§ 19.4.94 – Regolamento 7 luglio 1997, n. 1466.
Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:07/07/1997
Numero:1466


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all'esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell'ambito [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intendono per "Stati membri partecipanti" gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato e per "Stati membri non partecipanti" [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99 [...]
Art. 4.      1. I programmi di stabilità sono presentati prima del 1° marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno. Gli Stati membri che abbiano adottato la moneta unica in un [...]
Art. 5.      1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 99 [...]
Art. 6.      1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli [...]
Art. 7.      1. Ciascuno Stato membro non partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui [...]
Art. 8.      1. I programmi di convergenza sono presentati prima del marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno.
Art. 9.      1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, [...]
Art. 10.      1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite [...]
Art. 11.      Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regolamento, il Consiglio effettua la valutazione globale di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
Art. 12.      Conformemente all'articolo 99, paragrafo 4, secondo comma, nel riferire al Parlamento europeo il presidente del Consiglio e la Commissione comunicano anche i risultati della sorveglianza [...]
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.


§ 19.4.94 – Regolamento 7 luglio 1997, n. 1466. [1]

Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

(G.U.C.E. 2 agosto 1997, n. L 209).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, paragrafo 5,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

     (1) considerando che il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;

     (2) considerando che il Patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, volto ad accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul Patto di stabilità e crescita nella quale, in conformità dell'articolo D del trattato sull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del Patto di stabilità e crescita, e in particolare dell'adesione all'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Stati membri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione di misure di bilancio correttive che essi ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o di convergenza ogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;

     (3) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono chiaramente vincolati dal trattato, ai sensi dell'articolo 104 C del trattato, ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollo n. 11 su taluni disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del trattato, l'articolo 104 C, paragrafo 1 non si applica al Regno Unito se questo non partecipa alla terza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4 di cercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi al Regno Unito;

     (4) considerando che il perseguimento dell'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3% del PIL;

     (5) considerando che è opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafi 3 e 4 con una procedura di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo;

     (6) considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafi 3 e 4 dovrebbe inoltre continuare ad esercitarsi su ogni aspetto dell'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché sulla coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2; che, ai fini del controllo di tale evoluzione, è opportuno presentare informazioni sotto forma di programmi di stabilità e di programmi di convergenza;

     (7) considerando che è opportuno sfruttare l'utile esperienza maturata con i programmi di convergenza nelle prime due fasi dell'Unione economica e monetaria;

     (8) considerando che gli Stati membri che adotteranno la moneta unica, denominati nel prosieguo "Stati membri partecipanti" avranno raggiunto, a norma dell'articolo 109 J, un alto grado di convergenza sostenibile e, in particolare, una situazione sostenibile della finanza pubblica; che in detti Stati membri è necessario mantenere posizioni di bilancio equilibrate per sostenere la stabilità dei prezzi e per rafforzare le condizioni favorevoli di una crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che è necessario che gli Stati membri partecipanti presentino programmi a medio termine, denominati nel prosieguo "programmi di stabilità"; che è necessario definire i principali contenuti di tali programmi;

     (9) considerando che gli Stati membri che non adotteranno la moneta unica, denominati nel prosieguo "Stati membri non partecipanti", dovranno perseguire politiche volte a raggiungere un alto grado di convergenza sostenibile; che è necessario che tali Stati membri presentino programmi a medio termine, denominati nel prosieguo "programmi di convergenza"; che è necessario definire i principali contenuti di tali programmi di convergenza;

     (10) considerando che nella risoluzione del 17 giugno 1997 sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria il Consiglio europeo ha enunciato orientamenti politici fermi in base ai quali sarà istituito un nuovo meccanismo di cambio nella terza fase dell'UEM denominato nel prosieguo "ERM2"; che le valute degli Stati membri non partecipanti che aderiranno all'ERM2 avranno una parità centrale rispetto all'euro, costituendo in tal modo un punto di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza delle loro politiche; che l'ERM2 aiuterà a proteggere tali Stati membri e gli Stati membri aderenti all'euro da pressioni ingiustificate sui mercati valutari; che, per consentire un'adeguata sorveglianza in sede di Consiglio, gli Stati membri non partecipanti che non aderiranno all'ERM2 presenteranno tuttavia, nei loro programmi di convergenza, politiche orientate alla stabilità, evitando disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale;

     (11) considerando che la duratura convergenza dei dati economici fondamentali costituisce una condizione indispensabile per la stabilità sostenibile dei cambi;

     (12) considerando che occorre stabilire un calendario per la presentazione dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza e dei relativi aggiornamenti;

     (13) considerando che, nell'interesse della trasparenza e di un dibattito pubblico informato, è necessario che gli Stati membri rendano pubblici i rispettivi programmi di stabilità e di convergenza;

     (14) considerando che il Consiglio, nell'esaminare e controllare i programmi di stabilità e i programmi di convergenza, in particolare il loro obiettivo di bilancio a medio termine o il percorso di avvicinamento a tale obiettivo, deve tener conto delle pertinenti caratteristiche cicliche strutturali dell'economia di ciascuno Stato membro;

     (15) considerando che in tale contesto occorre rivolgere particolare attenzione alle divergenze significative delle posizioni di bilancio rispetto all'obiettivo di un saldo prossimo al pareggio o attivo; che è opportuno che il Consiglio allerti tempestivamente gli Stati membri al fine di evitare che il disavanzo pubblico dei medesimi diventi eccessivo; che, in caso di persistente scostamento, è opportuno che il Consiglio rafforzi la propria raccomandazione e la renda pubblica; che per gli Stati membri non partecipanti il Consiglio ha la facoltà di presentare raccomandazioni sulle azioni da intraprendere per attuare i rispettivi programmi di convergenza;

     (16) considerando che tanto i programmi di stabilità quanto i programmi di convergenza rispettano le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Sezione 1

Obiettivo e definizioni

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all'esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell'ambito della sorveglianza multilaterale che deve essere esercitata dal Consiglio per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intendono per "Stati membri partecipanti" gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato e per "Stati membri non partecipanti" quelli che non hanno adottato la moneta unica.

 

SEZIONE 1 BIS [2]

OBIETTIVI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE

 

          Art. 2 bis. [3]

     Ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo. Essi offrono un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %; assicurano rapidi progressi verso la sostenibilità e, di conseguenza, consentono margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.

     Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottato l’euro e per quelli che fanno parte dell’ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono specificati in una forcella stabilita tra il – 1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

     L’obiettivo di bilancio a medio termine per uno Stato membro può essere riveduto in occasione dell’attuazione di importanti riforme strutturali e, in ogni caso, ogni quattro anni.

 

Sezione 2

Programmi di stabilità

 

     Art. 3.

     1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99 del trattato nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro.

     2. Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:

     a) l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per l’avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL [4];

     b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;

     c) una valutazione quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita [5];

     d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito.

     e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine [6].

     3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL nonché delle principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua ed includono, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi.

 

     Art. 4.

     1. I programmi di stabilità sono presentati prima del 1° marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno. Gli Stati membri che abbiano adottato la moneta unica in un momento successivo presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione alla moneta unica.

     2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità ed i programmi aggiornati.

 

     Art. 5.

     1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 99 del trattato stesso, l’obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate e/o proposte per la realizzazione di tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo [7].

     Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole [8].

     Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell’attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche [9].

     Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo [10].

     Il Consiglio esamina inoltre se il programma di stabilità faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

     2. Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi di stabilità di cui al paragrafo 1 entro al massimo tre mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 114, formula un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 99, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati il Consiglio invita, nel suo parere, lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma [11].

     3. I programmi di stabilità aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 114 sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 6.

     1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicinamento a tale obiettivo definito nel programma per il saldo di bilancio della pubblica amministrazione.

     2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente il determinarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione, a norma dell'articolo 99, paragrafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

     3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che lo scostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo 99, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti prontamente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.

 

Sezione 3

Programmi di convergenza

 

     Art. 7.

     1. Ciascuno Stato membro non partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99 nella forma di un programma di convergenza, che costituisce una base essenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro.

     2. Il programma di convergenza contiene le seguenti informazioni, in particolare le variabili relative ai criteri di convergenza:

     a) l'obiettivo a medio termine di una situazione di bilancio della pubblica amministrazione, con un saldo prossimo al pareggio o in attivo e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo; l'andamento previsto dal rapporto debito pubblico/PIL; gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei cambi;

     b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;

     c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma nonché, per le misure più importanti della manovra di bilancio, una stima dei loro effetti quantitativi sui conti pubblici;

     d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito.

     3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi.

 

     Art. 8.

     1. I programmi di convergenza sono presentati prima del marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno.

     2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di convergenza ed i programmi aggiornati.

 

     Art. 9.

     1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di convergenza preveda un margine di manovra per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine e per conseguire una convergenza durevole.

     Il Consiglio esamina inoltre se il programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

     2. Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi di convergenza di cui al paragrafo 1 entro al massimo due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 114, formula un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 99, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

     3. I programmi di convergenza aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 114 sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 10.

     1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicinamento a tale obiettivo definitivo nel programma per il saldo di bilancio della pubblica amministrazione.

     Inoltre il Consiglio verifica le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

     2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente il determinarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione, a norma dell'articolo 99, paragrafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

     3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che lo scostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo 99, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti prontamente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.

 

Sezione 4

Disposizioni comuni

 

     Art. 11.

     Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regolamento, il Consiglio effettua la valutazione globale di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

 

     Art. 12.

     Conformemente all'articolo 99, paragrafo 4, secondo comma, nel riferire al Parlamento europeo il presidente del Consiglio e la Commissione comunicano anche i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.


[1] In tutto il presente regolamento, i riferimenti agli articoli 103 e 109 C del trattato sono stati sostituiti rispettivamente con i riferimenti agli articoli 99 e 114, per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[2] Sezione inserita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005, che ha inserito la Sezione 1 bis.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[7] L’originario primo comma è stato così sostituito dai commi da 1 a 4 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[8] L’originario primo comma è stato così sostituito dai commi da 1 a 4 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[9] L’originario primo comma è stato così sostituito dai commi da 1 a 4 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[10] L’originario primo comma è stato così sostituito dai commi da 1 a 4 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.

[11] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005.