§ 1.3.68 - L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.
Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:04/01/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta regionale
Art. 3.  Gratuità della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in organismi. Indennità di missione per i componenti del governo
Art. 4.  Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e degli assessori regionali
Art. 5.  Sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori parlamentari
Art. 6.  Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento
Art. 7.  Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale
Art. 8.  Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere
Art. 8 bis.  Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari
Art. 8 ter.  Rimborso spese per contratti di lavoro
Art. 8 quater.  Adeguamento importi spese personale
Art. 9.  Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari
Art. 10.  Soppressione dell'assegno di solidarietà ed istituzione dell'assegno di fine mandato
Art. 11.  Sistema previdenziale dei deputati regionali
Art. 12.  Contenimento della spesa di funzionamento e per il personale dell'Assemblea
Art. 13.  Decorrenza
Art. 14.  Norma finale


§ 1.3.68 - L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.

(G.U.R. 17 gennaio 2014, n. 3)

 

Art. 1. Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad introdurre nell'ordinamento regionale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale della Regione siciliana e dalle relative norme di attuazione, misure in materia di controllo, razionalizzazione e contenimento della spesa relativa ai costi della politica e dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 2. Trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta regionale

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, si applicano nei limiti dell'importo di 11.100 euro lordi mensili.

2. Si procede all'adeguamento dell'importo di indennità e diaria spettante ai deputati regionali secondo la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

3. Con apposita disciplina adottata dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, sono individuate le cariche interne alle quali attribuire un'indennità di funzione e sono determinati i relativi importi nel limite massimo di 2.700 euro lordi mensili.

4. L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, è sostituito dal seguente:

'Art. 1. Indennità mensile spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali.

1. Al Presidente della Regione è attribuita un'indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Ai deputati regionali che siano nominati assessori regionali è attribuita un'indennità aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennità di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.'.

 

     Art. 3. Gratuità della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in organismi. Indennità di missione per i componenti del governo

1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di assessore regionale, di deputato regionale, non può prevedere, in favore dei medesimi soggetti, la corresponsione di gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 è sostituito dal seguente

'Art. 2

Rimborsi ed indennità

1. Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana. .

2. Ai deputati regionali che siano nominati assessori regionali è attribuita un'indennità aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennità di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.'.

 

     Art. 4. Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e degli assessori regionali

1. Alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole 'le quote di partecipazione a società', sono inserite le seguenti: 'la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;';

b) all'articolo 1 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: '2 bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo';

c) all'articolo 8, primo comma, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente punto: '5 bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5.';

d) all'articolo 8, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: '1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo.';

e) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: 'Art. 8 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo.'.

 

     Art. 5. Sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori parlamentari

1. In caso di assenza ingiustificata dei deputati alle sedute dell'Aula o delle commissioni parlamentari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo dell'indennità spettante. La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono disciplinate dai competenti organi dell' Assemblea regionale siciliana secondo le norme del proprio Regolamento interno.

2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli Assessori regionali alle sedute dell'Assemblea regionale siciliana o delle commissioni parlamentari, alle quali debbano partecipare in rappresentanza del Governo, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma la Presidenza della Regione adotta i conseguenti provvedimenti.

 

     Art. 6. Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assicura agli stessi:

a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il personale, da destinare alle spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nell'importo massimo ottenuto dalla somma tra l'importo di euro cinquemila moltiplicato per il numero dei deputati regionali, e l'importo di euro 0,05 moltiplicato per la popolazione residente nella Regione rilevata in base all'ultimo censimento ufficiale. L'importo complessivo del contributo è ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti;

b) una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei Gruppi stessi.

1-bis. Restano a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana le spese relative ai consumi di energia elettrica ed acqua nonché le spese per i servizi di pulizia dei locali assegnati ai gruppi [1].

2. È esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici.

 

     Art. 7. Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale [2]

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun Gruppo parlamentare un contributo per le spese di ciascuna unità di personale individuata e contrattualizzata dallo stesso Gruppo tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana n. 563 del 28 settembre 2022 e successivi aggiornamenti nella misura di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis. L'importo in questione è rivalutato applicando l'indice "retribuzione contrattuale per dipendente" elaborato dall'istituto nazionale di statistica, secondo i criteri stabiliti dalla normativa interna dell'Assemblea regionale siciliana [3].

1-bis. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con Gruppi parlamentari, sia nel corso della legislatura in cui è disposto l'inserimento nell'elenco sia nel corso della legislatura immediatamente precedente;

b) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso le Segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza;

c) limitatamente alla XVII legislatura, titolarità di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 8-ter in essere alla data del 31 marzo 2021, a condizione che gli stessi soggetti abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i Gruppi parlamentari secondo la disciplina di cui all'articolo 7 previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2018 [4].

1-ter. L'integrazione di cui al comma 1-bis è effettuata in misura pari alle vacanze che si verifichino a seguito di cancellazione, per pensionamento o altra causa, di soggetti dell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del 20 febbraio 2013, n. 46 così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni [5].

1-quater. [Per i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 ai sensi del comma 1-bis, il contributo di cui predetto comma 1 può essere erogato a decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui ne è disposto l'inserimento] [6].

 

     Art. 7. Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale [7]

1. Fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i contratti che dispongono il transito dei soggetti contrattualizzati da un Gruppo parlamentare all'altro, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente.

 

     Art. 8. Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere [8]

1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno della Assemblea regionale siciliana.

1-bis. Per la legislatura in corso sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle previsioni e nei limiti fissati dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana. È ammessa la sostituzione dei collaboratori in corso di legislatura nonché la modifica dei contratti e la stipula di nuovi contratti di collaborazione, fino a concorrenza del limite di spesa previsto dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana per ciascun deputato, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro [9].

 

     Art. 8 bis. Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari [10]

1. I contributi erogati dall'Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti e dalle proprie disposizioni interne in materia, sono comprensivi degli oneri contrattuali, previdenziali e fiscali, inclusi gli oneri finanziari diretti e riflessi, ad esclusione di quelli relativi al pagamento dell'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa fronte con le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento [11].

2. L'Assemblea regionale siciliana è autorizzata ad implementare, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, i contributi erogati nella XVIII legislatura legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo al 50 per cento dell'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per la XVIII legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 7 [12].

 

     Art. 8 ter. Rimborso spese per contratti di lavoro [13]

1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 8, aumentando il relativo capitolo del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana del 65 per cento dell'importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nell'Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, pari ad 38.071,43 euro, moltiplicato per il numero dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione.

1-bis. Il singolo deputato, con istanza a firma congiunta con il proprio capogruppo, può richiedere che fino al 65 per cento dell'importo di 58.571,44 euro, pari ad 38.071,43 euro, di cui al comma 1, spettante annualmente al deputato, sia trasferito al Gruppo parlamentare di appartenenza per la contrattualizzazione da parte dello stesso Gruppo di unità di personale non rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 7.

 

     Art. 8 ter. Rimborso spese per contratti di lavoro [14]

1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione.

 

     Art. 8 quater. Adeguamento importi spese personale [15]

     1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, può aggiornare gli importi di cui agli articoli 7 e 8-ter in adeguamento ad eventuali modifiche stabilite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

 

     Art. 9. Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari

1. La Regione adegua il proprio ordinamento alle previsioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di modalità di adozione e redazione dei rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari, controllo della Corte dei conti, applicando il relativo sistema sanzionatorio.

2. A tal fine, nel rispetto dei principi recati dalla citata disciplina, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento interno, adotta le disposizioni necessarie per consentirne l'applicazione a decorrere dai rendiconti riferiti all'esercizio finanziario 2013.

 

     Art. 10. Soppressione dell'assegno di solidarietà ed istituzione dell'assegno di fine mandato

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adotta, con effetto dall'1 gennaio 2014, apposita disciplina per il trattamento di fine mandato dei deputati regionali nel rispetto del modello di virtuosità individuato dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre del 2012.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà prevedere in particolare:

a) che l'assegno di fine mandato non possa eccedere l'importo di una mensilità lorda per anno di mandato;

b) [che l'assegno di fine mandato non possa essere erogato per più di dieci anni di mandato anche non consecutivi, computati a decorrere dall'1 gennaio 2014] [16];

c) l'importo percentuale della corrispondente trattenuta da operare a carico dell'indennità mensile lorda dei deputati nella misura dell'1 per cento.

3. Con le modalità di cui al comma 1 è disposta, a decorrere dal 31 dicembre 2013, l'abrogazione dell'assegno di solidarietà erogato ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate le modalità e i termini per la liquidazione degli importi maturati.

 

     Art. 11. Sistema previdenziale dei deputati regionali

1. Ai deputati regionali continua ad applicarsi il trattamento previdenziale vigente basato sul sistema contributivo, adottato dall'Assemblea regionale siciliana secondo le disposizioni del Regolamento interno.

2. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le disposizioni del Regolamento interno, disciplina i casi di esclusione o sospensione dall'erogazione dei vitalizi, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

 

     Art. 12. Contenimento della spesa di funzionamento e per il personale dell'Assemblea

1. Nel rispetto del principio statutario di autonomia, l'Assemblea regionale siciliana concorre al contenimento della spesa adottando, secondo le norme del proprio Regolamento, i provvedimenti idonei a:

a) realizzare una riduzione, rispetto ai corrispondenti importi del proprio bilancio di previsione per l'anno 2013, della spesa complessiva destinata al proprio funzionamento, al personale ed all'utilizzazione di soggetti esterni che a vario titolo prestino servizio per l'Assemblea regionale siciliana o per i suoi organi, in misura complessiva non inferiore al 10 per cento nel triennio 2014, 2015 e 2016;

b) introdurre misure di razionalizzazione ed efficienza dell'organizzazione interna, anche mediante la riduzione della pianta organica del personale dipendente, che consentano di realizzare un ulteriore contenimento strutturale del proprio fabbisogno finanziario;

c) prevedere adeguati strumenti di controllo interno della spesa attraverso il potenziamento delle procedure interne.

 

     Art. 13. Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014.

 

     Art. 14. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo sostituito dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[3] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[6] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 e soppresso dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[7] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[8] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 76 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[9] Comma aggiunto dall'art. 75 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così modificato dall'art. 72 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[10] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 30.

[11] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma già modificato dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[13] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8 e così modificato dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[14] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[15] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Lettera abrogata dall'art. 57 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.