§ 14.8.53 - D.M. 27 aprile 1995, n. 392.
Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:27/04/1995
Numero:392


Sommario
Art. 1.  Applicabilità del presente regolamento.
Art. 2.  Denominazione degli istituti.
Art. 3.  Ambito territoriale di operatività degli istituti.
Art. 4.  Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti.
Art. 5.  Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti.
Art. 6.  Sezioni distaccate specializzate già costituite.
Art. 7.  Comitati di collaborazione culturale.
Art. 8.  Funzioni di coordinamento di area.
Art. 9.  Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico.
Art. 10.  Attività dei direttori e degli addetti.
Art. 11.  Rapporti di fine servizio dei direttori.
Art. 12.  Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti.
Art. 13.  Personale a contratto e specialisti.
Art. 14.  Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi.
Art. 15.  Servizi informativi.
Art. 16.  Servizi di traduzione.
Art. 17.  Corsi di lingua.
Art. 18.  Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani.
Art. 19.  Partecipazione di terzi all'attività degli istituti.
Art. 19 bis.  Principi generali.
Art. 20.  Esercizio finanziario e bilancio di previsione.
Art. 21.  Criteri di formazione del bilancio di previsione.
Art. 22.  Integrità e universalità del bilancio.
Art. 23.  Classificazione delle entrate e delle spese.
Art. 24.  Pareggio del bilancio di previsione.
Art. 25.  Ammontare della dotazione finanziaria degli istituti.
Art. 26.  Fondo di riserva.
Art. 27.  Variazioni e storni di bilancio.
Art. 28.  Riscossione della dotazione finanziaria.
Art. 29.  Riscossione e registrazione delle entrate.
Art. 30.  Reversali di incasso.
Art. 31.  Gestione delle spese.
Art. 32.  Liquidazione della spesa.
Art. 33.  Ordinazione della spesa.
Art. 34.  Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti.
Art. 35.  Modalità particolari di pagamento.
Art. 36.  Affidamento del servizio.
Art. 37.  Gestione del fondo per piccole spese.
Art. 38.  Scritture finanziarie e patrimoniali.
Art. 39.  Sistemi di scritture.
Art. 40.  Composizione del conto consuntivo.
Art. 41.  Approvazione del conto consuntivo.
Art. 42.  Rendiconto finanziario.
Art. 43.  Allegato al conto consuntivo.
Art. 44.  Riassunto generale del movimento amministrativo.
Art. 45.  Erogazione di spese su aperture di credito.
Art. 45 bis.  Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri.
Art. 46.  Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative.
Art. 47.  Convenzioni con università ed altre istituzioni locali.
Art. 48.  Spese di rappresentanza degli istituti.
Art. 49.  Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare.
Art. 50.  Beni.
Art. 51.  Inventario dei beni immobili.
Art. 52.  Consegnatari dei beni immobili.
Art. 53.  Classificazione dei beni mobili.
Art. 54.  Scritture patrimoniali.
Art. 55.  Consegnatari.
Art. 56.  Carico e scarico dei beni mobili.
Art. 57.  Ricognizione dei beni mobili.
Art. 58.  Materiali di consumo.
Art. 59.  Automezzi.
Art. 60.  Magazzini di deposito e scorta.
Art. 61.  Modalità di gestione.
Art. 62.  Adeguamento del fondo scorta.
Art. 63.  Norme generali.
Art. 64.  Limiti di applicazione.
Art. 65.  Trattativa privata.
Art. 66.  Collaudo dei lavori e delle forniture.
Art. 67.  Cauzione.
Art. 68.  Penalità.
Art. 69.  Revisione prezzi.
Art. 70.  Divieto di suddivisione dei lavori e forniture.
Art. 71.  Spese e lavori in economia.
Art. 72.  Pagamenti conseguenti ai contratti.
Art. 73.  Ambito di applicazione.
Art. 74.  Autorità competente in materia di indirizzo e vigilanza sulla sezione distaccata.
Art. 75.  Capo della sezione distaccata.
Art. 76.  Riscossione delle entrate.
Art. 77.  Gestione finanziaria e patrimoniale e attività contrattuale delle sezioni.
Art. 78.  Revisori dei conti.
Art. 79.  Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato ed aggiornamenti.
Art. 80.  Rapporti contrattuali in corso.
Art. 81.  Entrata in vigore.
Art. 82.  Responsabilità e obbligo di denunzia.
Art. 83.  Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza.
Art. 84.  Disposizioni interne di attuazione del presente regolamento.


§ 14.8.53 - D.M. 27 aprile 1995, n. 392. [1]

Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.

(G.U. 21 settembre 1995, n. 221).

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

e

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Considerata la necessità di emanare, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 7 della suddetta legge, il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura, che disciplini anche le modalità di gestione dei fondi di scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti stessi;

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 7 marzo 1995;

Considerata l'opportunità di far coincidere l'operatività dei fondi scorta di cui al titolo IV del regolamento con la scadenza dell'autorizzazione al ricorso al credito bancario da parte degli istituti di cultura, di cui all'art. 19, comma 12, della suddetta legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Adotta il seguente regolamento:

 

TITOLO I

Principi generali e struttura organizzativa degli istituti italiani di cultura

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Applicabilità del presente regolamento.

1. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 2. Denominazione degli istituti.

1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.

 

     Art. 3. Ambito territoriale di operatività degli istituti.

1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

 

     Art. 4. Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti.

1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una più efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito.

2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.

 

     Art. 5. Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti.

1. Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed all'organizzazione nel suo complesso nonché con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive.

2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività degli istituti con riferimento alle specifiche situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui gli istituti si trovino in città in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente.

2-bis. Per gli istituti che operano in più Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.

 

     Art. 6. Sezioni distaccate specializzate già costituite.

1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attività o settori di studio e ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 7. Comitati di collaborazione culturale.

1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.

2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attività degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attività degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

 

     Art. 8. Funzioni di coordinamento di area.

1. Il Ministro degli affari esteri può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Capo II

Organici e funzioni del personale degli istituti

 

     Art. 9. Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico.

1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti è definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 10. Attività dei direttori e degli addetti.

1. I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalità istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale assegnazione può essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze dell'istituto.

3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla propria attività e la rimette al direttore, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto.

3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.

 

     Art. 11. Rapporti di fine servizio dei direttori.

1. I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione contenente una sintesi delle attività svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che subentra per assicurare la continuità del servizio.

 

     Art. 12. Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti.

1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in qualità di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.

 

     Art. 13. Personale a contratto e specialisti.

1. [Abrogato].

2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun coordinatore amministrativo di ruolo, il primo posto a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che si rende disponibile per mansioni di concetto è utilizzato per mansioni amministrativo-contabili.

3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati, in attesa dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del Ministero degli affari esteri, a provvedere sul proprio bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, qualora la legge locale preveda tassativamente il pagamento delle retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese.

4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto è regolato dalla legge locale ed è stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. E' escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso precedente è richiesto un colloquio attitudinale con una commissione di tre membri nominata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in cui la normativa locale non lo permetta; tale circostanza deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.

6. Il personale a contratto può essere chiamato dal direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a corsi di formazione nei settori di impiego; le relative spese gravano sul bilancio degli istituti.

7. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, devono prevedere una clausola espressa che sancisca che il contratto è regolato dalla legge locale e che in nessun caso il rapporto di dipendenza può comportare l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri.

7-bis. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non può estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale è stata stipulata. E' vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.

 

Capo III

Organizzazione e funzionamento degli istituti

 

     Art. 14. Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi.

1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi.

2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonché di noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne dell'istituto.

3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel regolamento della biblioteca, in mancanza di restituzione, gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso in cui sia vietato dalla normativa locale.

4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che può essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto.

 

     Art. 15. Servizi informativi.

1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.

2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici.

3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.

 

     Art. 16. Servizi di traduzione.

1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.

2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.

3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'articolo 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

 

     Art. 17. Corsi di lingua.

1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza territoriale degli istituti, anche presso università.

2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non è consentita o è considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo contratto deve però essere comunque previsto il controllo didattico dell'istituto.

3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti possono utilizzare per la funzione docente, oltre al proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonché personale docente di ruolo in servizio nelle sedi dei corsi, anche se in organico presso altre istituzioni scolastiche, culturali o universitarie, che non abbiano orario completo. Gli istituti hanno altresì la facoltà di utilizzare all'uopo, sia per la docenza che per lo svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie connesse con i corsi stessi, persone di cittadinanza italiana o straniera secondo quanto previsto nell'art. 13 del presente regolamento.

4. Tranne per i corsi nelle università, i corsi sono a pagamento per i partecipanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. La relativa retta è calcolata tenuto conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei Paesi della Comunità europea operanti sul posto e dell'opportunità che i proventi dei corsi in questione siano di regola almeno pari al loro costo complessivo, ivi compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo necessario. Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario.

 

     Art. 18. Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani.

1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri purché, in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana.

2. Una quota dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario può essere destinata a riconoscimenti a personalità o a premi di studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana.

3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con istituzioni universitarie e culturali locali per contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane delle biblioteche delle istituzioni stesse.

4. Gli istituti possono altresì stipulare contratti di edizione secondo la normativa locale o quella italiana, a seconda della residenza della controparte, sia in veste di editore che di autore. Qualora l'istituto intervenga nel contratto come editore o come coeditore, le spese complessive relative per ogni singolo anno, anche in caso di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo indicate nel bilancio di previsione e nei successivi assestamenti.

 

     Art. 19. Partecipazione di terzi all'attività degli istituti.

1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi.

2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.

3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredità nonché l'acquisto di legati da parte degli istituti è subordinata all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.

 

TITOLO II

Gestione finanziaria degli istituti

 

     Art. 19 bis. Principi generali.

1. La gestione finanziaria degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa.

2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalità ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Capo I

Bilancio di previsione

 

     Art. 20. Esercizio finanziario e bilancio di previsione.

1. L'esercizio finanziario degli istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione elaborato dagli istituti, entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri che pervengano entro il 30 settembre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria pari a quella concessa nell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio.

3. Il bilancio preventivo è trasmesso dagli istituti, entro il 20 ottobre alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare che esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto, deve trasmettere il bilancio corredato del parere favorevole o delle eventuali osservazioni al Ministero degli affari esteri. In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione o il proprio eventuale difforme parere agli istituti tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare.

4. L'eventuale assestamento di bilancio deve essere presentato entro il 1° marzo dell'anno cui si riferisce il bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le stesse procedure relative al bilancio di previsione.

5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero dà comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche.

6. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

7. La gestione finanziaria delle sezioni costituite ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è disciplinata nell'art. 22 e nell'art. 73 del presente regolamento.

8. Gli istituti sono tenuti a redigere un preventivo finanziario consolidato per la riassunzione delle previsioni della gestione propria e di quelle delle sezioni.

 

     Art. 21. Criteri di formazione del bilancio di previsione.

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di cassa, secondo lo schema di cui all'allegato A. Esso è articolato in titoli ed in capitoli ed è redatto in euro utilizzando, per la conversione delle cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta, il cambio vigente il giorno di redazione del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.

2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.

4. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 3l dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce.

5. Gli stanziamenti di spesa che sono iscritti in bilancio devono essere suffragati da programmi definiti e dall'analisi delle concrete capacità operative degli istituti illustrate nella relazione di cui al seguente comma.

6. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore o da chi ne fa le veci ed è accompagnato da apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, nonché la consistenza del personale in servizio.

 

     Art. 22. Integrità e universalità del bilancio.

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio consolidato di cui all'art. 20, comma 8.

 

     Art. 23. Classificazione delle entrate e delle spese.

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano;

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati;

Titolo III - Entrate diverse;

Titolo IV - Entrate in conto capitale;

Titolo V - Anticipazioni e partite di giro.

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese di personale;

Titolo II - Spese di funzionamento;

Titolo III - Spese per attività promozionali;

Titolo IV - Spese in conto capitale;

Titolo V - Adeguamento del fondo scorta;

Titolo VI - Estinzioni di anticipazioni e partite di giro.

2. La classificazione di cui al precedente comma è basata sullo schema di bilancio di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. Tale schema è vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le maggiori o minori spese possono essere compensate all'interno dello stesso titolo, previo atto del direttore dell'istituto non soggetto ad atti formali di autorizzazione.

 

     Art. 24. Pareggio del bilancio di previsione.

1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

 

     Art. 25. Ammontare della dotazione finanziaria degli istituti.

1. Gli istituti possono ricevere una dotazione finanziaria non superiore a quella indicata nello stesso bilancio. Il Ministero degli affari esteri, nell'assegnare tale dotazione finanziaria, tiene conto, oltre che della relazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, anche delle valutazioni delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti per territorio nonché delle priorità annesse dallo stesso Ministero all'azione dei singoli istituti.

2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo anno non può comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno che non sia intervenuto uno dei seguenti eventi:

a) l'istituto abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite;

b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione dell'istituto con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce;

c) sia stato emanato un provvedimento di soppressione di una o più sezioni staccate dell'istituto;

d) sia stata apportata una decurtazione allo stanziamento del relativo capitolo di bilancio.

 

     Art. 26. Fondo di riserva.

     [Abrogato]

 

     Art. 27. Variazioni e storni di bilancio.

1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'articolo 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria e sono soggette alla medesima procedura di cui al comma precedente.

 

Capo II

Entrate

 

     Art. 28. Riscossione della dotazione finanziaria.

1. Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la dotazione finanziaria, l'assegnazione è disposta, di regola entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di bilancio di cui all'art. 20, comma 4, del presente regolamento, il Ministero degli affari esteri può disporre il trasferimento della somma eccedente quella disposta in sede di prima assegnazione ad altro istituto, anche di nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento sul relativo capitolo rispetto a quello dell'anno precedente, la maggiore disponibilità può essere utilizzata per istituti di nuova istituzione o per integrazioni agli istituti già operanti all'inizio dell'anno sulla base delle esigenze risultanti dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima richiamato art. 20, comma 4, del presente regolamento.

2. La dotazione finanziaria è accreditata sul conto indicato dal direttore dell'istituto, che può essere aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso che tale conto non sia tenuto in euro, il direttore dell'istituto può richiedere che la dotazione finanziaria venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui è tenuto il conto.

 

     Art. 29. Riscossione e registrazione delle entrate.

1. Le entrate sono riscosse di regola dall'istituto bancario incaricato del servizio di cassa, secondo gli usi locali. Eventuali deroghe sulla base di particolari esigenze locali possono essere consentite solo dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro.

2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire alla banca di cui al comma precedente entro la fine di ogni trimestre.

3. Per eventuali servizi forniti direttamente dagli istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di cultura, le relative entrate possono essere incassate dall'ufficio amministrativo e contabile dell'istituto che le versa sul conto corrente bancario, previa annotazione nell'apposito registro entro e non oltre dieci giorni.

4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per i servizi offerti è rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.

5. È vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sul conto sul quale è depositato il fondo scorta.

6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e per le entrate in valuta diversa da quella locale si applicano le disposizioni vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del debitore;

d) causale della riscossione;

e) importo;

f) data di esigibilità;

g) data di effettiva riscossione.

 

     Art. 30. Reversali di incasso.

     [Abrogato]

 

Capo III

Spese

 

     Art. 31. Gestione delle spese.

1. Il direttore dell'istituto è legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di previsione cui la spesa è imputata.

2. Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non possono comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo esercizio.

3. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa.

 

     Art. 32. Liquidazione della spesa.

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

 

     Art. 33. Ordinazione della spesa.

1. Il pagamento delle spese è ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa.

 

     Art. 34. Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti.

1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa.

2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo del bilancio;

c) nome e cognome o denominazione del creditore;

d) causale;

e) importo;

f) modalità di pagamento;

g) data di assunzione dell'impegno;

h) data dei pagamenti.

 

     Art. 35. Modalità particolari di pagamento.

1. L'istituto può disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i pagamenti siano effettuati anche mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, salvo per le spese accessorie relative al personale dipendente;

c) assegno bancario all'ordine del creditore;

d) pagamento in contanti contro regolare quietanza;

e) altra forma autorizzata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente con proprio decreto motivato dalla particolare situazione locale.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da idoneo documento bancario o dell'ufficio postale oppure da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni.

3. [Abrogato].

 

Capo IV

Servizio di cassa

 

     Art. 36. Affidamento del servizio.

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione approvata con decreto della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente dell'istituto, ad un unico istituto di credito. Qualora esigenze particolari non possono consentire o far ritenere opportuno l'affidamento del suddetto servizio ad un istituto bancario locale, il direttore dell'istituto può affidare il servizio di cassa ad un istituto bancario di altro Paese.

2. La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sezioni distaccate costituite dagli istituti.

2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto può, se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione è approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell'articolo 5, comma 2.

3. [Abrogato].

 

     Art. 37. Gestione del fondo per piccole spese.

1. Il direttore può dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non più di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore.

2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500.

3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto.

4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo.

5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore.

 

Capo V

Scritture contabili

 

     Art. 38. Scritture finanziarie e patrimoniali.

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al successivo art. 39, gli istituti si avvalgono di sistemi di elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi forniti dal Ministero degli affari esteri.

3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato è responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. E' coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilità dell'istruttoria dei relativi procedimenti.

 

     Art. 39. Sistemi di scritture.

1. L'istituto tiene le seguenti scritture:

a) il libro giornale;

a-bis) il registro di cassa;

a-ter) il registro conti correnti bancari;

b) scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;

c) un partitario delle somme riscosse per ciascun capitolo di entrata;

d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa;

d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi;

e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni;

f) il registro dei beni di facile consumo;

g) il registro della piccola cassa.

2. [Abrogato].

 

Capo VI

Conto consuntivo

 

     Art. 40. Composizione del conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo è redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.

 

     Art. 41. Approvazione del conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del direttore dell'istituto e dagli allegati, è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è sottoposto all'esame dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art. 78, da allegare al predetto conto.

2. La relazione del direttore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituto ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione è data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni.

3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarità amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'articolo 78.

3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi.

3-quinquies. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese è conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa è trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.

 

     Art. 42. Rendiconto finanziario.

1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e capitoli; esso è redatto sulla base dell'allegato B al presente regolamento.

 

     Art. 43. Allegato al conto consuntivo.

1. Al conto consuntivo è allegato il riassunto generale del movimento amministrativo di cui al successivo art. 44.

 

     Art. 44. Riassunto generale del movimento amministrativo.

1. Il riassunto generale del movimento amministrativo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato C, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nei singoli elementi.

 

Capo VII

Finanziamenti a destinazione vincolata

 

     Art. 45. Erogazione di spese su aperture di credito.

     [Abrogato]

 

     Art. 45 bis. Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri.

1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 2. Il direttore dell'istituto dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti. 3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio dell'istituto in una voce specifica delle partite di giro.

 

TITOLO III

Gestione economico-patrimoniale dell'istituto di cultura

Capo I

Gestione economica

 

     Art. 46. Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative.

1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalità della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso può essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato.

2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso.

 

     Art. 47. Convenzioni con università ed altre istituzioni locali.

1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con università ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Gli istituti possono, altresì, concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento.

 

     Art. 48. Spese di rappresentanza degli istituti.

1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stessi se esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

2. È esclusa la possibilità di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti.

 

     Art. 49. Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare.

1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazione di iniziative culturali e socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilità degli istituti mediante imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro.

2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sul quale gravano i fondi stessi.

 

Capo II

Gestione patrimoniale

 

     Art. 50. Beni.

1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilità dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 51. Inventario dei beni immobili.

     [Abrogato].

 

     Art. 52. Consegnatari dei beni immobili.

     [Abrogato].

 

     Art. 53. Classificazione dei beni mobili.

     [Abrogato]

 

     Art. 54. Scritture patrimoniali.

1. - 3. [Abrogati].

4. Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonché i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati. I libri singoli, le collezioni dei libri e gli audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta annuale.

 

     Art. 55. Consegnatari.

1. Il direttore è consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.

2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante.

3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

 

     Art. 56. Carico e scarico dei beni mobili.

1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario.

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi è disposta con atto del direttore, sulla base di motivata proposta del consegnatario. Si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni. Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata.

4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia.

5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

 

     Art. 57. Ricognizione dei beni mobili.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 del presente regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni.

 

     Art. 58. Materiali di consumo.

1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilità provvede alla tenuta di idonea contabilità - per quantità e per specie - degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo nonché dei libri acquisiti per donazione ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle fatture dei fornitori.

3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene contro la firma per ricevuta sul registro da parte del ricevente.

3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa.

 

     Art. 59. Automezzi.

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.

2. Il consegnatario è tenuto, mensilmente, a fornire al competente ufficio amministrativo i documenti giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

 

     Art. 60. Magazzini di deposito e scorta.

1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalità di cui all'art. 84 del presente regolamento.

 

TITOLO IV

Fondi scorta

Capo I

Gestione dei fondi scorta

 

     Art. 61. Modalità di gestione.

1. Il fondo scorta è costituito inizialmente con versamento sul relativo conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso l'istituto bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto dell'istituto, con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo è costituito con le modalità di cui sopra a valere sulle risorse ordinarie dell'istituto per un ammontare iniziale fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente territorialmente, mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a quello di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'operazione. La relativa cifra deve essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni dopo l'accreditamento all'istituto della dotazione finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari esteri.

4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui all'allegato D, corredati degli attestati dell'istituto di credito presso il quale è aperto il relativo conto.

 

     Art. 62. Adeguamento del fondo scorta.

1. L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento può essere adeguato, fino a raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20 per cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione di una sezione staccata comportano di regola una revisione del fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

2. - 3. [Abrogati].

4. In caso di soppressione di un istituto il fondo scorta costituito presso quest'ultimo è trasferito ad altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto può essere modificato con successivo decreto emanato con le medesime modalità.

 

TITOLO V

Contratti

Capo I

Normativa contrattuale

 

     Art. 63. Norme generali.

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari.

2. [Abrogato].

3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

 

     Art. 64. Limiti di applicazione.

     [Abrogato]

 

     Art. 65. Trattativa privata.

     [Abrogato]

 

     Art. 66. Collaudo dei lavori e delle forniture.

     [Abrogato]

 

     Art. 67. Cauzione.

     [Abrogato]

 

     Art. 68. Penalità.

     [Abrogato]

 

     Art. 69. Revisione prezzi.

     [Abrogato]

 

     Art. 70. Divieto di suddivisione dei lavori e forniture.

     [Abrogato]

 

     Art. 71. Spese e lavori in economia.

     [Abrogato]

 

     Art. 72. Pagamenti conseguenti ai contratti.

1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, così come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso.

2. [Abrogato].

 

TITOLO VI

Sezioni distaccate

Capo I

Gestione delle sezioni distaccate

 

     Art. 73. Ambito di applicazione.

1. Sono sottoposte alle norme di cui al presente titolo tutte le sezioni distaccate costituite dagli istituti ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, o dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto italiano di cultura all'estero annesso al decreto interministeriale del 24 giugno 1950 recante: «Decreto di fondazione degli istituti italiani di cultura all'estero».

 

     Art. 74. Autorità competente in materia di indirizzo e vigilanza sulla sezione distaccata.

1. Le funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sulla sezione distaccata sono svolte dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per il territorio della sezione.

 

     Art. 75. Capo della sezione distaccata.

1. Il capo della sezione distaccata risponde al direttore dell'istituto fondatore della gestione amministrativa e contabile della sezione distaccata stessa anche se concernente l'attività didattica e scientifica di docenti e altro personale della sezione.
2. Il capo della sezione entro il 30 settembre predispone il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una relazione illustrativa del bilancio e dell'attività della sezione.

3. Il capo della sezione distaccata provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento della sezione distaccata stessa e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

4. Il capo della sezione distaccata designa l'impiegato incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, salvo che nella sede operi un lettore con incarichi extra-accademici, nel cui caso tali funzioni sono svolte dallo stesso lettore.

 

     Art. 76. Riscossione delle entrate.

1. Le sezioni distaccate non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria se non per il tramite dell'istituto.

2. L'istituto trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza della sezione distaccata dandone a questa contestuale comunicazione.

 

     Art. 77. Gestione finanziaria e patrimoniale e attività contrattuale delle sezioni.

1. Per la gestione finanziaria delle sezioni si applicano le norme previste ai titoli III, IV e V del presente regolamento; le funzioni demandate per gli istituti in tali titoli alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari competenti e al direttore dell'istituto sono svolte per le sezioni rispettivamente dall'istituto fondatore e dal capo della sezione.

2. Le somme destinate ad incrementare il fondo scorta affluiscono al fondo scorta dell'istituto fondatore.

 

TITOLO VII

Revisione amministrativo-contabile

Capo I

Norme in materia di revisione

 

     Art. 78. Revisori dei conti.

1. L'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa città o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica più elevata, ivi incluso quello dirigenziale.

2. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio di previsione nonché i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonché una relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione. I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonché delle norme e degli usi locali. Essi accertano altresì l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.

4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente può disporre, quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o più revisori. Tale verifica è effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilità dell'istituto, che può farsi assistere da altri impiegati dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche è comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto.

5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra città grava sul bilancio dell'istituto.

 

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 79. Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato ed aggiornamenti.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato così come applicabili alle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero.

 

     Art. 80. Rapporti contrattuali in corso.

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

 

     Art. 81. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento.

2. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, è effettuata entro cinque anni dalla sua applicazione.

 

     Art. 82. Responsabilità e obbligo di denunzia.

1. Il direttore dell'istituto che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità contabile e patrimoniale, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore dell'istituto, la denunzia è fatta dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per la vigilanza sull'istituto.

 

     Art. 83. Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza.

1. Nei casi nei quali l'istituto rimane privo di direttore e di addetto la gestione interinale è assicurata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente in materia di vigilanza sull'istituto stesso. Tale gestione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione.

 

     Art. 84. Disposizioni interne di attuazione del presente regolamento.

1. Il direttore dell'istituto, nella piena osservanza delle norme di cui agli articoli precedenti del presente regolamento, può dettare disposizioni di attuazione di carattere interno motivate da specifiche esigenze di funzionamento dell'istituto, ivi comprese quelle delle sezioni eventualmente esistenti.

 

 

ALLEGATI A - B

 

ALLEGATI C - D

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.M. 3 dicembre 2015, n. 211.