§ 19.4.151 - Regolamento 16 novembre 2011, n. 1173.
Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:16/11/2011
Numero:1173


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Dialogo economico
Art. 4.  Depositi fruttiferi
Art. 5.  Depositi infruttiferi
Art. 6.  Ammende
Art. 7.  Restituzione dei depositi infruttiferi
Art. 8.  Sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche
Art. 9.  Natura amministrativa delle sanzioni
Art. 10.  Distribuzione degli interessi e delle ammende
Art. 11.  Esercizio della delega
Art. 12.  Votazione in seno al Consiglio
Art. 13.  Riesame
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 19.4.151 - Regolamento 16 novembre 2011, n. 1173.

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

(G.U.U.E. 23 novembre 2011, n. L 306)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 136, in combinato disposto con l’articolo 121, paragrafo 6,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere della Banca centrale europea [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Gli Stati membri la cui moneta è l’euro hanno un interesse particolare e la responsabilità di condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria e di evitare politiche che pregiudichino tale funzionamento.

 

(2) Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente l’adozione di misure specifiche nella zona euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.

 

(3) L’esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni dell’unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una governance economica rafforzata nell’Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo, nonché su un quadro più solido a livello di Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

 

(4) Il quadro della governance economica rafforzata dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell’occupazione, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi [il patto di stabilità e crescita (PSC)], su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per le discipline di bilancio nazionali, nonché su una rafforzata regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.

 

(5) Il PSC e l’intero quadro della governance economica dovrebbero integrare e sostenere una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Le interrelazioni tra diverse istanze non dovrebbero comportare deroghe alle disposizioni del PSC.

 

(6) Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento adeguato e corretto dell’unione economica e monetaria.

 

(7) La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata, per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti. Nell’adottare decisioni in merito alle sanzioni, il ruolo del Consiglio dovrebbe essere limitato, ed è opportuno che si ricorra alla votazione a maggioranza qualificata inversa.

 

(8) Onde garantire un dialogo permanente con gli Stati membri volto a conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare missioni di sorveglianza.

 

(9) È altresì opportuno che la Commissione effettui periodicamente un’ampia valutazione del sistema di governance economica, in particolare dell’efficacia e dell’adeguatezza delle sue sanzioni. Qualora necessario, dette valutazioni dovrebbero essere integrate da pertinenti proposte.

 

(10) In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tener conto della situazione economica contingente degli Stati membri interessati.

 

(11) Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

 

(12) Potrebbe essere instaurato un dialogo economico con il Parlamento europeo, che consenta alla Commissione di rendere pubbliche le sue analisi, e al presidente del Consiglio, alla Commissione e, se del caso, al presidente del Consiglio europeo o al presidente dell’Eurogruppo di discutere. Un siffatto dibattito pubblico potrebbe permettere di affrontare le ripercussioni delle decisioni nazionali e portare la pressione pubblica sugli attori coinvolti. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nell’ambito di questo dialogo sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare ad uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una decisione del Consiglio, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento. La partecipazione di uno Stato membro in tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

 

(13) Per rendere ancora più effettiva l’esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro sono necessarie ulteriori sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero accrescere la credibilità del quadro della sorveglianza delle politiche di bilancio dell’Unione.

 

(14) Le disposizioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero assicurare meccanismi equi, tempestivi, graduali ed effettivi che garantiscano la conformità alla parte preventiva e a quella correttiva del PSC, in particolare al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche [4], e al regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [5], in cui si esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico.

 

(15) Le sanzioni di cui al presente regolamento, basate sulla parte preventiva del PSC, con riguardo agli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero costituire un incentivo per l’adeguamento all’obiettivo di bilancio a medio termine e al suo rispetto.

 

(16) Onde evitare un’errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, dati che costituiscono un input fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell’Unione, è opportuno imporre ammende agli Stati membri che se ne rendono responsabili.

 

(17) Al fine di integrare le norme sul calcolo delle ammende imposte per la manipolazione delle statistiche e le norme sulla procedura che deve seguire la Commissione per indagare su tali azioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo ai criteri dettagliati per la determinazione dell’entità dell’ammenda e per lo svolgimento delle indagini da parte della Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nella elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(18) Con riguardo alla parte preventiva del PSC, è opportuno che l’adeguamento e l’aderenza all’obiettivo di bilancio a medio termine siano garantiti dall’obbligo imposto agli Stati membri la cui moneta è l’euro, e che stiano compiendo progressi insufficienti verso il risanamento di bilancio, di costituire temporaneamente un deposito fruttifero. Tale dovrebbe essere il caso in cui uno Stato membro, incluso uno Stato membro che presenta un disavanzo inferiore al 3 % del prodotto interno lordo (PIL), si discosti in maniera significativa dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo e non corregga la deviazione.

 

(19) Il deposito fruttifero imposto dovrebbe essere restituito allo Stato membro interessato, maggiorato degli interessi, una volta che il Consiglio si sia accertato che è stata posta fine alla situazione che ne ha motivato la costituzione.

 

(20) Con riguardo alla parte correttiva del PSC, è opportuno che le sanzioni a carico degli Stati membri la cui moneta è l’euro assumano la forma di un obbligo di costituire un deposito infruttifero collegato alla decisione del Consiglio che accerta l’esistenza di un disavanzo eccessivo, se nella parte preventiva del PSC è già stata imposta allo Stato membro interessato la costituzione di un deposito fruttifero o nei casi di inadempimento particolarmente grave agli obblighi relativi alla politica di bilancio definita dal PSC, ovvero di un obbligo di pagare un’ammenda in caso di mancato rispetto della raccomandazione del Consiglio di correggere il disavanzo pubblico eccessivo.

 

(21) Onde evitare l’applicazione retroattiva delle sanzioni previste in virtù della parte preventiva del PSC ai sensi del presente regolamento, le suddette sanzioni dovrebbero applicarsi soltanto rispetto alle pertinenti decisioni adottate dal Consiglio a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 e dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, per evitare l’applicazione retroattiva delle sanzioni previste in forza della parte correttiva del PSC ai sensi del presente regolamento, le suddette sanzioni dovrebbero applicarsi soltanto rispetto alle pertinenti raccomandazioni e decisioni volte a correggere il disavanzo pubblico eccessivo, adottate dal Consiglio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

 

(22) È opportuno che l’ammontare dei depositi fruttiferi, dei depositi infruttiferi e delle ammende previsti dal presente regolamento sia stabilito in modo da garantire un’equa gradualità delle sanzioni nella parte preventiva e in quella correttiva del PSC, e in maniera tale da costituire un incentivo sufficiente per gli Stati membri la cui moneta è l’euro a conformarsi al quadro di riferimento delle politiche di bilancio dell’Unione. Le ammende imposte in virtù dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE come specificato dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1467/97 sono costituite da una componente fissa, pari allo 0,2 % del PIL e da una componente variabile. Pertanto, la gradualità e il pari trattamento degli Stati membri sono garantiti se il deposito fruttifero, quello infruttifero e l’ammenda previsti dal presente regolamento sono pari allo 0,2 % del PIL, vale a dire pari all’ammontare della componente fissa dell’ammenda comminata a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE.

 

(23) È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l’euro sulla base di una raccomandazione della Commissione facente seguito ad una richiesta motivata dello Stato membro interessato. Nella parte correttiva del PSC, è opportuno che la Commissione possa raccomandare la riduzione dell’ammontare della sanzione o il suo annullamento a motivo di circostanze economiche eccezionali.

 

(24) Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero sia restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano assegnati ai meccanismi di stabilità intesi a prestare assistenza finanziaria, creati dagli Stati membri la cui moneta è l’euro per salvaguardare la stabilità dell’intera area dell’euro.

 

(25) Al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni individuali per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In quanto elementi del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, TFUE, tali decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio, conformemente agli articoli 121 e 126 TFUE e ai regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97.

 

(26) Dato che il presente regolamento contiene disposizioni generali tese a garantire l’effettiva esecuzione dei regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97, è opportuno che esso sia adottato secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 121, paragrafo 6, TFUE.

 

(27) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di un meccanismo sanzionatorio uniforme non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, l’Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nella zona euro.

 

2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "parte preventiva del patto di stabilità e crescita", il sistema di sorveglianza multilaterale istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97;

 

2) "parte correttiva del patto di stabilità e crescita", la procedura volta a eliminare il disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall’articolo 126 TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97;

 

3) "circostanze economiche eccezionali", circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, TFUE e del regolamento (CE) n. 1467/97.

 

CAPO II

 

DIALOGO ECONOMICO

 

     Art. 3. Dialogo economico

Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate a norma degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

 

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni di partecipare a uno scambio di opinioni.

 

CAPO III

 

SANZIONI NEL QUADRO DELLA PARTE PREVENTIVA DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

 

     Art. 4. Depositi fruttiferi

1. Qualora il Consiglio adotti una decisione secondo cui uno Stato membro non ha dato seguito effettivo alla sua raccomandazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, la Commissione, entro venti giorni dall’adozione della decisione del Consiglio, raccomanda che quest’ultimo, mediante un’ulteriore decisione, richieda allo Stato membro in questione la costituzione di un deposito fruttifero di ammontare pari allo 0,2 % del PIL dell’anno precedente.

 

2. La decisione che richiede la costituzione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

 

3. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata, la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio.

 

4. La Commissione, su richiesta motivata ad essa indirizzata dallo Stato membro interessato entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio che stabilisce che lo Stato membro non ha adottato le misure di cui al paragrafo 1, può raccomandare che il Consiglio riduca l’importo del deposito fruttifero o lo annulli.

 

5. Il tasso d’interesse applicato al deposito fruttifero corrisponde al rischio di credito della Commissione e al relativo periodo di investimento.

 

6. Qualora la situazione che ha motivato la raccomandazione di cui al secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/97 non sussista più, il Consiglio, sulla base di un’ulteriore raccomandazione della Commissione, decide che il deposito e gli interessi maturati siano restituiti allo Stato membro interessato. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare l’ulteriore raccomandazione della Commissione.

 

CAPO IV

 

SANZIONI NEL QUADRO DELLA PARTE CORRETTIVA DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

 

     Art. 5. Depositi infruttiferi

1. Qualora il Consiglio decida, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste una situazione di disavanzo eccessivo in un Stato membro che ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure qualora la Commissione abbia accertato un inadempimento particolarmente grave agli obblighi relativi alla politica di bilancio sanciti dal PSC, la Commissione, entro venti giorni a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio, raccomanda che quest’ultimo richieda, mediante un’ulteriore decisione, allo Stato membro interessato la costituzione presso la Commissione di un deposito infruttifero di ammontare pari allo 0,2 % del PIL nell’anno precedente.

 

2. La decisione che richiede la costituzione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

 

3. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata, la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio.

 

4. Sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 126, paragrafo 6, TFUE, e di cui al paragrafo 1, la Commissione può raccomandare che il Consiglio riduca l’importo del deposito infruttifero o lo annulli.

 

5. Il deposito è costituito presso la Commissione. Se, a norma dell’articolo 3, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, quest’ultimo è trasformato in deposito infruttifero.

 

Qualora l’entità di un deposito fruttifero costituito a norma dell’articolo 4 e maggiorato degli interessi maturati, sia superiore all’entità del deposito infruttifero da costituire a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la differenza è restituita allo Stato membro.

 

Qualora l’entità del deposito infruttifero imposto sia superiore all’entità del deposito fruttifero costituito a norma dell’articolo 4 e maggiorato degli interessi maturati, lo Stato membro versa la differenza al momento di costituire il deposito infruttifero.

 

     Art. 6. Ammende

1. Qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE decida che uno Stato membro non ha intrapreso misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione, entro venti giorni da tale decisione, raccomanda che il Consiglio, mediante un’ulteriore decisione, imponga un’ammenda di ammontare pari allo 0,2 % del PIL dello Stato membro nell’anno precedente.

 

2. La decisione di imposizione di un’ammenda è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

 

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato quale decisione del Consiglio.

 

4. Sulla base di circostanze economiche eccezionali, o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall’adozione della decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 126, paragrafo 8, TFUE e di cui al paragrafo 1, la Commissione raccomanda che il Consiglio riduca l’importo delle ammende o le annulli.

 

5. Se, a norma dell’articolo 5, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito infruttifero, quest’ultimo è convertito in ammenda.

 

Se l’importo del deposito infruttifero costituito a norma dell’articolo 5 è superiore all’importo dell’ammenda, la differenza è restituita allo Stato membro.

 

Se l’importo dell’ammenda è superiore all’importo del deposito infruttifero costituito a norma dell’articolo 5, ovvero se non è stato costituito alcun deposito infruttifero, lo Stato membro versa la differenza all’atto del pagamento dell’ammenda.

 

     Art. 7. Restituzione dei depositi infruttiferi

Qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, decida di abrogare una ovvero tutte le decisioni da esso adottate, qualsiasi deposito infruttifero costituito presso la Commissione è restituito allo Stato membro o agli Stato membri interessati.

 

CAPO V

 

SANZIONI RELATIVE ALLE MANIPOLAZIONI DELLE STATISTICHE

 

     Art. 8. Sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche

1. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un’ammenda a uno Stato membro che, volontariamente o per negligenza grave, fornisce un’errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito rilevanti ai fini dell’applicazione degli articoli 121 o 126 TFUE, ovvero dell’applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE.

 

2. Le ammende di cui al paragrafo 1 sono efficaci, dissuasive e commisurate alla natura, alla gravità e alla durata della errata rappresentazione. L’importo dell’ammenda non è superiore allo 0,2 % del PIL dello Stato membro interessato.

 

3. La Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l’esistenza delle errate rappresentazioni di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un’indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull’esistenza di fatti idonei a configurare tale errata rappresentazione. La Commissione indaga sulle presunte errate rappresentazioni, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire informazioni, e può effettuare ispezioni in loco ed accedere ai conti di tutte le entità governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale. Se la normativa dello Stato membro interessato richiede una previa autorizzazione giudiziale per le ispezioni in loco, la Commissione presenta le necessarie domande.

 

Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali proposte al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni oggetto di indagine. La Commissione fonda la propria proposta al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

 

La Commissione rispetta pienamente i diritti della difesa dello Stato membro interessato.

 

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 11 riguardo:

 

a) ai criteri dettagliati per la determinazione dell’entità dell’ammenda;

 

b) alle norme dettagliate circa la procedura per la conduzione delle indagini di cui al paragrafo 1, alle misure associate e all’informativa sulle indagini;

 

c) alle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l’accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni transitorie e la riscossione delle ammende.

 

5. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio impone un’ammenda ai sensi del paragrafo 1. Essa può annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda così imposta.

 

CAPO VI

 

NATURA AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI E DISTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE AMMENDE

 

     Art. 9. Natura amministrativa delle sanzioni

Le sanzioni, imposte ai sensi degli articoli da 4 a 8 hanno natura amministrativa.

 

     Art. 10. Distribuzione degli interessi e delle ammende

Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti a norma dell’articolo 5 e le ammende riscosse a norma degli articoli 6 e 8 costituiscono altre entrate, ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnati al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovessero predisporre un altro meccanismo di stabilità inteso a prestare assistenza finanziaria al fine di tutelare la stabilità dell’intera area dell’euro, gli interessi e le ammende sarebbero destinati a tale meccanismo.

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 11. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 13 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 12. Votazione in seno al Consiglio

1. Per l’adozione delle misure di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

 

2. Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al paragrafo 1 si intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

 

     Art. 13. Riesame

1. Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

 

La relazione valuta segnatamente:

 

a) l’efficacia del presente regolamento, tra cui la possibilità di consentire al Consiglio e alla Commissione di intervenire per far fronte a situazioni che rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell’unione monetaria;

 

b) i progressi nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE.

 

2. Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

 

3. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

4. Entro la fine del 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di introdurre "eurotitoli".

 

     Art. 14. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

 

[1] GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

 

[2] GU C 218 del 23.7.2011, pag. 46.

 

[3] Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’ 8 novembre 2011.

 

[4] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

 

[5] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.