§ 42.2.209 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103.
Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:14/05/2007
Numero:103


Sommario
Art. 1.  Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 2.  Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 3.  Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 4.  Organi del Centro di documentazione e analisi
Art. 5.  Presidente
Art. 6.  Comitato tecnico-scientifico
Art. 7.  Coordinatore delle attività scientifiche
Art. 8.  Pari opportunità
Art. 9.  Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Art. 10.  Durata e relazione di fine mandato
Art. 11.  Abrogazioni
Art. 12.  Copertura finanziaria e spese di funzionamento


§ 42.2.209 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103.

Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 23 luglio 2007, n. 169)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 6 e 19;

     Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451;

     Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

     Sulla proposta dei Ministri della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

     1. E' confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

     2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonchè le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

     3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinchè venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso.

     4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:

     a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

     b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

     c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

     5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

     6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonchè lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

     7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.

     8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

 

     Art. 2. Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza

     1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, è composto da:

     a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

     1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia;

     2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili;

     3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità;

     4) Ministero della solidarietà sociale;

     5) Ministero della pubblica istruzione;

     6) Ministero della salute;

     7) Ministero degli affari esteri;

     8) Ministero dell'interno;

     9) Ministero della giustizia;

     10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     11) Ministero dell'economia e delle finanze;

     12) Ministero delle comunicazioni;

     b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

     c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

     d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

     e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

     f) un rappresentante dell'Unione province italiane;

     g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;

     h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

     i) un rappresentante della Società italiana di pediatria;

     l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

     m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

     n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

     o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

     p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

     q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

     r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

     s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

     t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

     u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

     v) esperti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

     z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato: "Centro di documentazione e analisi", ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 7.

     2. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarietà sociale.

     3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

 

     Art. 3. Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

     1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità.

     2. Il Centro ha i seguenti compiti:

     a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

     b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

     c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

     d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

     e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonchè di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

     f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

     g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

     3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

 

     Art. 4. Organi del Centro di documentazione e analisi

     1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il presidente, il coordinatore delle attività scientifiche e il comitato tecnico-scientifico.

     2. Il supporto allo svolgimento delle attività degli organi di cui al comma 1 è assicurato dal Dipartimento delle politiche per la famiglia e dal Ministero della solidarietà sociale.

 

     Art. 5. Presidente

     1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel settore dell'infanzia.

     2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente di cui all'articolo 7.

     3. Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, sulla base del programma e delle priorità definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

     4. Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.

 

     Art. 6. Comitato tecnico-scientifico

     1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal presidente, dal coordinatore delle attività scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

     2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarietà sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.

     3. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.

     4. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, senza oneri a carico dell'amministrazione.

 

     Art. 7. Coordinatore delle attività scientifiche

     1. Il coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per l'infanzia.

     2. Il coordinatore delle attività scientifiche assume la funzione di vicepresidente del Centro. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 e ne garantisce l'attuazione scientifica.

     3. A tale fine, il coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

 

     Art. 8. Pari opportunità

     1. I componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 e del Centro di cui all'articolo 3 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

 

     Art. 9. Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

     1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 1, comma 2, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

 

     Art. 10. Durata e relazione di fine mandato

     1. L'Osservatorio e il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio e il Centro di documentazione presentano una relazione sull'attività svolta ai Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, che le trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Osservatorio e quelli del Comitato tecnico-scientifico del Centro di documentazione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei rispettivi organismi e possono essere confermati nel caso di proroga della durata degli organismi.

 

     Art. 11. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

     a) gli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284.

 

     Art. 12. Copertura finanziaria e spese di funzionamento

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento a carico del Ministero della solidarietà sociale, relativi agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e ai compensi attualmente spettanti ai componenti del Centro di documentazione, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta dal medesimo Ministero nell'esercizio finanziario 2005 a valere sul capitolo 3271. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

     2. Il Ministro della solidarietà sociale concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio nella misura di cui al comma 1. Il Ministro delle politiche per la famiglia concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio e del Centro di documentazione a norma dell'articolo 1, commi 1250 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.