§ 5.14.119 - L.R. 15 novembre 2013, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:15/11/2013
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2012)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 2/2012)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 2/2012)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 2/2012)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 2/2012)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 2/2012)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 2/2012)
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 2/2012)
Art. 10.  (Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 2/2012)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 28 della l.r. 2/2012)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 5.14.119 - L.R. 15 novembre 2013, n. 7. [1]

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche

(B.U. 21 novembre 2013, n. 96)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”)

1. All’articolo 2 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dopo la parola: “seconde” sono inserite le seguenti: “e di film difficili,”;

b) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: “sostenere le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento all’attività di produzione” sono inserite le seguenti: “e di distribuzione, garantendo in particolare un’equa e proporzionata ripartizione delle risorse finanziarie a tal fine erogate”;

c) alla lettera h) del comma 2 dopo le parole: “nel settore,” sono inserite le seguenti: “anche in collaborazione con le associazioni e le imprese interessate,”;

d) alla lettera h) del comma 2 dopo le parole: “in relazione” sono inserite le seguenti: “con le scuole di ogni ordine e grado,”;

e) dopo la lettera h) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“h bis) promuovere azioni positive volte al contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva e informatica e alla salvaguardia del diritto d’autore;

h ter) incentivare l’impiego di tecnologie innovative per la produzione e post produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate a basso costo;

h quater) sostenere lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e incentivare la modernizzazione del settore, quale rilevante strumento sia per lo sviluppo socio-economico e la crescita della competitività del settore sia per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi linguaggi di espressione artistica, culturale e di comunicazione sociale;

h quinquies) promuovere azioni formative e di apprendistato per i nuovi mestieri digitali del cinema previsti dalla normativa vigente.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c bis) “cineturismo”: l’attività che pone l’attenzione su quanto la produzione cinematografica e audiovisiva possa incidere sulla promozione turistica, industriale e culturale oltre a favorire la crescita economica del territorio regionale;”;

b) alla lettera h) dopo le parole: “per il cinema e la televisione” sono aggiunte le seguenti: “e la rete internet”;

c) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“h bis) “documentario di creazione per il cinema e la televisione a basso costo”: il documentario realizzato con un budget non superiore a 100 mila euro;”;

d) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i bis) “opera a basso impatto ambientale”: il film o l’opera che, nel rispetto della cultura di eco sostenibilità ambientale, applichi a tutti i processi della filiera il controllo dei consumi energetici, la razionalizzazione dei rifiuti e dei materiali di consumo sul trasporto delle persone e delle merci, la riduzione nell’utilizzo di materiali chimici e inquinanti, l’adozione di modelli distributivi a basso impatto ambientale, la compensazione con attività alternative a favore dell’ambiente;”;

e) alla lettera j) le parole: “il serial, la soap opera o telenovela” sono sostituite dalle seguenti: “la lunga serie”;

f) alla lettera k) le parole: “500 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “800 mila euro”;

g) alla lettera n) dopo le parole: “e seconda” sono aggiunte le seguenti: “dell’autore”;

h) dopo la lettera n) è inserita la seguente:

“n bis) “opera prima e seconda della casa di produzione”: il film di lungometraggio la cui produzione è realizzata da una casa di produzione che abbia realizzato al massimo due opere dalla sua costituzione;”;

i) dopo la lettera o) è inserita la seguente:

“o bis) “film difficile”: le opere di lungometraggio prime e seconde, i film a contenuto documentaristico, i cortometraggi e i film culturali, con gravi difficoltà di accesso al finanziamento e a un vasto pubblico secondo la normativa vigente in materia; il sostegno ai film difficili, nei limiti delle disponibilità finanziarie, non può comunque essere prevalente rispetto al complesso degli interventi regionali destinati alle produzioni audiovisive;”;

l) alla lettera q) le parole: “in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua” sono soppresse;

m) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

“r bis) “sala d’essai”: sala cinematografica il cui gestore, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d’essai per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. Almeno la metà dei giorni di programmazione d’essai deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell’Unione europea;

r ter) “film d’essai”: il film italiano o straniero espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali;”;

n) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

“aa) “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva, che non siano controllati o collegati ad emittenti, anche analogiche, e che non cedano in perpetuo tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o audiovisiva ovvero non concedano in licenza i medesimi per un periodo superiore a quindici anni ad emittenti tv che trasmettano anche tramite segnale analogico;”;

o) dopo la lettera ee) sono aggiunte le seguenti:
“ee bis) “lungometraggio in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale”: opera prodotta in compartecipazione tra diversi paesi dove l’Italia ha una quota minoritaria di partecipazione e che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno quattordici giorni effettivi di riprese nel territorio regionale;

b) la post produzione realizzata su territorio regionale con l’impiego di imprese e/o laboratori aventi sede legale nella regione Lazio;

c) una quota, non inferiore al 30 per cento, della troupe composta da professionisti residenti nella regione Lazio;

ee ter) “associazione culturale”: le associazioni di cultura cinematografica, senza finalità di lucro, che operano prevalentemente nel campo della promozione e formazione del pubblico e nella produzione a basso costo di audiovisivi aventi finalità didattiche, educative e culturali.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 2/2012)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 2/2012 è sostituito dai seguenti:

“1. La Regione, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;

b) approva il documento programmatico triennale di cui all’articolo 7;

c) approva il programma operativo annuale di cui all’articolo 8;

d) disciplina l’esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2004 e successive modifiche;

e) autorizza la realizzazione e l’esercizio delle sale ed arene cinematografiche di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b);

f) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo e all’impiego nelle riprese cinematografiche dei teatri di posa, riconoscendone la loro importanza sia sotto il profilo storico che economico.

1 bis. La Regione anche in collaborazione con Film Commission esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo;

b) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno, in particolare:

1) di rassegne, mostre e festival del cinema e dell’audiovisivo, in quanto forme di espressione artistica e culturale educative;

2) di opere dell’ingegno, quali la scrittura di sceneggiature, con riferimento alla fase di sviluppo di prodotti cinematografici e audiovisivi di interesse regionale e commissionati per la produzione;

3) della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione e del materiale cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l’istituzione di una apposita mediateca regionale, con eventuali articolazioni territoriali e promuovendo la messa in rete di tutte le teche regionali pubbliche e private per un utilizzo territoriale;

4) dell’attività dei produttori indipendenti;

c) promuove e sostiene, in concorso con le province, Roma capitale, i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta didattica, finalizzati, tra l’altro, alla conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, dell’audiovisivo e dei nuovi media, alla sensibilizzazione, alla formazione e allo sviluppo di una capacità critica dello spettatore, in particolare di quello giovane.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 2/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2012 le parole: “, si attiene,” sono sostituite dalle seguenti: “. In particolare si conforma,” .

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 2/2012)

1. Al comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 2/2012 le parole: “del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo di cui all’articolo 11,” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente in materia di cinema e di audiovisivo,”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 2/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: “sentite” è sostituita dalla seguente: “sentita”;

b) dopo le parole: “in materia di cultura” sono inserite le seguenti: “, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo”;

c) le parole: “e la Consulta regionale di cui all’articolo 23” sono soppresse.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 2/2012)

1. All’articolo 8 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “da parte del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo di cui all’articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “da parte della direzione regionale compente per materia” ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il programma è approvato, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello a cui si riferisce, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo.”;

c) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 2/2012)

1. All’articolo 9 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo il numero 3) della lettera a) è inserito il seguente: “3 bis) film difficili;”;

2) dopo il numero 7) della lettera a) è inserito il seguente: “7 bis) “a basso impatto ambientale;”;

3) dopo il numero 10) della lettera a) sono inseriti i seguenti:“10 bis) web series prodotte da produttori indipendenti;

10 ter) lungometraggi in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale;”;

4) il numero 12) della lettera a) è sostituito dal seguente: “12) “prima e seconda della casa di produzione;”;

5) alla lettera b) le parole: “all’utilizzo di location e teatri di posa regionali” sono sostituite dalle seguenti: “alla valorizzazione, all’utilizzo e alla messa a sistema, all’interno della filiera produttiva, dei teatri di posa e delle location regionali”;

6) dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b bis) concessione di agevolazioni e servizi di assistenza tecnico-amministrativa per la nascita e lo sviluppo di consorzi e reti di piccole e micro imprese impegnate nella produzione, distribuzione ed esercizio;”;

7) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) concessione, agli esercenti cinematografici di contributi diretti a favorire la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche, con particolare riferimento alle definizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), h bis), k) e o bis), a stimolare il coinvolgimento degli attori e dei registi nella presentazione dei film durante gli eventi della Film Commission e a promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale e di film difficile;”;

8) dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c bis) per le tipologie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), h bis), k) e o bis) è altresì favorita la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche;”;

9) alla lettera f) dopo la parola: “finanziamento” sono aggiunte le seguenti: “e prevedendo altresì meccanismi di partecipazione delle imprese e delle organizzazioni del settore nella fase di programmazione di fondi dell’Unione europea”;

10) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di produttori indipendenti che incoraggino l’impiego di processi a basso impatto ambientale nella produzione e distribuzione delle opere”;

 

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le richieste di erogazione nonché i provvedimenti di erogazione dei contributi, finanziamenti ed in genere di tutti gli interventi di cui al comma 1 devono essere comunicati con la massima tempestività ed evidenza su una sezione dedicata del sito internet della Regione e accessibile a tutti i cittadini.

2 ter. Il richiedente dovrà rendere autocertificazione di non trovarsi personalmente e, in caso di persona giuridica, che tutti i soci della stessa, non si trovino nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale per i dirigenti pubblici, gli eletti negli organi rappresentativi degli enti locali e dei componenti gli organi di indirizzo politico.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 2/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 2/2012 la parola: “disciplina” è sostituita dalle seguenti: “promuove e sostiene tramite, ogni forma di contributo o finanziamento o agevolazione”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 2/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. Non possono beneficiare dei contributi, finanziamenti o agevolazioni di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari e le società di persone o di capitali che svolgano, in maniera prevalente seppure non esclusiva, l’attività di emittente televisiva, anche analogica, su qualsiasi piattaforma di trasmissione indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni.”.

 

     Art. 10. (Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 2/2012)

1. Dopo l’articolo 24 della l.r.2/2012 è inserito il seguente:

“Art. 24 bis. (Partecipazione della Regione alla “Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”)

1. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, partecipa alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di seguito denominata Fondazione, concorrendo in particolare, alle seguenti finalità, già previste nello Statuto della Fondazione:

a) incentivare le imprese nazionali e straniere del settore audiovisivo ad investire e produrre a Roma e nel territorio regionale;

b) realizzare azioni volte a stimolare le produzioni cofinanziate con fondi regionali a coinvolgere gli attori e i registi nella promozione dei film;

c) promuovere unitariamente l’immagine di Roma e del Lazio attraverso il cinema e l’audiovisivo, considerati come strumento per la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione garantisce con la propria presenza nel territorio di Roma e del Lazio la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;

b) promuovere attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;

c) partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;

d) realizzare database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;

e) fornire assistenza e consulenza alle società di produzione, anche preventivamente rispetto alle riprese, per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all’utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

f) instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell’ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l’attività delle società di produzione;

g) elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio. 3. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il consiglio di amministrazione sia composto nel rispetto dell’articolo 22, comma 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;

b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

4. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione ed alla successiva indicazione, in sede di assemblea della Fondazione stessa, dei rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, negli organi esecutivi. Tali rappresentanti sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.”.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 comma 2, della l.r. 2/2012 sono abrogati.

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 28 della l.r. 2/2012)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente:

“1 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 24 bis si provvede, per l’esercizio finanziario 2013, mediante le risorse del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” per euro 100 mila e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per euro 300 mila nell’ambito dello stanziamento dello stesso programma della medesima missione, preordinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e relativa legge di bilancio 2014 e pluriennale 2015-2016.”.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 2 luglio 2020, n. 5.