§ 72.1.8 - Legge 19 luglio 1988, n. 312.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.1 accordi di sede
Data:19/07/1988
Numero:312


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1988-1990, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Articolo 1.      L'UNICEF istituirà in Italia un ufficio con sede in locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, da identificarsi d'intesa con l'amministrazione di detto Istituto
Articolo 2.      L'Ufficio avrà il compito di realizzare e rendere operativo un Centro per lo studio, la ricerca, l'informazione e l'educazione per l'assistenza all'infanzia (Centro)
Articolo 3.      Il Governo finanzierà l'Ufficio UNICEF e il funzionamento del Centro mediante il pagamento di una somma di lire tre miliardi cinquecento milioni annui per la durata di [...]
Articolo 4.      L'UNICEF destinerà la somma indicata all'articolo 3 alla copertura delle spese occorrenti per l'adattamento e l'uso dei locali, nonchè per l'Ufficio UNICEF ed il [...]
Articolo 5.      La titolarità dei poteri e la responsabilità per il funzionamento del Centro faranno capo all'UNICEF, che si avvarrà della cooperazione dell'Istituto degli Innocenti
Articolo 6.      L'UNICEF e l'Istituto degli Innocenti concluderanno una convenzione, in conformità alle clausole del presente accordo, per regolare l'uso dei locali e per stabilire i [...]
Articolo 7.      L'Amministrazione dell'ufficio UNICEF e il funzionamento del Centro saranno affidati ad un Direttore nominato dall'UNICEF, che sarà coadiuvato da non più di sei [...]
Articolo 8.      Il Direttore sarà assistito, per quanto attiene alle fondamentali questioni di indirizzo, da un Comitato consultivo composto da quattro rappresentanti dell'UNICEF, da [...]
Articolo 9.      I privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio [...]
Articolo 10.      Qualsiasi controversia tra il Governo e l'UNICEF concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, che non potesse essere risolta attraverso negoziati [...]
Articolo 11.      Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio tra le Parti di uno strumento di ratifica del Governo e di uno strumento relativo ad un [...]
Articolo 12.      Il presente accordo avrà la durata di tre anni e potrà essere prorogato mediante scambio di lettere tra il Governo e l'UNICEF


§ 72.1.8 - Legge 19 luglio 1988, n. 312.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

(G.U. 4 agosto 1988, n. 182, S.O.).

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia a Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1988-1990, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 500 milioni per i medesimi anni 1988, 1989 e 1990, a carico della gestione della riserva del fondo lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo internazionale 23 settembre 1986. [1]

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

 

          Articolo 1.

     L'UNICEF istituirà in Italia un ufficio con sede in locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, da identificarsi d'intesa con l'amministrazione di detto Istituto.

 

          Articolo 2.

     L'Ufficio avrà il compito di realizzare e rendere operativo un Centro per lo studio, la ricerca, l'informazione e l'educazione per l'assistenza all'infanzia (Centro).

 

          Articolo 3.

     Il Governo finanzierà l'Ufficio UNICEF e il funzionamento del Centro mediante il pagamento di una somma di lire tre miliardi cinquecento milioni annui per la durata di tre anni, in parte con fondi da prelevarsi dalla Riserva del Fondo Lire UNRRA, in parte attraverso l'aumento della propria contribuzione volontaria all'UNICEF.

 

          Articolo 4.

     L'UNICEF destinerà la somma indicata all'articolo 3 alla copertura delle spese occorrenti per l'adattamento e l'uso dei locali, nonchè per l'Ufficio UNICEF ed il funzionamento del Centro, inclusi i costi del personale di cui all'articolo 7, di qualsiasi esperto in missione per le Nazioni Unite in connessione con l'Ufficio o con il Centro e dei membri del Comitato consultivo di cui all'articolo 8, escludendosi qualsiasi ulteriore apporto finanziario da parte del Governo.

 

          Articolo 5.

     La titolarità dei poteri e la responsabilità per il funzionamento del Centro faranno capo all'UNICEF, che si avvarrà della cooperazione dell'Istituto degli Innocenti.

 

          Articolo 6.

     L'UNICEF e l'Istituto degli Innocenti concluderanno una convenzione, in conformità alle clausole del presente accordo, per regolare l'uso dei locali e per stabilire i termini e le condizioni della loro cooperazione ai fini del funzionamento del Centro.

 

          Articolo 7.

     L'Amministrazione dell'ufficio UNICEF e il funzionamento del Centro saranno affidati ad un Direttore nominato dall'UNICEF, che sarà coadiuvato da non più di sei funzionari nominati secondo i regolamenti delle Nazioni Unite e che godranno dello statuto internazionale.

     Il restante personale occorrente per l'ufficio e per il funzionamento del Centro sarà assunto o altrimenti reperito localmente.

 

          Articolo 8.

     Il Direttore sarà assistito, per quanto attiene alle fondamentali questioni di indirizzo, da un Comitato consultivo composto da quattro rappresentanti dell'UNICEF, da due rappresentanti del Governo e da due rappresentanti dell'Istituto degli Innocenti.

 

          Articolo 9.

     I privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui l'Italia è divenuta parte il 3 febbraio 1958, saranno applicati all'Ufficio, ai suoi locali, proprietà, redditi ed altri beni connessi con il funzionamento del Centro.

     Essi saranno altresì applicati, nei limiti specificati per ciascuna categoria dalla citata Convenzione, al Direttore e ai funzionari di cui all'articolo 7, ai rappresentanti dell'UNICEF in seno al Comitato consultivo di cui all'articolo 8, limitatamente alla loro partecipazione ai lavori del Comitato stesso, nonchè agli esperti in missione per le Nazioni Unite in connessione con l'Ufficio o con il Centro.

 

          Articolo 10.

     Qualsiasi controversia tra il Governo e l'UNICEF concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, che non potesse essere risolta attraverso negoziati diretti o mediante altro mezzo concordato tra le Parti oppure ai termini dell'articolo VIII della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, verrà demandata per la decisione definitiva ad un Tribunale composto di tre arbitri, di cui uno da nominarsi dal Governo, uno dall'UNICEF e il terzo da scegliersi d'intesa tra i due predetti arbitri o, in difetto di tale intesa, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

 

          Articolo 11.

     Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio tra le Parti di uno strumento di ratifica del Governo e di uno strumento relativo ad un atto formale di conferma da parte dell'UNICEF per il tramite delle Nazioni Unite.

 

          Articolo 12.

     Il presente accordo avrà la durata di tre anni e potrà essere prorogato mediante scambio di lettere tra il Governo e l'UNICEF.

     Fatto in inglese, in doppio originale, a New York il 23 settembre 1986.

 


[1] Viene presentata la traduzione non ufficiale.