§ 2.3.310 - L.R. 26 luglio 2012, n. 12.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:26/07/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Saldo finanziario)
Art. 2.  (Copertura finanziaria)
Art. 3.  (Fondi da reiscrivere)
Art. 4.  (Fondi perenti)
Art. 5.  (Variazioni di bilancio)
Art. 6.  (Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
Art. 7.  (Modificazione alla legge regionale 11 novembre 1983, n. 43)
Art. 8.  (Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6)
Art. 9.  (Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7)
Art. 10.  (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 8)


§ 2.3.310 - L.R. 26 luglio 2012, n. 12.

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 27 luglio 2012, n. 33 - S.S.)

 

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

 

Art. 1. (Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria), il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011, è accertato in euro 311.441.058,50. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge regionale di bilancio 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all’importo complessivo di euro 311.441.058,50, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2012 e con onere massimo di ammortamento di euro 300.000,00 per l’anno 2012 e di euro 22.000.000,00 dall’anno 2013 in poi.

2. All’onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2012 e successivi, del bilancio pluriennale 2012-2014.

3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, é diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella “8” allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Fondi da reiscrivere)

1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2012, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2011, a norma dell’articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, é accertato in euro 708.122.033,37, come risulta dalla Tabella “6” allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000 é approvata la Tabella “7” allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi dell’esercizio 2011, escluse quelle riassegnate alla competenza dell’esercizio 2012 e di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle “1” e “2” allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA

E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 6. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.)

1. Per l’anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 a titolo di incremento del fondo consortile della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l. con imputazione in termini di competenza e di cassa alla UPB di nuova istituzione (07.1.015) (cap. 3566).

2. Al finanziamento di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo di pari disponibilità della UPB 07.2.011 (cap. 7819/2480) del bilancio regionale.

3. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della l.r. 13/2000.

 

     Art. 7. (Modificazione alla legge regionale 11 novembre 1983, n. 43)

1. La lettera b) dell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali), è abrogata.

 

     Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6)

1. Alla Tabella ‘C’ della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2012 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014), relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella “5” allegata alla presente legge.

 

     Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è inserito il seguente:

“1 bis. In coerenza con quanto stabilito dal comma 1 e dall’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo e liquidazione delle dichiarazioni, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nella tesoreria regionale.”.

 

     Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 8)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l’adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell’esercizio.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 8/2012, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l’adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell’esercizio.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 8/2012, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l’adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell’esercizio.”.

4. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 8/2012 l’importo: “5.000.000,00” è sostituito con il seguente: “7.500.000,00”.

5. La Tabella ‘C’ della l.r. 8/2012, relativa alla verifica della prescrizione di cui all’articolo 36, comma 2 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella “3” allegata alla presente legge.

6. La Tabella ‘D’ della l.r. 8/2012, relativa all’equilibrio del bilancio di cassa di cui all’articolo 36, comma 4 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella “4” allegata alla presente legge.

7. La Tabella ‘H’ della l.r. 8/2012, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2011, è sostituita dalla Tabella “8” allegata alla presente legge.

8. La Tabella ‘F’ della l.r. 8/2012 relativa alla situazione mutui e prestiti è sostituita dalla Tabella “9” allegata alla presente legge.

9. La Tabella ‘L’ della l.r. 8/2012, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella “10” allegata alla presente legge.

10. La Tabella ‘M’ della l.r. 8/2012, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2012, è sostituita dalla Tabella “10-bis” allegata alla presente legge.

11 La Tabella ‘Q’ della l.r. 8/2012, relativa alle UPB del Bilancio regionale 2012 rilevanti ai fini I.V.A., è sostituita dalla Tabella “11” allegata alla presente legge.

12. La Tabella ‘V’ della l.r. 8/2012, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli, ai sensi dell’articolo 39 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella “12” allegata alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Tabelle

(Omissis)