§ 11.3.47 - Regolamento 21 maggio 2013, n. 473.
Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.3 politica economica
Data:21/05/2013
Numero:473


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche
Art. 4.  Calendario comune di bilancio
Art. 5.  Enti indipendenti che monitorano l'osservanza delle regole di bilancio
Art. 6.  Prescrizioni in materia di monitoraggio
Art. 7.  Valutazione del progetto di documento programmatico di bilancio
Art. 8.  Presentazione di relazioni sull'emissione di debito
Art. 9.  Programmi di partenariato economico
Art. 10.  Obblighi di informazione per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi
Art. 11.  Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi
Art. 12.  Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi
Art. 13.  Coerenza con il regolamento (UE) n. 472/2013
Art. 14.  Esercizio della delega
Art. 15.  Dialogo economico
Art. 16.  Riesame e relazioni sull'applicazione del presente regolamento
Art. 17.  Disposizioni transitorie
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 11.3.47 - Regolamento 21 maggio 2013, n. 473.

Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

(G.U.U.E. 27 maggio 2013, n. L 140)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali

 

visto il parere della Banca centrale europea [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche una questione di interesse comune, che le loro politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di finanze pubbliche sane e che le loro politiche economiche non rischino di compromettere il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

 

(2) Il Patto di stabilità e crescita (PSC) è volto a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi. Esso si fonda sull'obiettivo della solidità delle finanze pubbliche in quanto strumento atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria e, quindi, a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in materia di crescita sostenibile e occupazione. Il PSC comprende il sistema di sorveglianza multilaterale di cui al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche [3], e la procedura volta a evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [4]. Il PSC è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [5] e dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio [6]. Il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro [7], ha aggiunto un sistema di meccanismi di esecuzione effettivi, preventivi e graduali mediante l'imposizione di sanzioni nei confronti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

 

(3) Il consolidamento del PSC ha potenziato gli orientamenti forniti agli Stati membri relativi alla prudenza nella definizione delle politiche fiscali e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, ha rafforzato le sanzioni e il carattere automatico della relativa applicazione in caso di mancata osservanza di una politica fiscale prudente, al fine di evitare disavanzi pubblici eccessivi. Si tratta di disposizioni che hanno reso il quadro più completo.

 

(4) Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il semestre europeo, quale istituito nell'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97, fornisce un quadro per il coordinamento della politica economica. Il semestre europeo comprende l'elaborazione, e la vigilanza sull'attuazione, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (indirizzi di massima per le politiche economiche), conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE; l'elaborazione e la verifica dell'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, TFUE (orientamenti in materia di occupazione); la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o dei programmi di convergenza degli Stati membri, ai sensi di detto regolamento; la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, definiti in linea con gli indirizzi economici di massima, con gli orientamenti in materia di occupazione e le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione (l'analisi annuale della crescita) e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza; nonché la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici [8]. Se del caso è opportuno tenere in considerazione anche i pareri emessi nel contesto dei programmi di partenariato economico quali definiti dal presente regolamento.

 

(5) Al fine di consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi, sia a livello interno che sul piano internazionale, attraverso la promozione della competitività, della produttività, del potenziale di crescita, della coesione sociale e della convergenza economica, nelle conclusioni del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che contiene anche obiettivi in materia di povertà, istruzione, innovazione e ambiente.

 

(6) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, il TFUE consente l'adozione nella zona euro di misure specifiche che vanno oltre le disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri in modo da rafforzare il coordinamento e la sorveglianza sulla disciplina di bilancio degli Stati membri stessi. Il coordinamento e la sorveglianza così rafforzati dovrebbero essere accompagnati, se del caso, da una congrua partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Laddove appropriato e necessario, è opportuno fare attivamente ricorso alle misure specifiche di cui all'articolo 136 TFUE.

 

(7) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere pienamente conforme all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare la prassi e i sistemi nazionali vigenti in materia di determinazione delle retribuzioni. Il presente regolamento tiene conto dell'articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea e, di conseguenza, non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi ovvero di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto e alla prassi nazionali.

 

(8) L'articolo 9 TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione debba tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

 

(9) La sorveglianza e il coordinamento gradualmente rafforzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento, completeranno ulteriormente il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, integreranno le disposizioni vigenti del PSC e potenzieranno la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Una procedura di monitoraggio gradualmente rafforzata dovrebbe contribuire al conseguimento di risultati economici e di bilancio migliori, alla solidità macrofinanziaria e alla convergenza economica, a beneficio di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Nell'ambito di tale procedura gradualmente rafforzata, un monitoraggio più rigoroso è particolarmente importante per gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi.

 

(10) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e, di conseguenza, minare l'impegno finalizzato alla disciplina di bilancio. Per ottenere previsioni macroeconomiche imparziali e realistiche si può fare riferimento a enti indipendenti o a enti dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio di uno Stato membro che, in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali, godono di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità. Le previsioni così ottenute dovrebbero essere utilizzate per l'intera procedura di bilancio.

 

(11) Nella fase di programmazione si assicura al meglio la solidità dei conti pubblici e gli errori rilevanti dovrebbero essere individuati il più precocemente possibile. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare non solo della definizione di principi guida e obiettivi di bilancio, ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle rispettive politiche di bilancio.

 

(12) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe portare a una migliore sincronizzazione delle principali fasi di elaborazione dei bilanci nazionali contribuendo quindi all'efficacia del PSC e del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Essa dovrebbe portare a un rafforzamento delle sinergie grazie a un più facile coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché alla certezza che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nella procedura di bilancio degli Stati membri. Tale procedura dovrebbe essere coerente con il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che comprende, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo. Le politiche di bilancio degli Stati membri dovrebbero essere coerenti con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, se del caso, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che comprende anche la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e con i pareri sui programmi di partenariato economico quali istituiti dal presente regolamento.

 

(13) Come prima fase di tale calendario di bilancio comune, gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici i rispettivi programmi di bilancio nazionali a medio termine e, contestualmente, i loro programmi di stabilità preferibilmente entro il 15 aprile e comunque non oltre il 30 aprile. Detti programmi di bilancio dovrebbero contenere indicazioni sul come le riforme e le misure previste possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali fissati nell'ambito della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il piano di bilancio nazionale a medio termine e il programma di stabilità possono essere lo stesso documento.

 

(14) Una scadenza importante di detto calendario di bilancio comune dovrebbe essere la pubblicazione del progetto di bilancio dell'amministrazione centrale entro il 15 ottobre. Poiché l'osservanza delle norme del PSC deve essere assicurata a livello di amministrazioni pubbliche e il conseguimento degli obiettivi di bilancio richiede una formazione del bilancio coerente in tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, la pubblicazione del progetto di bilancio dell'amministrazione centrale dovrebbe essere affiancata dalla pubblicazione dei principali parametri utilizzati nei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche. Tali parametri dovrebbero in particolare comprendere i risultati di bilancio previsti degli altri sottosettori, le principali ipotesi alla base delle proiezioni e i motivi dei cambiamenti previsti rispetto alle ipotesi del programma di stabilità.

 

(15) Il calendario di bilancio comune prevede inoltre che il bilancio sia adottato o definito ogni anno entro il 31 dicembre insieme ai principali parametri di bilancio aggiornati degli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche. Affinché l'amministrazione possa comunque assolvere i compiti essenziali che le competono, è opportuno disporre di procedure di bilancio reversibili per i casi in cui, per ragioni oggettive che esulano dal controllo dell'amministrazione, il bilancio non sia adottato entro il 31 dicembre. Tra le soluzioni in tal senso potrebbe figurare l'esecuzione del progetto di bilancio messo a punto dall'amministrazione, del bilancio approvato dell'esercizio precedente o di misure specifiche approvate dal parlamento.

 

(16) Ai fini di un miglior coordinamento della programmazione delle rispettive emissioni di debito nazionale, è opportuno che gli Stati membri riferiscano preventivamente all'Eurogruppo e alla Commissione in merito ai rispettivi piani di emissione di debito pubblico.

 

(17) Il rispetto di un quadro di bilancio regolamentato efficace può svolgere un ruolo importante nel sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili. La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell' 8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri [9], ha stabilito che il monitoraggio del rispetto delle regole di bilancio numeriche specifiche per paese debba essere supportato a livello nazionale da organismi indipendenti o da organismi dotati di autonomia funzionale. È importante notare che, alla luce dell'eterogeneità delle soluzioni esistenti e possibili in tal senso, pur non essendo la scelta migliore, è opportuno permettere la coesistenza di più organismi indipendenti incaricati di monitorare il rispetto di tali regole, a condizione che le responsabilità siano chiaramente ripartite e che non vi siano sovrapposizioni per quanto concerne la competenza relativa a specifici aspetti del controllo. È opportuno evitare un'eccessiva frammentazione istituzionale delle funzioni di monitoraggio. Ai fini di un efficace assolvimento del mandato gli organismi preposti al monitoraggio dovrebbero godere di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali. Detti organismi dovrebbero essere concepiti tenendo conto dell'assetto istituzionale esistente e della struttura amministrativa dello Stato membro interessato. In particolare, dovrebbe essere possibile dotare di autonomia funzionale un'apposita entità di un'istituzione esistente, a condizione che tale entità sia concepita per svolgere specifiche funzioni di controllo, sia soggetta a un regime giuridico distinto e rispetti gli altri principi di cui al presente considerando.

 

(18) Il presente regolamento non impone agli Stati membri requisiti od obblighi aggiuntivi rispetto alle regole di bilancio numeriche specifiche per paese. La disponibilità di solide regole di bilancio numeriche specifiche per paese in linea con gli obiettivi di bilancio a livello di Unione e soggette al monitoraggio di organismi indipendenti rappresenta una pietra miliare del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza dei bilanci. Le norme che detti organismi indipendenti devono rispettare, e le loro specifiche funzioni, sono stabilite nel presente regolamento.

 

(19) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono particolarmente soggetti agli effetti di ricaduta delle politiche di bilancio di ogni altro Stato membro. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero consultare la Commissione e ogni altro Stato membro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire una valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro. Essi dovrebbero anche considerare i documenti programmatici di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima che assumano carattere vincolante. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe proporre orientamenti sotto forma di un quadro armonizzato per specificare il contenuto dei documenti programmatici di bilancio.

 

(20) Nei casi eccezionali in cui, previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione riscontra nel progetto di documento programmatico di bilancio un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel PSC, essa dovrebbe richiedere, nel parere sul progetto di documento programmatico di bilancio, la presentazione di un progetto riveduto di documento programmatico di bilancio conformemente al presente regolamento. Ciò avverrà, in particolare, nei casi in cui l'esecuzione del progetto di documento programmatico rischi di compromettere la stabilità finanziaria dello Stato membro interessato o il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea, ovvero comporti una violazione grave e manifesta delle raccomandazioni adottate dal Consiglio ai sensi del PSC.

 

(21) Il parere della Commissione sul progetto di documento programmatico di bilancio dovrebbe essere adottato il più rapidamente possibile e comunque non oltre la fine di novembre, tenendo conto, per quanto possibile, della tempistica e delle procedure parlamentari nazionali specifiche applicabili al bilancio, per far sì che gli indirizzi dell'Unione in materia di bilancio possano essere adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare, il parere dovrebbe comprendere una valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo nel settore dei bilanci. Su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la Commissione dovrebbe essere in condizione di presentare il suo parere al parlamento che ne fa richiesta, previa pubblicazione del parere stesso. Gli Stati membri sono invitati a tener conto nei loro processi di adozione della legge di bilancio, del parere della Commissione sui loro progetti di documenti programmatici di bilancio.

 

(22) La misura in cui tale parere è tenuto in considerazione nella legge di bilancio di uno Stato membro dovrebbe far parte della valutazione, se sono rispettate le condizioni, e quindi portare a una decisione circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato. In tal caso, il mancato seguito alle indicazioni impartite in via preliminare dalla Commissione dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante.

 

(23) Inoltre, in base a una valutazione globale dei progetti di documenti programmatici di bilancio a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro nel suo complesso.

 

(24) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso al fine di garantire una correzione completa, sostenibile e tempestiva del disavanzo in questione. Il monitoraggio più rigoroso mediante obblighi di informazione aggiuntivi dovrebbe consentire di prevenire eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo e porvi tempestivamente rimedio. Tale monitoraggio dovrebbe integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97. Detti obblighi di informazione aggiuntivi dovrebbero essere proporzionati alla fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, conformemente all'articolo 126 TFUE. Come primo passo lo Stato membro in questione dovrebbero effettuare una valutazione esaustiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, tenendo conto in particolare dei rischi finanziari associati alle passività potenziali che possono avere ripercussioni rilevanti sui bilanci pubblici.

 

(25) Gli obblighi di informazione aggiuntivi per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che sono sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero consentire un miglior scambio di informazioni tra gli Stati membri interessati e la Commissione e, di conseguenza, l'identificazione dei rischi in relazione al rispetto, da parte di un determinato Stato membro, della scadenza fissata dal Consiglio per la correzione dei disavanzi in questione. In caso di individuazione di rischi in tal senso, la Commissione dovrebbe indirizzare una raccomandazione allo Stato membro in questione che stabilisca le misure appropriate da adottare entro un determinato periodo. Su richiesta, la Commissione dovrebbe presentare la sua raccomandazione al parlamento dello Stato membro in questione. L'osservanza della raccomandazione dovrebbe porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita.

 

(26) La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrebbe altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione, tenendo debitamente conto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97.

 

(27) Infatti, il regolamento (CE) n. 1467/97, che illustra nel dettaglio la procedura per i disavanzi eccessivi basata sull'articolo 126 TFUE, include elementi di flessibilità che consentono di tenere conto degli eventi economici sfavorevoli imprevisti. L'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento prevedono che se è stato dato seguito effettivo, rispettivamente, a una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o a una decisione di intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione o della decisione di intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o una decisione d'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. La raccomandazione o la decisione di intimazione rivista, tenendo conto dei fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

 

Il Consiglio dovrebbe valutare se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione o nella decisione di intimazione iniziale, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o un a decisione di intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 prevede che, nell'applicazione del parametro di riferimento relativo all'adeguamento del rapporto debito/PIL, si tenga conto dell'influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito. Pertanto, nessuno Stato membro può essere accusato di violazione del criterio sul debito stabilito all'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, unicamente a causa di condizioni congiunturali negative.

 

(28) Inoltre, poiché le misure di bilancio potrebbero essere insufficienti ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo, gli Stati membri la cui moneta è l'euro e sono sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero presentare un programma di partenariato economico che illustri nel dettaglio le misure strategiche e le riforme strutturali necessarie per assicurare una correzione effettivamente duratura del disavanzo eccessivo sulla base del più recente aggiornamento del loro programma nazionale di riforma e del loro programma di stabilità di riferimento.

 

(29) Inoltre, il rafforzamento della governance economica ha comportato un dialogo più ravvicinato con il Parlamento europeo. Pur riconoscendo che gli interlocutori del Parlamento europeo nell'ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell'Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire agli Stati membri destinatari di raccomandazioni della Commissione o di pareri del Consiglio ai sensi del presente regolamento l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni. La partecipazione dei singoli Stati membri a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

 

(30) Al fine di specificare l'entità degli obblighi di informazione spettanti agli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo al contenuto e alla portata delle informazioni in questione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(31) Il potere di adottare pareri su programmi di partenariato economico, come stabilito dal presente regolamento, dovrebbe essere attribuito al Consiglio. Tali pareri sono infatti complementari alla procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, in base alla quale spetta al Consiglio decidere in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo e alle misure necessarie per porre fine a tale situazione.

 

(32) Ricordando l'importanza di finanze pubbliche solide, di riforme strutturali e di investimenti mirati per la crescita sostenibile, i capi di Stato e di governo degli Stati membri hanno firmato un Patto per la crescita e l'occupazione il 29 giugno 2012, dimostrando la loro determinazione a stimolare una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro parallelamente all'impegno per la solidità delle finanze pubbliche. Il citato Patto contiene, in particolare, misure atte a sostenere il finanziamento dell'economia. Sono mobilitati 120000 milioni di EUR (equivalenti a circa l'1 % del reddito nazionale lordo dell'Unione) per misure rapide a favore della crescita. Come raccomandato nell'analisi annuale della crescita 2012 e 2013, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per portare avanti il consolidamento di bilancio a un ritmo adeguato preservando nel contempo gli investimenti volti a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione.

 

(33) La Commissione sta monitorando attentamente l'incidenza delle forti restrizioni di bilancio sulla spesa pubblica a favore della crescita e sugli investimenti pubblici. Il quadro di bilancio dell'Unione offre l'opportunità di equilibrare il riconoscimento della necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio: nel pieno rispetto del PSC, le possibilità offerte dal quadro di bilancio esistente dell'Unione per equilibrare la necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio potranno essere sfruttate nel braccio preventivo del patto stesso. La Commissione ha annunciato la sua intenzione di riferire in merito alla portata di possibili azioni entro i limiti del quadro di bilancio dell'Unione.

 

(34) La risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 contenente le raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" e la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 dal titolo "Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita" delineano rispettivamente la posizione del Parlamento europeo e della Commissione in merito al percorso necessario per raggiungere un'unione economica e monetaria più profonda e meglio integrata. In seguito alla relazione "Verso un'autentica Unione economica e monetaria", nelle conclusioni del dicembre 2012 il Consiglio europeo ha espresso la propria opinione su una serie di questioni in vista di un ulteriore rafforzamento dell'Unione economica e monetaria,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del PSC e del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:

 

a) aggiungendo al semestre europeo, istituito dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97, un calendario di bilancio comune;

 

b) integrando la procedura per la prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011;

 

c) aggiungendo al sistema di sorveglianza multilaterale delle politiche di bilancio istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 disposizioni di monitoraggio supplementari intese a garantire che le raccomandazioni dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali;

 

d) corredando la procedura di correzione del disavanzo eccessivo di uno Stato membro, istituita dall'articolo 126 TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97, di un monitoraggio più rigoroso delle politiche di bilancio degli Stati membri soggetti alla suddetta procedura, al fine di garantire la correzione tempestiva e duratura di un disavanzo eccessivo;

 

e) garantendo la coerenza tra le politiche di bilancio e le misure nonché riforme intraprese nell'ambito della procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 e, se del caso, nel contesto di un programma di partenariato economico di cui all'articolo 9.

 

2. L'applicazione del presente regolamento deve conformarsi pienamente all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento devono rispettare la prassi e i sistemi nazionali vigenti in materia di determinazione delle retribuzioni. Conformemente all'articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, il presente regolamento non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi ovvero di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e della prassi nazionali.

 

3. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "enti indipendenti", enti strutturalmente indipendenti o dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro che, in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali, godono di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità comprendente:

 

i) un regime giuridico fondato su leggi, regolamenti o norme amministrative nazionali vincolanti;

 

ii) un divieto di seguire istruzioni da parte delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato;

 

iii) la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva;

 

iv) procedure di nomina dei membri in base alla loro esperienza e competenza;

 

v) risorse adeguate e opportuno accesso alle informazioni necessarie per l'assolvimento del loro mandato;

 

b) "previsioni macroeconomiche indipendenti", le previsioni macroeconomiche elaborate o approvate da enti indipendenti;

 

c) "quadro di bilancio a medio termine", quadro di bilancio a medio termine ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/85/UE;

 

d) "programma di stabilità", programma di stabilità quale definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97.

 

Al fine di garantire la coerenza nelle previsioni macroeconomiche indipendenti di cui alla lettera b) del primo comma, gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/85/UE.

 

2. Si applica altresì al presente regolamento la definizione di "settore delle amministrazioni pubbliche" e dei "sottosettori del settore delle amministrazioni pubbliche" di cui all'allegato A, punto 2.70, del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità [10].

 

3. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica l'articolo 9 TFUE.

 

CAPO II

 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

 

     Art. 3. Coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche

La procedura di bilancio degli Stati membri è coerente con:

 

1) il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che include, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo stesso;

 

2) le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC;

 

3) ove opportuno, le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, compresa la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011; e

 

4) ove opportuno, i pareri sui programmi di partenariato economico di cui all'articolo 9.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI COMUNI DI BILANCIO

 

     Art. 4. Calendario comune di bilancio

1. Ogni anno, preferibilmente entro il 15 aprile e comunque non oltre il 30 aprile, gli Stati membri rendono pubblici, nel contesto del semestre europeo, i rispettivi programmi di bilancio nazionali a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine. Tali programmi comprendono almeno tutte le informazioni che devono essere fornite nei loro programmi di stabilità e sono presentati insieme ai programmi nazionali di riforma e ai programmi di stabilità. Detti programmi devono essere coerenti con il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che include, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del citato ciclo. Essi devono essere coerenti anche con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, se del caso, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, compresa la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'articolo 9.

 

I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i programmi nazionali di riforma indicano in che maniera le riforme e le misure esposte possono contribuire al conseguimento degli obiettivi e degli impegni nazionali fissati nel quadro della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Inoltre, i programmi di bilancio nazionali a medio termine o i programmi nazionali di riforma contengono indicazioni circa la redditività economica prevista per progetti di investimenti pubblici in settori diversi dalla difesa aventi un significativo impatto sul bilancio. Il piano di bilancio nazionale a medio termine e il programma di stabilità possono essere contenuti nel medesimo documento.

 

2. Ogni anno, entro il 15 ottobre, sono resi pubblici il progetto di bilancio dell'amministrazione centrale per l'anno successivo e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche.

 

3. Il bilancio per l'amministrazione centrale è adottato o stabilito e reso pubblico ogni anno entro il 31 dicembre unitamente ai parametri principali di bilancio aggiornati degli altri sottosettori dell'amministrazione pubblica. Gli Stati membri dispongono di procedure di bilancio reversibili da applicare nei casi in cui, per ragioni oggettive che esulano dal controllo dell'amministrazione, il bilancio non sia adottato o stabilito e reso pubblico entro il 31 dicembre.

 

4. I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio di cui ai paragrafi 1 e 2 si basano su previsioni macroeconomiche indipendenti e indicano se le previsioni di bilancio sono state elaborate o approvate da un ente indipendente. Tali previsioni sono rese pubbliche insieme ai programmi di bilancio nazionale a medio termine e ai progetti di bilancio che sostengono.

 

     Art. 5. Enti indipendenti che monitorano l'osservanza delle regole di bilancio

1. Gli Stati membri dispongono di enti indipendenti incaricati di monitorare l'osservanza:

 

a) delle regole di bilancio numeriche che integrano nei processi di bilancio nazionali l'obiettivo di bilancio a medio termine fissato all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97;

 

b) delle regole di bilancio numeriche di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/85/UE.

 

2. Gli enti in questione forniscono, ove opportuno, valutazioni pubbliche sulle regole di bilancio nazionali che contemplino i seguenti aspetti per quanto concerne, inter alia:

 

a) il verificarsi di circostanze che portano all'attivazione del meccanismo di correzione nei casi in cui si rilevi una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97;

 

b) la conformità del procedimento di correzione del bilancio alle norme e ai piani nazionali;

 

c) l'eventuale verificarsi o venir meno delle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, decimo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, che può portare a una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine.

 

CAPO IV

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI BILANCIO DEGLI STATI MEMBRI

 

     Art. 6. Prescrizioni in materia di monitoraggio

1. Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. Tale progetto di documento programmatico di bilancio deve essere coerente con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, ove applicabile, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, anche per quanto concerne la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'articolo 9.

 

2. I progetti di documenti programmatici di bilancio di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici al momento della presentazione alla Commissione.

 

3. Il progetto di documento programmatico di bilancio contiene le seguenti informazioni per l'anno successivo:

 

a) l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, espresso in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche;

 

b) le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, anche per quanto concerne gli investimenti fissi lordi;

 

c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul fronte delle entrate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97;

 

d) le informazioni pertinenti riguardanti le spese delle amministrazioni pubbliche per funzione, anche per quanto concerne l'istruzione, la sanità e l'impiego, nonché, ove possibile, le indicazioni sull'effetto distributivo previsto delle principali misure sul fronte delle spese e delle entrate;

 

e) una descrizione e una quantificazione delle misure sul fronte delle spese e delle entrate da inserire nel progetto di bilancio per l'anno successivo per ogni sottosettore, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni a politiche invariate di cui alla lettera b);

 

f) le principali ipotesi riguardanti le previsioni macroeconomiche indipendenti e gli importanti sviluppi economici rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio;

 

g) un allegato contenente la metodologia, i modelli economici e le ipotesi, nonché ogni altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica;

 

h) indicazioni sulle modalità con cui le riforme e le misure contenute nel progetto di documento programmatico di bilancio, tra cui in particolare gli investimenti pubblici, danno seguito alle raccomandazioni in vigore rivolte allo Stato membro interessato conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

 

La descrizione di cui alla lettera e) del primo comma può essere meno dettagliata per le misure il cui impatto stimato sul bilancio è inferiore allo 0,1 % del PIL. Sarà dedicata un'attenzione particolare ed esplicita ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

 

4. Se gli obiettivi di bilancio indicati nel progetto di documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3 o le proiezioni a politiche invariate si scostano da quelli previsti dal più recente programma di stabilità, le differenze sono debitamente motivate.

 

5. Il contenuto del documento programmatico di bilancio è specificato in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

 

     Art. 7. Valutazione del progetto di documento programmatico di bilancio

1. La Commissione adotta, il prima possibile e in ogni caso entro il 30 novembre, un parere sul documento programmatico di bilancio.

 

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi eccezionali in cui, previa consultazione dello Stato membro interessato entro una settimana dalla presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio, la Commissione riscontri un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel PSC, essa adotta il proprio parere entro due settimane dalla trasmissione del progetto di documento programmatico di bilancio. Nel parere la Commissione chiede che sia presentato un progetto riveduto di documento programmatico quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del suo parere. La richiesta della Commissione dev'essere motivata e resa pubblica.

 

In presenza di un progetto riveduto di documento programmatico di bilancio presentato a norma del primo comma del presente paragrafo si applica l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

 

La Commissione adotta un nuovo parere sul progetto riveduto di documento programmatico di bilancio quanto prima e comunque entro tre settimane dalla presentazione di tale documento.

 

3. Il parere della Commissione è reso pubblico ed è presentato all'Eurogruppo. In seguito, su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la Commissione presenta il proprio parere al parlamento che ne fa richiesta.

 

4. La Commissione procede a una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro, sulla base delle prospettive di bilancio nazionali e delle relative interazioni in tutta la zona, fondate sulle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione.

 

La valutazione globale comprende analisi di sensibilità atte a indicare i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso di andamento finanziario, economico o di bilancio negativo. Essa delinea inoltre, ove appropriato, misure per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio a livello della zona euro.

 

La valutazione globale è resa pubblica e tenuta in considerazione nelle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione.

 

La metodologia (compresi i modelli) e le ipotesi delle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione per ciascuno Stato membro, anche per quanto concerne l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica, sono allegate alla valutazione globale.

 

5. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i progetti di documenti programmatici di bilancio nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4. I risultati di tali esami da parte dell'Eurogruppo sono resi pubblici, ove appropriato.

 

     Art. 8. Presentazione di relazioni sull'emissione di debito

1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione e all'Eurogruppo in merito ai rispettivi piani di emissione di debito nazionale, in modo preventivo e tempestivo.

 

2. La forma e il contenuto armonizzati delle relazioni di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

 

CAPO V

 

CORREZIONE DEL DISAVANZO ECCESSIVO

 

     Art. 9. Programmi di partenariato economico

1. Qualora il Consiglio stabilisca, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato economico che indichi gli interventi e le riforme strutturali necessari per garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo e che sviluppi il programma nazionale di riforma nonché il programma di stabilità, tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del Consiglio relative all'attuazione degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali dello Stato membro interessato.

 

2. Il programma di partenariato economico identifica e seleziona un certo numero di priorità specifiche intese a promuovere la competitività e la crescita sostenibile a lungo termine nonché a porre rimedio alle debolezze strutturali dello Stato membro interessato. Dette priorità sono coerenti con la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Se del caso, si identificano potenziali risorse finanziarie, incluse le linee di credito della Banca europea per gli investimenti e altri strumenti finanziari pertinenti.

 

3. Il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

 

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta un parere sul programma di partenariato economico.

 

5. Un piano d'azione correttivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 può essere modificato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento, per sostituire il programma di partenariato economico previsto dal presente articolo. Nel caso in cui un siffatto piano d'azione correttivo sia presentato dopo l'adozione di un programma di partenariato economico, le misure di cui al programma di partenariato economico possono, ove opportuno, essere incluse nel piano d'azione correttivo.

 

6. L'attuazione del programma e i documenti programmatici di bilancio annuali in linea con lo stesso sono sottoposti al monitoraggio del Consiglio e della Commissione.

 

     Art. 10. Obblighi di informazione per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi

1. Quando il Consiglio stabilisce, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, è soggetto a obblighi di informazione conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

 

2. Lo Stato membro procede a una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione contempla anche i rischi finanziari associati alle passività potenziali di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/85/UE, che possono avere effetti rilevanti sui bilanci pubblici, nella misura in cui le stesse possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati di tale valutazione sono inseriti nella relazione sul seguito effettivo dato per correggere il disavanzo eccessivo che viene trasmessa conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, o all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

 

3. Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto sul bilancio delle misure discrezionali adottate sul fronte delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per precisare i contenuti della relazione periodica di cui al presente paragrafo.

 

4. Se lo Stato membro interessato è destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, la relazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo è trasmessa per la prima volta sei mesi dopo la relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni sei mesi.

 

5. Se lo Stato membro interessato è il destinatario di una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la relazione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo contiene anche informazioni sul seguito dato alle intimazioni specifiche del Consiglio. Essa è trasmessa per la prima volta tre mesi dopo la relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni tre mesi.

 

6. Su richiesta ed entro il termine fissato dalla Commissione, uno Stato membro soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi:

 

a) effettua, in coordinamento con i più importanti istituti nazionali di controllo, un controllo complessivo e indipendente dei conti pubblici di tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, inteso a valutare l'affidabilità, la completezza e l'esattezza di tali conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presenta una relazione sui risultati di tale controllo;

 

b) fornisce le informazioni supplementari disponibili ai fini del monitoraggio dei progressi realizzati nella correzione del disavanzo eccessivo.

 

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati statistici riferiti dallo Stato membro interessato a norma della lettera a) conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [11].

 

     Art. 11. Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi

1. Nel valutare l'esistenza di eventuali rischi per l'osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo disposto con una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o con una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione basa la sua valutazione, inter alia, sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento.

 

2. Se sussiste un rischio di non osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché attui pienamente le misure previste nella raccomandazione o nella decisione di intimazione di cui al paragrafo 1, adotti altre misure, o entrambe le cose, in tempo utile per rispettare il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e la presenta al comitato economico e finanziario. Su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione presenta la raccomandazione a detto parlamento.

 

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla stessa Commissione sulle misure adottate in seguito alla citata raccomandazione, unitamente alle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi in termini di spese ed entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi e informazioni sugli altri provvedimenti intrapresi in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica ed è presentata al comitato economico e finanziario.

 

4. In base alla relazione di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro ha ottemperato alla raccomandazione di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 12. Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi

1. La misura in cui lo Stato membro in questione ha tenuto conto del parere della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è presa in considerazione:

 

a) dalla Commissione, in sede di elaborazione di una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e di raccomandazione dell'imposizione di un deposito non fruttifero conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1173/2011;

 

b) dal Consiglio, al momento di decidere se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE.

 

2. Il monitoraggio di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento è parte integrante del monitoraggio periodico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 del seguito effettivo dato dallo Stato membro interessato alle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o delle decisioni di intimazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE per correggere il disavanzo eccessivo.

 

3. Nel valutare se è stato dato un seguito effettivo alle raccomandazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o alle decisioni di intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione tiene conto della valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento e raccomanda al Consiglio, se opportuno, di prendere decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, tenendo debitamente conto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97.

 

     Art. 13. Coerenza con il regolamento (UE) n. 472/2013

Gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico non sono soggetti agli articoli da 6 a 12 del presente regolamento.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da 30 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 15. Dialogo economico

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare, ove opportuno, i presidenti del Consiglio, della Commissione e del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:

 

a) il contenuto del progetto di documento programmatico di bilancio specificato in un quadro armonizzato istituito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5;

 

b) i risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione resi conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, nella misura in cui sono stati resi pubblici;

 

c) la valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro effettuata dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4;

 

d) gli atti del Consiglio di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 3.

 

2. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro destinatario di una raccomandazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, o di atti del Consiglio di cui al paragrafo 1, lettera d), la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

 

3. Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma del presente articolo.

 

     Art. 16. Riesame e relazioni sull'applicazione del presente regolamento

1. Entro il 14 dicembre 2014 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.

 

Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:

 

a) l'efficacia del presente regolamento;

 

b) i progressi ottenuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;

 

c) il contributo del presente regolamento al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

 

2. Entro il 31 luglio 2013 la Commissione riferisce in merito alle possibilità offerte dal quadro di bilancio dell'Unione esistente per equilibrare la necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio nel braccio preventivo del PSC, nel pieno rispetto di quest'ultimo.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si conformano alle disposizioni in materia di relazioni periodiche di cui all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 31 ottobre 2013.

 

2. L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 2, si applicano agli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente se il Consiglio formula una raccomandazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o adotta una decisione di intimazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, dopo il 30 maggio 2013.

 

In tali casi, il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, o all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

 

3. Gli Stati membri si conformano all'articolo 5 entro il 31 ottobre 2013.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

 

[1] GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

 

[3] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

 

[4] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

 

[5] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

 

[6] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

 

[7] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

 

[8] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

 

[9] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

 

[10] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

 

[11] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.