§ 5.5.6 - L. 24 aprile 1935, n. 740.
Costituzione del "Parco nazionale dello Stelvio".


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:24/04/1935
Numero:740


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del [...]
Art. 2.      La gestione tecnica ed amministrativa del "Parco nazionale dello Stelvio" è affidata alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.
Art. 3.      L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i [...]
Art. 4.      Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al [...]
Art. 5.      Fermo restando quanto è disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio del Parco - agli effetti di cui all'art. 1 - sono vietati:
Art. 6.      Per le violazioni ai divieti stabiliti dall'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a L. 3000, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze [...]
Art. 7.      Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente è ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.
Art. 8.      E' istituita una Commissione denominata "Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio", la quale formulerà proposte sulle attività di carattere scientifico attinenti alla flora, [...]
Art. 9.      La Commissione di cui all'articolo precedente sarà nominata con decreto Reale e sarà costituita:
Art. 10.      La Commissione si riunirà a Roma dietro invito che, di volta in volta, sarà emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Art. 11.      Alle spese occorrenti per il "Parco nazionale dello Stelvio" sarà provveduto:
Art. 12.      Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.


§ 5.5.6 - L. 24 aprile 1935, n. 740.

Costituzione del "Parco nazionale dello Stelvio".

(G.U. 3 giugno 1935, n. 129).

 

Art. 1.

     Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio delimitato in rosso nell'annessa carta topografica, comprendente i gruppi montani dell'Ortles e Cevedale e che confina: a nord con l'Adige; a est con il Monte Marco ed il passo di Rabbi; a sud con il Monte Sole, Peio ed il Corno dei Tre Signori; e ad ovest con la strada dello Stelvio ed il confine svizzero fino a Pontevilla, è dichiarato "Parco nazionale dello Stelvio".

 

     Art. 2.

     La gestione tecnica ed amministrativa del "Parco nazionale dello Stelvio" è affidata alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.

     Il servizio di sorveglianza è affidato alla Milizia forestale.

 

     Art. 3.

     L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.

     Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112, 113 e 114 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 4.

     Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.

     Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati od assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 5.

     Fermo restando quanto è disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio del Parco - agli effetti di cui all'art. 1 - sono vietati:

     a) manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

     b) dei tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

     c) del pascolo non autorizzato come sopra;

     d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra.

 

     Art. 6.

     Per le violazioni ai divieti stabiliti dall'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a L. 3000, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.

 

     Art. 7.

     Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente è ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.

 

     Art. 8.

     E' istituita una Commissione denominata "Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio", la quale formulerà proposte sulle attività di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalità della sua costituzione.

     Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 9.

     La Commissione di cui all'articolo precedente sarà nominata con decreto Reale e sarà costituita:

     a) da un professore di zoologia, da un professore di botanica, da un ufficiale della Milizia forestale e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

     b) da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

     c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da scegliersi tra i membri del Comitato geologico;

     d) da un rappresentante del Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda;

     e) da un rappresentante del Touring Club Italiano;

     f) da un rappresentante del Club Alpino Italiano;

     g) dai presidi delle Amministrazioni provinciali di Trento, Bolzano e Sondrio;

     h) della Milizia forestale amministratore del Parco.

 

     Art. 10.

     La Commissione si riunirà a Roma dietro invito che, di volta in volta, sarà emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Presidente della Commissione è il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale potrà delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.

     Il vice presidente verrà eletto in seno alla Commissione stessa e durerà in carica due anni.

     Segretario della Commissione è l'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.

     I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.

 

     Art. 11.

     Alle spese occorrenti per il "Parco nazionale dello Stelvio" sarà provveduto:

     a) con la somma di L. 80.000 da iscriversi, a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     b) i contributi dati a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati;

     c) col provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni.

 

     Art. 12.

     Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

 

 

Allegato

(Omissis)