§ 85.1.31 - Legge 10 giugno 1985, n. 284 .
Programma nazionale di ricerche in Antartide.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:10/06/1985
Numero:284


Sommario
Art. 1.  Programma nazionale di ricerche in Antartide.
Art. 2.  Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 3.  Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide.
Art. 4.  Commissione scientifica nazionale per l'Antartide.
Art. 5.  Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide.
Art. 6.  Attuazione del programma.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Copertura finanziaria.


§ 85.1.31 - Legge 10 giugno 1985, n. 284 [1].

Programma nazionale di ricerche in Antartide.

(G.U. 21 giugno 1985, n. 145).

 

     Art. 1. Programma nazionale di ricerche in Antartide.

     Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto all'art. IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzato per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche.

 

          Art. 2. Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

     Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

     1) formulare il programma di cui al precedente art. 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo art. 4;

     2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente art. 1, sentito il Comitato di cui al successivo art. 3;

     3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'art. 4, dagli enti di cui all'art. 6, responsabili dell'attuazione del programma;

     4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;

     5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

 

          Art. 3. Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide.

     1. E' istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:

     1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;

     2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;

     3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;

     4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. III del trattato sull'Antartide.

     2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

     a) Ministero degli affari esteri;

     b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     c) Ministero del tesoro;

     d) Ministero della difesa e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     f) Ministero della marina mercantile;

     g) Ministero delle partecipazioni statali;

     h) Ministero della sanità;

     i) Ministero dell'ambiente;

     l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica [2] .

     3. Del Comitato fanno altresì parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.

     4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

 

          Art. 4. Commissione scientifica nazionale per l'Antartide.

     1. E' istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

     1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;

     2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;

     3) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;

     4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;

     5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 2;

     6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Antartide.

     2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:

     a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;

     c) un esperto designato dal Ministro della sanità;

     d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;

     e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);

     f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

     g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

     h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);

     i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS) [3].

     2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno [4] .

     3. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

 

          Art. 5. Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide.

     1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

     2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal trattato sull'Antartide, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

 

          Art. 6. Attuazione del programma.

     1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'art. 1, secondo modalità operative stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilità.

     3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare.

     4. Le spese relative al personale delle amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati della presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge.

     5. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

 

          Art. 7. Norma transitoria.

     In attuazione della delibera del CIPE del 22 novembre 1984, è autorizzata una prima spedizione in Antartide, relativa al periodo novembre 1985-aprile 1986, secondo le modalità stabilite al precedente art. 6.

 

          Art. 8. Copertura finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 miliardi per il periodo dal 1985 al 1991 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Contributo all'ENEA per il programma nazionale di ricerche in Antartide". L'ENEA gestisce i fondi applicando il proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1985, in lire 15.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 30.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ricerca scientifica nell'Antartide".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per l’abrogazione della presente legge vedi l'art. 5 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 novembre 1991, n. 380.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 novembre 1991, n. 380.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 27 novembre 1991, n. 380.