§ 1.5.24 - L.R. 27 luglio 2012, n. 24.
Campania zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:27/07/2012
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Campania equa)
Art. 2.  (Campania solidale)
Art. 3.  (Campania zero)
Art. 4.  (Campania trasparente)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.5.24 - L.R. 27 luglio 2012, n. 24.

Campania zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità

(B.U. 6 agosto 2012, n. 48)

 

Art. 1. (Campania equa)

1. E’ istituito presso il dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali della Giunta regionale il Registro telematico delle compensazioni.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce modalità e criteri di funzionamento del registro di cui al comma 1.

3. [In attuazione dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), chiunque sia debitore della Regione ed abbia un titolo di credito nei confronti della stessa, certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), come modificato dall’articolo 13 bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, può chiedere di essere iscritto al Registro telematico delle compensazioni] [1].

4. [Il dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali provvede all’istruttoria dell’iscrizione e trasmette il risultato alla Giunta regionale per operare la compensazione] [2].

5. [Le presenti disposizioni operano in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania - Articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) ] [3].

6. Dall’attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 2. (Campania solidale)

1. Le indennità ed i compensi comunque spettanti agli amministratori di società regionali possono essere corrisposti solamente dopo il regolare pagamento degli stipendi dei dipendenti delle società medesime.

 

     Art. 3. (Campania zero)

1. La Regione Campania abolisce l’utilizzo delle auto di servizio in tutta l’amministrazione regionale, ivi comprese le società regionali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

2. L’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza é attribuito esclusivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione sulle autovetture di cui al comma 1, in scadenza, non può essere rinnovato.

4. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, nonché l’elenco dei servizi essenziali, a cui non si applica la presente norma.

5. E’ abrogato il comma 12 dell’articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007) .

6. I dirigenti della Regione, gli assessori regionali, gli amministratori delle società regionali ed i direttori generali di agenzie regionali non possono avvalersi di consulenze retribuite, affidate a professionalità esterne all’amministrazione regionale, ferma restando l’applicabilità ai relativi enti dei limiti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [4].

7. E’ abolito il rimborso per spese di telefonia mobile, in tutta l’amministrazione regionale. Nessuna indennità di funzione é dovuta ai consiglieri regionali, quando gli uffici del Consiglio regionale sono chiusi per esigenze tecniche organizzative, nel mese di agosto.

8. L’assegno dovuto ai consiglieri regionali, per i quali l’autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto, con ordinanza, la custodia cautelare o gli arresti domiciliari, per delitto non colposo, previa sospensione della corresponsione del trattamento indennitario di cui alle lettere a) e c) del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), è ridotto di una ulteriore metà rispetto a quanto stabilito all’articolo 29, comma 1, della medesima legge.

9. E’abrogata la lettera b), del comma 1, dell’articolo 28 della legge regionale 13/1996.

10. Al fine di conseguire risparmio ed efficienza, le sedi delle agenzie, aziende e società regionali sono ubicate, salvo indisponibilità, in immobili adeguati alle attività di proprietà della Regione. In tale eventualità, i contratti di locazione soddisfano solamente esigenze indifferibili e transitorie. La Giunta regionale stabilisce un piano di trasferimento, temporalmente definito, per l’utilizzo delle sedi definitive.

11. Al fine del contenimento della spesa la Regione promuove la completa digitalizzazione degli atti adottati, utilizzando gli strumenti tecnologici opportuni per consentirne l’adeguata conoscenza.

 

     Art. 4. (Campania trasparente)

1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento dell’amministrazione regionale:

a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori [5];

b) [i dipendenti dello Stato o delle regioni, addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina] [6];

c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;

d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;

e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica;

f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici.

2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

3. Nessun soggetto può essere nominato più di una volta dalla Giunta o dal Consiglio regionale. Se un soggetto riceve due nomine, e non opta entro dieci giorni dalla data del secondo decreto di nomina, si considera decaduto dalla seconda nomina ricevuta.

4. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti già nominati trasmettono alla presidenza della Giunta regionale ed alla presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, per quanto di propria competenza, accertano la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1, dichiarano con proprio atto la decadenza del soggetto nominato e provvedono ad effettuare una nuova nomina.

5. Sono abrogati gli articoli 4 e 11 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) e, in conseguenza, sono abrogati:

a) il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);

b) il comma 4 dell’articolo 22 e il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002);

c) il comma 12 dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004).

6. I direttori generali delle agenzie di emanazione regionale ed i direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, all’atto della nomina, consegnano lo stato del proprio patrimonio, comprensivo delle eventuali partecipazioni societarie.

7. I dipendenti o dirigenti della Regione, rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, sono assegnati ad uffici regionali dove non sono previsti centri di spesa.

8. Sono abrogati i commi 32 e 33 dell’articolo 31 della legge regionale 1/2007.

9. E’ abrogato il comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 7/2010.

10. Al fine di garantire trasparenza attraverso il principio della rotazione degli incarichi, le nomine dei componenti la commissione Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono effettuate ogni ventiquattro mesi e non possono essere confermate alla scadenza. I componenti della commissione sono nominati alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento alla composizione della commissione VIA le presenti disposizioni si applicano anche ai funzionari e dirigenti dell’assessorato alle attività produttive Area generale di coordinamento 12 Sviluppo economico, Settore 04 Regolazione dei mercati, Servizio 03 Mercato energetico regionale, Energy management che gestiscono le attività connesse alle “conferenze di servizio” e competenti al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) [7].

11. Le economie derivanti dall’applicazione della presente legge non possono finanziare ulteriori spese. La mancata applicazione delle disposizioni previste dalle leggi regionali, salvo eventuali responsabilità di tipo amministrativo contabile o penale, costituisce per dirigenti, funzionari e responsabili dei procedimenti elemento negativo ai fini della valutazione degli obiettivi individuali, mentre per i privati la perdita, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, di qualsiasi diritto possa discendere direttamente o indirettamente dalle norme violate.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta alcun aumento di spesa per il bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[6] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2012, n. 30.