§ 1.3.70 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:28/12/2015
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 1.3.70 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.

(G.U.R. 8 gennaio 2016, n. 1)

 

Art. 1. Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"Art. 8 bis. Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari

1. I contributi erogati dall'Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti e dalle proprie disposizioni interne in materia, sono comprensivi degli oneri contrattuali, previdenziali e fiscali, inclusi gli oneri finanziari diretti e riflessi, ad esclusione di quelli relativi al pagamento dell'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa fronte con le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento.

2. L'Assemblea regionale siciliana è autorizzata ad implementare, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, i contributi erogati nella XVI legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per la XVI legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.