§ 42.2.122 - D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:30/01/1999
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni istituzionali.
Art. 3.  Strumenti.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.  Disposizioni generali relative agli organi.
Art. 9.  Direttore generale.
Art. 10.  Funzionamento.
Art. 11.  Verifiche e valutazioni.
Art. 12.  Relazioni al Parlamento.
Art. 13.  Piano di riorganizzazione.
Art. 14.  Fonti di finanziamento.
Art. 15.  Personale.
Art. 16.  Disposizioni finali.


§ 42.2.122 - D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36. [1]

Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 25 febbraio 1999, n. 46).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. L'ENEA è un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e della innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata a promuovere insieme gli obiettivi di sviluppo, competitività e occupazione e quello della salvaguardia ambientale. L'ENEA svolge altresì funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.

     2. L'ENEA opera secondo le disposizioni previste dal presente decreto e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro dell'ambiente, nonché con il Ministro egli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali, ferma restando, nell'ambito di tali indirizzi, l'autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca.

     3. Si applica, in quanto compatibile, alle attività dell'ENEA quanto previsto dal decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.

 

          Art. 2. Funzioni istituzionali.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, all'ENEA sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

     a) svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e innovazione tecnologica;

     b) sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile;

     c) favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, alle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;

     d) fornire, a richiesta, nei settori di competenza dell'ENEA, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, supporto tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale, nonché alle regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed anche di quelli ad essi conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attività istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA conclude accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente, nonché con altre amministrazioni pubbliche, con le modalità di finanziamento previste dall'articolo 14.

 

          Art. 3. Strumenti.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA può anche:

     a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;

     b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza;

     c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche ed ambientali in ambito locale e promuovere interventi dimostrativi in tali settori;

     d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento di obiettivi di uso razionale dell'energia o di tutela dell'ambiente, nonché di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

     e) favorire l'attività di formazione, in particolare post-universitaria, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata.

 

          Art. 4. Organi.

     1. Sono organi dell'ENEA:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 5. Presidente.

     1. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nei settori di attività dell'ENEA.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA, vigila sulle attività dell'ente e ne controlla il corretto svolgimento, presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

     3. Il presidente nomina, previo parere conforme del consiglio di amministrazione, il direttore generale e ne verifica i risultati dell'attività.

 

          Art. 6. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione, rispettivamente, dello stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro dell'ambiente e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le persone dotate di alta professionalità e competenza nei settori di attività dell'ENEA.

     2. Il consiglio di amministrazione delibera gli indirizzi per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e dei bilanci dell'ENEA sulla base di quanto definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 1; verifica l'attuazione dei programmi stessi, nonché l'attuazione delle direttive del Governo e del CIPE; individua gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'ENEA.

     3. Il consiglio di amministrazione delibera altresì sui bilanci preventivi e consuntivi e i programmi annuali e pluriennali dell'ENEA e sui relativi aggiornamenti.

     4. Il consiglio di amministrazione delibera sulle indennità spettanti ai membri dei comitati nominati ai sensi dell'articolo 10, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 7. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sul bilancio consuntivo.

 

          Art. 8. Disposizioni generali relative agli organi.

     1. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un solo quinquennio.

     2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi elettivi relativi a mandato parlamentare o a quello di consigliere regionale, e non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA.

     3. Le indennità degli organi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     4. Se dipendente di pubbliche amministrazioni il presidente può essere collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 9. Direttore generale.

     1. Il direttore generale è nominato tra le persone aventi riconosciute capacità manageriali e competenze nei settori di attività dell'ENEA.

     2. Il direttore generale è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'ENEA ed adotta gli atti ed i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi dell'ENEA stesso.

     3. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

     4. Il direttore generale, in particolare, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi annuali e pluriennali, nonché gli atti da sottoporre alla deliberazione degli altri organi dell'ENEA in base a quanto previsto del presente decreto e nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6.

     5. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale è regolato con apposito contratto di diritto privato di durata quinquennale.

     6. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'ENEA e non può ricoprire gli incarichi elettivi di cui all'articolo 8, comma 2.

 

          Art. 10. Funzionamento.

     1. Il consiglio di amministrazione con appositi regolamenti disciplina:

     a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

     b) le modalità per l'acquisto di lavori, servizi o forniture, in conformità alla normativa comunitaria;

     c) la costituzione e le attività di un comitato di consulenza tecnico-scientifica, articolato in relazione ai diversi programmi di ricerca dell'ENEA, che svolge attività consultiva per il consiglio di amministrazione anche avvalendosi all'occorrenza di altri esperti;

     d) le attività di consultazione con i soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell'ENEA con particolare riguardo alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali;

     e) la costituzione e le attività di un comitato per la valutazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca, secondo criteri e modalità da uniformare agli indirizzi di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     f) le modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi e funzioni istituzionali;

     g) i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento.

     2. L'ENEA, con delibera del consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, secondo le disposizioni del codice civile, promuovere la costituzione, nonché partecipare ad apposite società e consorzi, cui demandare, ai fini di una maggiore efficacia, lo svolgimento di specifiche attività.

 

          Art. 11. Verifiche e valutazioni.

     1. I bilanci dell'ENEA sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

     2. In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo.

 

          Art. 12. Relazioni al Parlamento.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente, trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società o consorzi da essa comunque partecipate.

 

          Art. 13. Piano di riorganizzazione.

     1. Entro 180 giorni, decorrenti dalla costituzione degli organi effettuata a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione delibera un piano per la determinazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate.

     2. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per la funzione pubblica.

     3. All'attuazione del piano di cui al comma 1, si provvede anche attraverso appositi accordi stipulati fra le amministrazioni ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80.

 

          Art. 14. Fonti di finanziamento.

     1. L'ENEA provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal contributo di enti, dagli accordi di programma con le amministrazioni interessate, dall'Unione europea e altri organismi internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attività.

     2. Agli oneri relativi alle spese si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 con utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 25 agosto 1991, n. 282, dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 1999. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

          Art. 15. Personale.

     1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo che è determinato con l'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'ENEA si applica il trattamento economico e giuridico dell'ENEA vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi nel frattempo intercorsi.

 

          Art. 16. Disposizioni finali.

     1. Resta ferma la disciplina relativa al personale dell'ENEA collocato fuori ruolo in quanto chiamato a ricoprire presso pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ENEA.

     2. E' abrogata, escluso l'articolo 24, la legge 25 agosto 1991, n. 282. L'articolo 24 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 282, si applicano in quanto compatibili fino all'emanazione dei regolamenti e degli atti previsti dal presente decreto.

     3. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonché 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284, nonché l'articolo 2 della legge 27 novembre 1991, n. 380.".

     4. In sede di prima applicazione, i soggetti responsabili delle designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 ed al comma 1 dell'articolo 7 provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, nonché alla proposta di nomina del presidente, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257.