§ 42.2.245 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73.
Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:16/04/2013
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Riordino degli Enti Parco
Art. 2.  Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso
Art. 3.  Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
Art. 4.  Norme transitorie


§ 42.2.245 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73.

Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 26 giugno 2013, n. 148)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e successive modificazioni;

     Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni;

     Visti la legge 21 ottobre 1950, n. 991, di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1994, di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina del predetto Ente;

     Vista la legge 24 aprile 1935, n. 740, recante costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

     Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonchè il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ora denominato Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2011; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri;

     Visto l'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 recante Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, tra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, prevede - tramite l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi delineati dalle lettere da a) ad h) del medesimo comma 634 - il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonchè di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;

     Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2 della già citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, può trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato sub lettera d), relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali;

     Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in conformità al sopra delineato criterio direttivo;

     Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;

     Visto l'articolo 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

     Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012;

     Acquisiti i pareri favorevoli della 13° Commissione permanente del Senato della Repubblica espresso nella seduta del 18 dicembre 2012 e della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 22 gennaio 2013;

     Ritenuto necessario, nonostante il diverso orientamento espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, mantenere la previsione, nell'ambito del Consiglio direttivo degli Enti parco, di un componente designato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, aumentando, di riflesso, il numero dei componenti designati dalla Comunità del parco, al fine di rispettare comunque il rapporto di proporzione fra la componente statale e quella non statale verso il quale le predette Commissioni hanno mostrato preferenza;

     Considerato altresì che con l'operazione di riordino dei Consigli direttivi compiuta attraverso il presente decreto non si è inteso innovare nelle attribuzioni già intestate dalla normativa previgente agli enti territoriali, si continua a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, per un verso, e si è ritenuto ultroneo, per altro verso, il recepimento della condizione, inserita in ambedue i pareri delle Commissioni parlamentari, tesa a ribadire la riserva allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del potere di nomina, naturalmente secondo le modalità previste dalla normativa previgente rispettivamente applicabile a ciascuno di essi, dei Presidenti degli Enti parco di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 marzo 2013;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riordino degli Enti Parco

     1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

     a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

     b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

     e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

     2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole: "cinque componenti" sono sostituite dalle parole: "tre componenti".

     3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.".

     4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.".

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza.

 

     Art. 2. Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

     1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.

 

     Art. 3. Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

     1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, è composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco.».

 

     Art. 4. Norme transitorie

     1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

     2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 6, foglio n. 240