§ 1.6.143 - L.R. 20 novembre 2014, n. 26.
Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:20/11/2014
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8
Art. 2.  Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.6.143 - L.R. 20 novembre 2014, n. 26.

Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali.

(G.U.R. 21 novembre 2014, n. 49)

 

Art. 1. Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 le parole ‘non oltre il 31 ottobre 2014’ sono sostituite con le parole ‘non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali

1. All’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 55, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

‘5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale.

5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’Amministrazione regionale.’;

b) all’articolo 145, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

‘5 bis. Gli incarichi di commissario straordinario di cui al presente articolo non possono essere conferiti, a pena di nullità, a soggetti titolari di altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale.

5 ter. Non costituisce causa di inconferibilità ai sensi del comma 5 bis la titolarità di incarichi dirigenziali all’interno dell’Amministrazione regionale.’.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.