§ 40.3.18 - L. 25 agosto 1991, n. 282. [*]
Riforma dell'ENEA.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:25/08/1991
Numero:282


Sommario
Art. 1.      1. Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con la legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi 15 dicembre [...]
Art. 2.      1. L'ENEA ha competenza nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente. A tal fine nei settori di competenza:
Art. 3. 
Art. 4.      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti [...]
Art. 5.      1. L'ENEA opera sulla base di un programma triennale aggiornabile annualmente per scorrimento e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati dal consiglio di amministrazione. [...]
Art. 6.      1. Sono organi dell'ENEA:
Art. 7.      1. Il presidente dell'ENEA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, [...]
Art. 8.      1. Il presidente dell'ENEA:
Art. 9.      1. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA formula gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione e, in particolare:
Art. 10.      1. Il collegio dei revisori:
Art. 11.      1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione e del [...]
Art. 12.      1. Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il licenziamento o la revoca [...]
Art. 13.      1. Il direttore generale:
Art. 14.      1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale da stipularsi con le organizzazioni [...]
Art. 15.      1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro, o comunque, nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA in cui l'attività di [...]
Art. 16.      1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, il consiglio di [...]
Art. 17.      1. Il rendiconto consuntivo dell'ENEA è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale [...]
Art. 18.      1. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEA è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 19.      1. I dipendenti dell'ENEA non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore e sindaco di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario [...]
Art. 20.      1. I dipendenti dell'ENEA possono essere, con il loro consenso, comandati a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o [...]
Art. 21.      1. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da [...]
Art. 22.      1. L'ENEA è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 23.      1. Sono abrogati l'articolo 16 della legge 11 agosto 1960, n. 933, nonché la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e la legge 5 marzo 1982, n. 84.
Art. 24.      1. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è abrogato.
Art. 25.      1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata [...]
Art. 26.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 pari a lire 500 miliardi per il 1991, lire 600 miliardi per il 1992 e lire 600 miliardi per il 1993 si fa fronte mediante corrispondente [...]


§ 40.3.18 - L. 25 agosto 1991, n. 282. [*]

Riforma dell'ENEA.

(G.U. 30 agosto 1991, n. 203).

 

Art. 1.

     1. Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con la legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi 15 dicembre 1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, n. 84, assume la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)». In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento le parole: «Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» sono pertanto sostituite dalle parole: «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».

     2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Roma. Esso opera secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, e il Ministro dell'ambiente, per quanto attiene le attività in campo ambientale.

     3. Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.

 

     Art. 2.

     1. L'ENEA ha competenza nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente. A tal fine nei settori di competenza:

     a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti ad aspetti tecnologici;

     b) promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle tecnologie, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonché sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

     c) provvede alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche e della sperimentazione alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico- tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;

     d) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno logica, con gli enti internazionali che operano nei medesimi settori;

     e) fissa le prescrizioni, adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali, nonché sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

     f) promuove e favorisce la preparazione del personale;

     g) diffonde e divulga le conoscenze acquisite;

     h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche e controlli per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo:

     a) conclude accordi di programma con i Ministeri competenti ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, le previsioni di spesa dei progetti e le modalità di finanziamento. Gli accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente e dal dipartimento per l'innovazione tecnologica;

     b) conclude accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e le imprese degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Per tali accordi la partecipazione dell'ENEA alle spese non può superare il 70 per cento, ivi comprese le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto dall'articolo 4;

     c) promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili secondo le modalità di cui all'articolo 4;

     d) può affidare, sulla base di appositi contratti, a università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi;

     e) può promuovere la costituzione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel territorio nazionale e comunitario e negli altri Stati, anche in applicazione del Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di società o di consorzi industriali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente, e parteciparvi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, lettera d), la partecipazione delle imprese, dei consorzi di imprese, di altri enti pubblici e privati all'attuazione degli accordi di programma, degli accordi con regioni ed enti nonché degli accordi diretti con l'ENEA, deve essere commisurata all'interesse pubblico, all'entità del rischio, al regime di proprietà delle conoscenze e, comunque, non può essere inferiore al 30 per cento.

     4. Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo delle tecnologie di competenza dell'ente - escluse comunque le attività riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni - le quote di partecipazione dell'ENEA in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonché da competenze.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, al quale possono partecipare anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; la partecipazione dell'ENEA è di maggioranza.

     2. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dell'ENEA, nel testo convenuto tra i consorziati.

     3. Il consorzio si avvale, attraverso una apposita convenzione, di personale dell'ENEA.

     4. Il consorzio opera, per le iniziative in materia di energia elettrica, d'intesa con l'ENEL e, per gli aspetti territoriali di competenza, con le imprese elettriche degli enti locali e ha compiti di promozione, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai consorziati in materia di:

     a) supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;

     b) interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;

     c) attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico da raccordare con le caratteristiche dell'offerta;

     d) attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti.

     5. Per lo svolgimento delle attività in materia di diffusione dell'uso razionale dell'energia e di promozione delle applicazioni delle fonti rinnovabili, il consorzio si avvale delle strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali un'apposita unità, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è dedicato all'attività del consorzio, alle attività della suddetta unità e ai risultati dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

     6. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA con la delibera di approvazione del bilancio di previsione determina entità e modalità della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attività del consorzio di cui al comma 4. A dette attività è dedicato un apposito capitolo del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

     7. Restano fermi i compiti attribuiti all'ENEA dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 

     Art. 5.

     1. L'ENEA opera sulla base di un programma triennale aggiornabile annualmente per scorrimento e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati dal consiglio di amministrazione. Il programma triennale, corredato dalle indicazioni finanziarie per l'intero periodo, è trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di un comitato interministeriale composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'ENEA, al CIPE per l'approvazione.

     3. Il comitato di cui al comma 2 ha altresì il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

     4. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione da parte del CIPE del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato li trasmette al Parlamento, insieme a una dettagliata relazione illustrativa dei medesimi e dei risultati conseguiti nel triennio precedente.

     5. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e di privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

     6. Il contributo dello Stato per le attività dell'ENEA relativamente agli esercizi 1991, 1992 e 1993 è assegnato nella misura rispettivamente di lire 500, 600 e 600 miliardi, dei quali lire 45 miliardi annui destinati alle spese dirette della DISP. A decorrere dal 1994, agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento dell'ENEA si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Al finanziamento dei programmi di ricerca, a decorrere dal medesimo anno 1994, si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

     7. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti.

 

     Art. 6.

     1. Sono organi dell'ENEA:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori.

 

     Art. 7.

     1. Il presidente dell'ENEA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

     2. La carica di presidente dell'ENEA è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

     3. Il presidente dell'ENEA decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

     4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente dell'ENEA viene collocato in aspettativa.

 

     Art. 8.

     1. Il presidente dell'ENEA:

     a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

     c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

     d) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e redige, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, che viene sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

 

     Art. 9.

     1. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA formula gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione e, in particolare:

     a) delibera i regolamenti dell'ente;

     b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi triennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali nonché i piani annuali di attuazione;

     c) delibera gli accordi e i relativi progetti operativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e all'articolo 3, comma 2;

     d) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

     e) delibera l'organizzazione interna dell'ente, in relazione ai settori di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, e in coerenza con l'articolazione degli obiettivi programmatici approvati dal CIPE, nonché l'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie ai dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica, alle altre strutture organizzative dell'ente e al consorzio di cui all'articolo 4 per quanto di competenza;

     f) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi e uffici;

     g) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale, al direttore della DISP e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente per gli affari contemplati all'articolo 2, comma 2, lettera d), in materia di assunzione del personale, nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio stesso circa l'entità delle assunzioni, ripartite per categorie, nonché in materia di organizzazione a livello operativo dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio di amministrazione; in materia di assunzione di impegni di spesa, indizione e aggiudicazione di gare, stipulazione di contratti ed emissione di ordinativi di fornitura; in materia di affidamento di particolari compiti di studio, di consulenza e di ricerca di carattere tecnicoscientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni;

     h) delibera in ordine ai regolamenti e ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

     i) delibera le nomine dei dirigenti su proposta del direttore generale.

     2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da nove membri aventi, nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle nuove tecnologie o dell'economia industriale, comprovata competenza tecnica e scientifica e comprovata esperienza nazionale o internazionale, di cui quattro designati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

     3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

     4. La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualità di dipendente dell'ente.

     5. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che siano intervenute le designazioni di cui al comma 2, i componenti del consiglio di amministrazione sono comunque nominati con la procedura di cui al comma 3.

     6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

     7. Le deleghe di cui al comma 1, lettera g), sono attuate tramite le strutture cui è demandata la gestione dell'ente.

     8. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificatamente indicati dalla presente legge.

     9. Sono sottoposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione le delibere di cui al comma 1, lettera d) e, per le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 luglio 1988, n. 266, le delibere di cui al comma 1, lettera h). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al comma 1, lettera d), le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

     10. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

     11. Sulla predisposizione dei programmi dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un comitato tecnicoscientifico, formato da otto membri di elevata qualificazione tecnico-scientifica internazionale, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di terne di nominativi proposte rispettivamente dalle università con modalità fissate dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e dall'Accademia nazionale dei lincei. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del consiglio di amministrazione.

     12. Prima della deliberazione dei programmi triennali il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari e organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

 

     Art. 10.

     1. Il collegio dei revisori:

     a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

     b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;

     c) può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

     2. Il collegio esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 16.

     3. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

 

     Art. 11.

     1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

 

     Art. 12.

     1. Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dall'incarico sono disposti con decreto del Ministro stesso.

     2. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 13.

     1. Il direttore generale:

     a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;

     b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio d'amministrazione;

     d) sovrintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio d'amministrazione;

     e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo;

     f) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica, e delle altre strutture organizzative dell'ente, per quanto di rispettiva competenza.

     2. I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente sono devoluti al bilancio dell'ENEA.

 

     Art. 14.

     1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sottoporre ad approvazione ai sensi della legge 11 luglio 1988, n. 266.

     2. Alla contrattazione, oltre alla delegazioni dell'ENEA e delle organizzazioni sindacali partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, oltre agli altri Ministeri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266.

     3. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'ente.

     4. Il consiglio di amministrazione può collocare fuori ruolo i dipendenti chiamati a ricoprire presso le pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente. A tali dipendenti non possono essere attributi compensi per il periodo di collocamento fuori ruolo, salvo il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

 

     Art. 15.

     1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro, o comunque, nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

     2. Spetta all'inventore un equo premio per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza della invenzione.

 

     Art. 16.

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto, in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del CIPE.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

     3. Entro sei mesi dalla nomina del commissario devono essere ricostituiti gli organi di cui al comma 2.

 

     Art. 17.

     1. Il rendiconto consuntivo dell'ENEA è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

 

     Art. 18.

     1. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEA è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

     Art. 19.

     1. I dipendenti dell'ENEA non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore e sindaco di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 20.

     1. I dipendenti dell'ENEA possono essere, con il loro consenso, comandati a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, esteri o internazionali, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali che ne facciano richiesta.

 

     Art. 21.

     1. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1964, n. 185.

     2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 22.

     1. L'ENEA è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     2. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata da un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

 

     Art. 23.

     1. Sono abrogati l'articolo 16 della legge 11 agosto 1960, n. 933, nonché la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e la legge 5 marzo 1982, n. 84.

     2. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 84, si applicano, in quanto compatibili, fino all'emanazione dei corrispondenti regolamenti e atti previsti dalla presente legge, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24.

     1. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è abrogato.

     2. [2].

     3. [3].

     4. [4].

 

     Art. 25.

     1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilità del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito con deliberazione n. 15 del 12 luglio 1989 del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

     2. Sono poste a carico del bilancio dell'ENEA le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1.

 

     Art. 26.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 pari a lire 500 miliardi per il 1991, lire 600 miliardi per il 1992 e lire 600 miliardi per il 1993 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 l'accantonamento «Piano finanziamento ENEA» e quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento «ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico».

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, ad eccezione dell'art. 24, la cui abrogazione è rinviata come stabilito dal comma 2 dello stesso art. 16, D.Lgs. 36/99.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496.

[2] Sostituisce il comma 6, art. 24, della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[3] Sostituisce il comma 7, art. 24, della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[4] Sostituisce l'art. 32 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.