuali danni occorsi in occasione delle prove di verifica di cui al comma 1.

     3. In caso di esito non favorevole delle prove di cui al comma 1, l'esecutore ritira l'aeromobile a sue spese entro il termine fissato dall'Amministrazione.

     4. In caso di aeromobili provenienti da precedente assegnazione di matricola militare, l'esecutore provvede a dotare gli aeromobili degli strumenti occorrenti per l'esecuzione delle prove di cui al comma 1.

 

     Art. 17. Verifica di conformità degli aeromobili e prove di controllo militare

     1. Anche in caso di esito favorevole della verifica di conformità, l'organo di verifica può prevedere una ulteriore prova di controllo militare sugli aeromobili, prima dell'accettazione, volta ad accertare il perfetto funzionamento degli apparati e delle loro parti nonchè la piena rispondenza alle prescrizioni contrattuali di tutte le installazioni di bordo.

     2. La decisione dell'organo di verifica in ordine alla esecuzione o meno della prova di cui al comma l è annotata in calce ai verbali di verifica.

     3. In caso di esito non favorevole della prova di cui al comma 1, l'organo di verifica può sospendere l'accettazione dell'aeromobile. L'accettazione può essere rifiutata se, in una seconda prova di controllo, risultano confermati gli inconvenienti riscontrati in occasione della prima.

     4. Se è presente idonea professionalità nell'ambito dell'organo di verifica, essa, ai fini dell'espletamento delle prove in volo, può far parte dell'equipaggio come osservatore ovvero come pilota.

 

Capo II

Acquisizione di beni e servizi in economia

 

Art. 18. Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia e limiti di spesa

     1. Ferme restando le modalità e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, nei limiti di importo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, è possibile acquisire in economia le seguenti tipologie di beni e servizi:

     a) corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;

     b) beni e servizi necessari ad assicurare le attività operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti e ai connessi servizi di supporto tecnico-logistico;

     c) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare;

     d) beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni; per il funzionamento dei laboratori, delle officine per la riparazione dei mezzi terrestri, navali e aerospaziali, degli impianti e delle apparecchiature a bordo e a terra;

     e) beni e servizi necessari per il funzionamento dei reparti di campagna, dei servizi sulle navi e sugli aeromobili, nonchè per i rifornimenti dei reparti, navi e aeromobili militari all'estero e delle unità navali dislocate in località distanti da apprestamenti logistici navali;

     f) beni e servizi necessari per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, o delle unità assimilabili;

     g) beni e servizi necessari per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni;

     h) beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio, nonchè i servizi relativi alla leva, all'arruolamento e al reclutamento, nonchè per la locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali e aeronautici;

     i) servizi di architettura e di ingegneria funzionali alle attività disciplinate dal presente regolamento.

     2. Ferme restando le modalità e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, è altresì, consentito, in presenza di ragioni d'urgenza connesse a esigenze operative che rendano incompatibile lo svolgimento delle normali procedure con la salvaguardia dei requisiti di snellezza e celerità richiesti, l'affidamento diretto, fino a un importo di 80.000 euro, da parte del responsabile del procedimento. La necessità e l'urgenza devono risultare da atto motivato del comandante del contingente che dispone l'acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 o del responsabile dell'ente che la pone in essere.

 

     Art. 19. Atti amministrativi di affidamento

     1. Il capo del servizio amministrativo, ovvero il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, emette apposito atto dispositivo per la successiva acquisizione, che è perfezionata:

     a) se l'importo della spesa non supera l'ammontare di 80.000 euro, mediante lettera di ordinazione;

     b) negli altri casi, mediante atto negoziale da stipulare nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice.

 

     Art. 20. Attestazione di regolare esecuzione

     1. Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il certificato di verifica di conformità è sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013  Registro n. 3 Difesa, foglio n. 145