§ 3.1.151 - L.R. 13 luglio 2012, n. 12.
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:13/07/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni
Art. 2.  Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici
Art. 3.  Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
Art. 4.  Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero
Art. 5.  Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale
Art. 6.  Attività di controllo e sanzioni
Art. 7.  Parere comunitario di compatibilità
Art. 8.  Pubblicazione


§ 3.1.151 - L.R. 13 luglio 2012, n. 12.

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero

(B.U. 16 luglio 2012, n. 21)

 

Art. 1. Finalità e definizioni

1. Con il termine “prodotti a chilometri zero” si fa qui riferimento ai prodotti agricoli ed agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati.

2. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

3. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:

a) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;

b) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;

c) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;

d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

e) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione.

4. All’attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

 

     Art. 2. Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale [1].

2. L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche [2].

I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 20 luglio 1999 concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche”, sono autorizzati all’istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.

2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008.

 

     Art. 4. Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero

1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, a chilometri zero, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale [3].

3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati [4].

4. Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Basilicata. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge produrrà il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche eventuali sgravi fiscali e specifici contributi o premialità nell’ambito dei bandi di finanziamento del settore [5].

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale

1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008 ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.

2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2011.

 

     Art. 6. Attività di controllo e sanzioni

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli  per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

 

     Art. 7. Parere comunitario di compatibilità

1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

 

     Art. 8. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.