§ 1.6.142 - L.R. 24 marzo 2014, n. 8.
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:24/03/2014
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Liberi Consorzi comunali
Art. 2.  Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi
Art. 3.  Organi dei liberi Consorzi
Art. 4.  Assemblea del libero Consorzio
Art. 5.  Presidente del libero Consorzio
Art. 6.  Giunta del libero Consorzio
Art. 7.  Città metropolitane
Art. 8.  Organi delle Città metropolitane
Art. 9.  Norme per il distacco e l'adesione alle Città metropolitane
Art. 10.  Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane
Art. 11.  Soppressione di enti
Art. 12. 1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero [...]
Art. 13.  Norme transitorie
Art. 14.  Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 1.6.142 - L.R. 24 marzo 2014, n. 8.

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

(G.U.R. 28 marzo 2014, n. 13)

 

CAPO I

LIBERI CONSORZI COMUNALI

 

Art. 1. Liberi Consorzi comunali

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi Consorzi , che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di 'liberi Consorzi comunali'.

 

2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale.

 

3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2.

 

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

 

5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell' ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

 

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

 

7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali.

 

8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali.

 

     Art. 2. Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;

b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio.

 

2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.

 

3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.

 

4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

 

5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

 

6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo.

 

7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

 

     Art. 3. Organi dei liberi Consorzi

1. Sono organi dei liberi Consorzi:

a) l'Assemblea del libero Consorzio;

b) il Presidente del libero Consorzio;

c) la Giunta del libero Consorzio.

 

2. Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio.

 

3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

 

4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.

 

     Art. 4. Assemblea del libero Consorzio

1. L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero Consorzio.

 

2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

 

3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 5. Presidente del libero Consorzio

1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio.

 

2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.

 

3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e

 

presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio

 

4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica. 6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

 

7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato.

 

8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea.

 

9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

 

     Art. 6. Giunta del libero Consorzio

1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.

 

2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.

 

3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio.

 

CAPO II

CITTA' METROPOLITANE

 

     Art. 7. Città metropolitane

1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

 

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.

 

     Art. 8. Organi delle Città metropolitane

1. Sono organi delle Città metropolitane:

a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;

b) il Sindaco metropolitano;

c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

 

2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana.

 

3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.

 

4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

 

     Art. 9. Norme per il distacco e l'adesione alle Città metropolitane

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.

 

2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

 

3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 10. Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.

 

2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordina-mento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.

 

     Art. 11. Soppressione di enti

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

 

2. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

 

3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12.

1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.

 

2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 13. Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni [1].

 

2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 14. Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

1. La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatorie ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2014, n. 26.