§ 19.4.95 – Regolamento 27 giugno 2005, n. 1055.
Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:27/06/2005
Numero:1055


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1466/97 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 19.4.95 – Regolamento 27 giugno 2005, n. 1055.

Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

(G.U.U.E. 7 luglio 2005, n. L 174).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 99, paragrafo 5,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 252 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita. Il Patto di stabilità e crescita ha dimostrato la propria utilità ancorando la disciplina di bilancio, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di stabilità macroeconomica, con un’inflazione contenuta e tassi di interesse bassi, indispensabile per ottenere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

     (2) Il 20 marzo 2005 il Consiglio ha adottato una relazione intitolata «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita» che mira a rafforzare la governance e la responsabilizzazione nazionale del quadro di bilancio tramite il rafforzamento dei fondamenti economici e dell’efficacia del patto, sia nell’aspetto preventivo che in quello correttivo, a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, a promuovere la crescita e a evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future. Nelle sue conclusioni del 23 marzo 2005, il Consiglio europeo ha approvato la relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita, del quale forma attualmente parte integrante.

     (3) Secondo la relazione del consiglio Ecofin del 20 marzo 2005, approvata dal consiglio europeo di primavera, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l’impegno ad attuare il trattato e il Patto di stabilità e crescita in modo efficace e tempestivo, mediante un sostegno reciproco e una pressione reciproca, e a cooperare in modo serrato e costruttivo nel processo di sorveglianza economica e di bilancio, al fine di garantire la certezza e l’efficacia delle norme del Patto.

     (4) Per consentire la piena applicazione dei miglioramenti decisi in ordine all’attuazione del Patto di stabilità e crescita, il regolamento (CE) n. 1466/97 deve essere modificato.

     (5) Il Patto di stabilità e crescita sancisce l’obbligo per gli Stati membri di aderire all’obiettivo a medio termine di una posizione di bilancio «con un saldo prossimo al pareggio o in attivo». Considerata l’eterogeneità economica e finanziaria nell’Unione, l’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere differenziato per ogni singolo Stato membro, al fine di tener conto delle diversità delle posizioni e degli sviluppi sul piano economico e di bilancio, nonché del rischio finanziario con riferimento alla sostenibilità delle finanze pubbliche, anche a fronte di prevedibili evoluzioni demografiche. L’obiettivo di bilancio a medio termine può divergere dal saldo prossimo al pareggio o in attivo per i singoli Stati membri. Per quanto riguarda gli Stati membri che fanno parte della zona euro e dell’ERM2, verrebbe pertanto stabilita una forcella per gli obiettivi a medio termine specifici per paese, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

     (6) Si dovrebbe porre in essere un approccio più simmetrico alle politiche di bilancio nel corso del ciclo mediante una migliore disciplina di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, con l’obiettivo di evitare politiche procicliche e di conseguire progressivamente l’obiettivo a medio termine. Il rispetto dell’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe permettere agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL e di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tutto questo dovrebbe consentire margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.

     (7) Gli Stati membri che non hanno ancora raggiunto i loro obiettivi di bilancio a medio termine dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguirli nel corso del ciclo. Al fine di raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri che fanno parte della zona euro o dell’ERM2 dovrebbero perseguire un aggiustamento minimo annuale in termini corretti per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee.

     (8) Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per i paesi che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per i paesi che l’hanno già conseguito si dovrebbe tener conto, per rafforzare l’orientamento del Patto verso la crescita, di riforme sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e pertanto un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Per non ostacolare riforme strutturali che migliorino inequivocabilmente la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche si dovrebbe prestare particolare attenzione alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, in quanto tali riforme comportano un deterioramento di breve periodo delle finanze pubbliche durante il periodo di attuazione.

     (9) I termini fissati per l’esame dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza da parte del Consiglio dovrebbero essere estesi per consentire una valutazione completa dei programmi di stabilità e convergenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1466/97 è modificato come segue.

     1) Sono inseriti la seguente sezione ed il seguente articolo:

     «SEZIONE 1 bis

     OBIETTIVI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE

     Articolo 2 bis

     Ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo. Essi offrono un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %; assicurano rapidi progressi verso la sostenibilità e, di conseguenza, consentono margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.

     Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottato l’euro e per quelli che fanno parte dell’ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono specificati in una forcella stabilita tra il – 1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

     L’obiettivo di bilancio a medio termine per uno Stato membro può essere riveduto in occasione dell’attuazione di importanti riforme strutturali e, in ogni caso, ogni quattro anni.»

     2) L’articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per l’avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;»

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) una valutazione quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;»

     c) si aggiunge la seguente lettera e):

     «e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.»

     3) L’articolo 5 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dai seguenti commi:

     «1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 99 del trattato stesso, l’obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate e/o proposte per la realizzazione di tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

     Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole.

     Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell’attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

     Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.»;

     b) al paragrafo 2, le parole «due mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».

     4) L’articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per l’avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL; gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei tassi di cambio;»

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) una stima quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi dettagliata del rapporto costi/ benefici delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;»

     c) si aggiunge la seguente lettera e):

     «e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.»

     5) L’articolo 9 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dai seguenti commi:

     «1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 99 del trattato stesso, l’obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate e/o proposte per mettere in atto tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

     Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri che fanno parte dell’ERM2, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

     Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell’attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso anche il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

     Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.»;

     b) al paragrafo 2, le parole «due mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».

     6) In tutto il testo del regolamento, i riferimenti agli articoli 103 e 109 C del trattato sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti agli articoli 99 e 114.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.