§ 5.2.106 - L.P. 16 maggio 2012, n. 9.
Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/05/2012
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari
Art. 2.  Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di finanziamento degli interventi
Art. 3.  Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge
Art. 4.  Clausola valutativa
Art. 5.  Disposizioni finanziarie
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 5.2.106 - L.P. 16 maggio 2012, n. 9.

Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie

(B.U. 17 maggio 2012, n. 20, staord.)

 

Art. 1. Interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari

1. Per l'anno 2012 è istituito un fondo da destinare ad interventi volti al sostegno del

potere d'acquisto dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà a seguito della situazione di

crisi economico-finanziaria del Paese e della conseguente riduzione dei redditi familiari.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere un contributo ai nuclei familiari

la cui condizione economico-patrimoniale risulta inferiore alla soglia determinata con

deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del

Consiglio provinciale, che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, con esclusione di

quelli aventi i requisiti per accedere all'intervento previsto dall'articolo 35, comma 2,

lettera a), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche

sociali). La deliberazione può disciplinare la determinazione dell'ICEF anche in deroga alle

disposizioni in vigore. La somma è concessa a un solo componente per nucleo familiare e

può essere diversificata, rispetto ai beneficiari, anche in relazione alla composizione del

nucleo familiare e all'eventuale nascita di un figlio verificatasi nell'anno antecedente alla

data di adozione della deliberazione e all'impatto di fattori che hanno determinato la

riduzione del potere d'acquisto.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione

permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, sono

stabiliti condizioni, criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo, comprese le modalità

per l'erogazione del contributo. Le funzioni e i compiti per l'attuazione di quest'articolo

possono essere affidati dalla medesima deliberazione alle agenzie o agli enti strumentali

previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in

materia di governo dell'autonomia del Trentino).

 

     Art. 2. Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di finanziamento degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica in atto promuovendo una sollecita

mobilitazione delle risorse autorizzate in bilancio, la Giunta provinciale può approvare in

via straordinaria piani di interventi, delibere di criteri o altri strumenti di finanziamento di

opere o iniziative, anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa

provinciale, al fine di finanziare interventi di importo unitario non superiore a un milione di

euro, caratterizzati da rapida realizzabilità.

2. Per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui al comma 1, la Giunta

provinciale procede alla revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in

essere e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa, secondo quanto previsto

dall'articolo 28 (Disposizioni in materia di programmazione) della legge provinciale 28

dicembre 2009, n. 19, nonché a prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio annuale

e pluriennale e del relativo documento tecnico relativamente ai capitoli sui quali sono

finanziati interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità per portarle in aumento dei

fondi di riserva, anche eventualmente istituiti in annualità. Da tali fondi di riserva possono

essere prelevate le somme per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e

pluriennale e del relativo documento tecnico dei capitoli sui quali devono essere finanziati

gli interventi di cui al comma 1 secondo le indicazioni della Giunta provinciale previste dal

comma 4.

3. Con le risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 possono in particolare essere

finanziati interventi di manutenzione straordinaria con funzioni strutturali su edifici di grandi

dimensioni con eventuali interventi contestuali di miglioramento energetico.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente

commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni,

definisce le modalità di attuazione di quest'articolo.

5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano fino al 31 dicembre 2014.

 

     Art. 3. Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge

finanziaria provinciale 2011)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 è

inserito il seguente:

"4 ter. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il

periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'aliquota dell'IRAP

stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta:

a) di 0,5 punti percentuali per le attività economiche rientranti nelle sezioni I e G della

classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007;

b) di 0,2 punti percentuali per le altre attività economiche."

 

     Art. 4. Clausola valutativa

1. La Giunta provinciale rende conto al Consiglio provinciale delle modalità di

attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno al potere d'acquisto

dei nuclei familiari e attenuazione della pressione fiscale sulle imprese. A tal fine la Giunta

provinciale, entro il 31 dicembre 2013, presenta alla competente commissione permanente

del Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare

riferimento ai costi complessivi, alle modalità di attuazione e al numero dei beneficiari delle

misure previste negli articoli 1 e 3, anche con riguardo alle eventuali criticità emerse nella

realizzazione degli interventi e agli eventuali correttivi apportati in risposta. A richiesta la

Giunta fornisce dati e informazioni relativi all'attuazione di questa legge alla competente

commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate per l'anno 2013 conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 si fa

fronte con la riduzione di importo pari a 15 milioni di euro dell'unità previsionale di base

1.1.010 (Imposte sul valore aggiunto prodotto) delle entrate del bilancio 2012 e pluriennale

2012-2014 e alla corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 95.5.110 (Fondi

di riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti) delle uscite per il medesimo anno.

2. Per i fini dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2012.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo e per il

medesimo anno degli accantonamenti sull'unità previsionale di base 95.5.110 (Fondi di

riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti).

3. Nello stato di previsione dell'entrata approvato dall'articolo 1 della legge

provinciale 27 dicembre 2011, n. 19 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di

Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), sono introdotte le

variazioni di cui alla tabella A.

4. Nello stato di previsione della spesa approvato dall'articolo 2 della legge

provinciale n. 19 del 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B.

5. Conseguentemente, per l'esercizio finanziario 2013, il totale dello stato di

previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 di cui agli

articoli 1 e 2 della legge provinciale n. 19 del 2011 è rideterminato in 5.396.000.000 euro.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Tabelle

(Omissis)