§ 42.2.38 - Legge 31 luglio 1954, n. 625.
Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:31/07/1954
Numero:625


Sommario
Art. 1.      Gli Istituti talassografici di cui all'art. 27, primo comma, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero [...]
Art. 2.      Gli Istituti di cui all'articolo precedente provvedono ai propri fini ed al proprio funzionamento:
Art. 3.      All'amministrazione di ciascun Istituto sperimentale talassografico provvede un Consiglio nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto da:
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli argomenti che riguardano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. In particolare, esso è tenuto a deliberare, nei termini [...]
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di [...]
Art. 6.      Il riscontro della gestione di ciascun Istituto sperimentale talassografico è effettuato da un Collegio di tre revisori. Due revisori sono scelti tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura [...]
Art. 7.      L'esercizio finanziario degli Istituti sperimentali talassografici comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.
Art. 8.      Al personale tecnico superiore degli Istituti sperimentali talassografici sono applicabili le disposizioni vigenti relative alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale del [...]
Art. 9.      Per sopperire alle esigenze funzionali degli Istituti talassografici, si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica a modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 10.      Il fondo pensioni costituito ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno del regio comitato talassografico italiano, approvato con regio decreto 15 novembre 1910, n. 837, è soppresso dalla [...]
Art. 11.      Con il decreto di cui all'art. 9, saranno stabilite le condizioni per il riscatto, da parte del personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali [...]
Art. 12.      Al personale degli Istituti talassografici che sia cessato dal servizio nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e la data di entrata [...]
Art. 13.      Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aventi diritto del personale deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto [...]
Art. 14.      Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della [...]
Art. 15.      Le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, in contrasto od incompatibili con quelle della presente legge, sono abrogate.
Art. 16.      Alla maggiore spesa di lire 16 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per somma di uguale importo, dello stanziamento [...]


§ 42.2.38 - Legge 31 luglio 1954, n. 625. [1]

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale.

(G.U. 14 agosto 1954, n. 185).

 

     Art. 1.

     Gli Istituti talassografici di cui all'art. 27, primo comma, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di effettuare studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei problemi che interessano il più efficiente e produttivo sviluppo dell'industria della pesca nel quadro delle necessità economiche ed alimentari della Nazione.

 

          Art. 2.

     Gli Istituti di cui all'articolo precedente provvedono ai propri fini ed al proprio funzionamento:

     a) con le rendite del proprio patrimonio;

     b) con un contributo statale gravante sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'incremento e la disciplina della pesca la cui misura viene stabilita, per ciascun Istituto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;

     d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.

 

          Art. 3.

     All'amministrazione di ciascun Istituto sperimentale talassografico provvede un Consiglio nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto da:

     a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     b) un funzionario del Ministero del tesoro;

     c) da tre esperti scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina il presidente del Consiglio di amministrazione fra i componenti del Consiglio medesimo.

     I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il Consiglio di amministrazione, il triennio decorre per i componenti dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

     Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli argomenti che riguardano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. In particolare, esso è tenuto a deliberare, nei termini di tempo indicati nel successivo art. 7, il bilancio preventivo di ciascun esercizio, le eventuali variazioni di esso, occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed il conto consuntivo.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino l'irregolare funzionamento dell'Ente od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

     In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario straordinario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, per una durata non superiore a 12 mesi.

     Al commissario può essere corrisposta, a carico dell'Istituto, una indennità la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     Il riscontro della gestione di ciascun Istituto sperimentale talassografico è effettuato da un Collegio di tre revisori. Due revisori sono scelti tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

     Il Collegio dei revisori è nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e può, alla scadenza, essere riconfermato.

     I revisori esaminano e riferiscono sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compiono tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto al cui riscontro sono preposti.

 

          Art. 7.

     L'esercizio finanziario degli Istituti sperimentali talassografici comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

     Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

     Entro il 15 febbraio, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei revisori che, entro il 15 marzo, presenta la sua relazione. Il rendiconto consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori sono sottoposti, entro il mese di marzo, al Consiglio di amministrazione, che li invia, con le sue deliberazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di aprile.

     Il consuntivo è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     La gestione degli Istituti sperimentali talassografici deve svolgersi con l'osservanza delle norme di apposito regolamento amministrativo-contabile da emanarsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Al personale tecnico superiore degli Istituti sperimentali talassografici sono applicabili le disposizioni vigenti relative alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale del ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

     Al personale d'ordine o subalterno degli Istituti stessi sono applicabili le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del personale d'ordine o subalterno dei ruoli ordinari.

 

          Art. 9.

     Per sopperire alle esigenze funzionali degli Istituti talassografici, si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica a modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e le tabelle H ed I allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, con un aumento massimo di undici posti per il ruolo del personale tecnico superiore, di sette posti per il personale degli esperti e di quattro posti per il ruolo del personale tecnico subalterno, e a stabilire le modalità per la prima copertura dei posti vacanti nei ruoli medesimi, nonchè per l'inclusione nei ruoli speciali transitori costituiti ai sensi della legge 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, del personale che, da oltre dieci anni, si trovi in servizio continuativo ed effettivo presso gli Istituti talassografici, anche se dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

     Con lo stesso decreto si provvederà, altresì, a disciplinare le modalità con cui potrà essere destinato al servizio degli Istituti sperimentali talassografici altro personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 10.

     Il fondo pensioni costituito ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno del regio comitato talassografico italiano, approvato con regio decreto 15 novembre 1910, n. 837, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il suo patrimonio è incamerato dallo Stato nella situazione di fatto e di diritto in cui trovasi.

     Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili statali, di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del fondo di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     Con il decreto di cui all'art. 9, saranno stabilite le condizioni per il riscatto, da parte del personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, del servizio prestato presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti prevedendosi che il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale possa ottenere la consegna delle polizze di assicurazione, con la facoltà di riscattarle e di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

 

          Art. 12.

     Al personale degli Istituti talassografici che sia cessato dal servizio nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo stesso la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Tale liquidazione è subordinata, per il personale che era provvisto di trattamento assicurativo e previdenziale, al rimborso dell'Erario, in un'unica soluzione, delle quote di premi o di contributi che siano state versate dall'Amministrazione per il suddetto trattamento assicurativo o previdenziale, a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 82.

     La liquidazione dell'indennità di cui al precedente comma si effettua, a domanda dell'interessato, avendo riguardo anche al servizio reso agli Istituti talassografici e agli Enti preesistenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, a condizione che il personale che, presso gli Istituti e gli Enti predetti era fornito di trattamento assicurativo o previdenziale, versi all'Erario, in un'unica soluzione, le somme riscosse e spettanti a titolo di detti trattamenti per la parte afferente alle quote di premi o di contributi versati dagli Istituti o dagli Enti.

     Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

     Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'assicurazione obbligatoria con l'Istituto nazionale della previdenza sociale non costituisce trattamento assicurativo o previdenziale.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aventi diritto del personale deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della presente legge.

     Gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità sono quelli indicati nell'art. 9, comma terzo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

     Le disposizioni del precedente art. 12 si applicano, altresì, nei confronti del personale che cessi dal servizio in data anteriore a quella dei provvedimenti di nomina nei ruoli organici o di collocamento nei ruoli speciali transitori, nonchè agli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità, in caso di morte del personale stesso.

     Per gli interessati all'applicazione del precedente comma, il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 12 decorre dalla data della cessazione dal servizio o dalla morte del dante causa.

 

          Art. 14.

     Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, con le limitazioni e le modalità previste dal precedente art. 12.

     Per tale personale il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma di detto art. 12 decorre dalla data di cessazione dal servizio.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, in contrasto od incompatibili con quelle della presente legge, sono abrogate.

 

          Art. 16.

     Alla maggiore spesa di lire 16 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per somma di uguale importo, dello stanziamento del capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.