§ 27.4.228 - D.L. 15 ottobre 2013, n. 120.
Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:15/10/2013
Numero:120


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di immigrazione
Art. 2.  Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali
Art. 2 bis.  (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione).
Art. 3.  Disposizioni finanziarie
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 27.4.228 - D.L. 15 ottobre 2013, n. 120. [1]

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione.

(G.U. 15 ottobre 2013, n. 242 - S.O. n. 70)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di immigrazione

     1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.

     2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonchè di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa [2].

     2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 [3].

     3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

     4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:

     a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo;

     b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109;

     c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati [4].

     4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma" [5].

 

     Art. 2. Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali

     1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i restanti 120 milioni di euro ripartiti tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto [6].

     2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

     3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise [7].

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [8].

     4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito alla regione Molise, all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15 milioni di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno" [9].

     4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresì attribuite, previa quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti:

     a) quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 maggio 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, rese disponibili mediante riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo anno per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

     b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali [10].

     4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [11].

     4-quinquies. La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore positivo di mercato che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, può essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all'estinzione anticipata del debito dell'ente medesimo, anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 [12].

     5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.

     2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.» [13];

     b) al comma 4-bis le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2013 e 2014" [14].

     6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.» [15].

     7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     "La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.";

     b) all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

     "10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonchè ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo." [16];

     c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:

     "All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisceformale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia." [17].

     8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il termine del 15 ottobre 2013, è prorogato al 4 novembre 2013 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio è ridotto a 7 giorni [18].

     8-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro [19].

 

     Art. 2 bis. (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). [20]

     1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B, in modo da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 595 milioni di euro per il medesimo anno [21].

     2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

     3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1 è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

     4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente decreto.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A

 

 

Tabella B [22]

(Articolo 3, comma 1)

 

Dotazioni finaziarie di competenza e cassa accantonate e rese indisponibili

(milioni di Euro)

 

 

2013

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

704,8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

23,0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

3,4

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

10,5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

17,2

MINISTERO DELL'INTERNO

37,4

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

3,3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

50,7

MINISTERO DELLA DIFESA

130,2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

2,5

MINISTERO DELLA SALUTE

2,3

Totale

985,3

 

 

 

 

 

Decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate al riequilibrio della finanza pubblica in conformità ai parametri fissati dall'Unione europea, nonchè di introdurre ulteriori misure in materia di finanza locale;

     Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di immigrazione;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni in materia di immigrazione

     1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.

     2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

     4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:

     a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo;

     b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109;

     c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

Art. 2. Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali

     1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto.

     2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

     3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento.

     2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti.»;

     b) al comma 4-bis le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2013 e 2014" [23].

     6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.».

     7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     "La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.";

     b) all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

     "10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonchè ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.";

     c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:

     "All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili , entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente, ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.".

     8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, il termine del 15 ottobre 2013, è prorogato al 4 novembre 2013 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio è ridotto a 7 giorni.

 

Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 590 milioni di euro per il medesimo anno.

     2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

     3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1 è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

     4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente decreto.

 

Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Tabella A

 

 

Tabella B - (Articolo 3, comma 1)

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 dicembre 2013, n. 137.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione.

[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[14] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 19 dicembre 2013, n. 297.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Articolo inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 24 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Tabella così modificata dalla L. di conversione.

[23] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 13 dicembre 2013, n. 292.