§ IV.7.R/19 - R.R. 22 marzo 2012, n. 6.
Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n. 17/2011


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:22/03/2012
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Definizione tipologica)
Art. 3.  (Requisiti gestionali)
Art. 4.  (Elementi di eleggibilità per la localizzazione)
Art. 5.  (Capacità ricettiva, requisiti dimensionali delle unità abitative e requisiti per i servizi, dotazioni, impianti e attrezzature)
Art. 6.  (Periodo di apertura)
Art. 7.  (Avvio ed esercizio dell’attività)
Art. 8.  (Rinvio a norme di settore)


§ IV.7.R/19 - R.R. 22 marzo 2012, n. 6.

Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n. 17/2011

(B.U. 28 marzo 2012, n. 45)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia";

 

Vista la L.R. n.15 del 7 luglio 2011,n.17

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.451 del 13/03/2012 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività diffusa di cui all’art. 2 della legge regionale 15 luglio 2011, n. 17 ( "Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso") e di cui all’art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

2. Il centro storico (zona A) è da intendersi, ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n.1444 che definisce le Z.T.O. (Zone Territoriali Omogenee). Ai fini del presente regolamento è da intendersi quale borgo rurale un aggregato di più unità dalla tipologia simile, che costituisce la modalità di insediamento nel territorio fuori dalla città storica di una comunità più numerosa rispetto alla famiglia contadina. Esso è caratterizzato dalla presenza sia di edifici per la residenza che di rustici, a volte raggruppati separatamente nonchè dalla presenza di un impianto urbanistico ben delimitato in cui i fabbricati siano in massima parte antecedenti all’anno 1900 e nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità. In particolare devono essere presentI fattori caratterizzanti per quanto riguarda elementi architettonici, sia per quanto riguarda la struttura, sia per i materiali, le decorazioni e gli ornamenti. La presenza di elementi incoerenti al contesto suddetto (ristrutturazioni e nuove costruzioni) non dovrà superare il 20% in volume dell’intero impianto urbanistico preso in considerazione. Vanno inoltre considerate la presenza di emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all’artigianato tipico, ad itinerari culturali, religiosi o percorsi enologici - gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta o garantita o "DOP".

 

     Art. 2. (Definizione tipologica)

1. "L’albergo diffuso", è una struttura ricettiva caratterizzata dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati e dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento e dalle sale di uso comune.

 

2. Le unità abitative di cui è costituito l’albergo diffuso sono localizzate nello stesso centro storico e nel borgo rurale, nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all’articolo 4.

 

3. Le singole unità abitative non possono distare dall’ edificio centrale nel quale vengono forniti i servizi e le dotazioni obbligatorie ed eventuali servizi accessori oltre trecento metri in linea d’aria o quattrocento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

 

4. I locali comuni sono collocati in posizione baricentrica rispetto alla ubicazione delle singole unità abitative ed in modo tale da garantirne un agevole accesso.

 

5. Almeno il 70% delle unità abitative di cui è costituito l’albergo diffuso devono essere poste all’interno del perimetro della zona A (centro storico) del Comune in cui si svolge l’attività. È consentita la collocazione delle unità abitative in percentuale non superiore al 30% al di fuori del perimetro del centro storico zona A, a condizione che la distanza in linea d’aria tra l’accesso al piano stradale delle medesime ed il perimetro del centro storico non superi i 50 metri e comunque vi sia rispetto della distanza massima dai servizi e dotazioni di cui al comma 3.

 

6. L’obbligatorietà dei requisiti richiesti all’albergo, ai fini della classificazione, permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell’esercizio.

 

7. Nello stabile ove è presente l’ufficio di ricevimento e le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative. Le unità abitative devono essere comunque allocate in un numero minimo di almeno 2 edifici autonomi e indipendenti.

 

8. Ai fini del presente regolamento si intende che le unità abitative possono essere costituite da:

a. camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;

b. alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più locali, arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

c. La presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura è posta nel limite del 40% della capacità ricettiva complessiva della struttura..

 

     Art. 3. (Requisiti gestionali)

1. L’esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma imprenditoriale.

 

2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico.

 

3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento, ivi compreso il servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative del settore di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell’esercizio in via principale ed il gestore dei servizi; resta comunque in capo al gestore principale la responsabilità della conduzione dell’attività ricettiva nel suo complesso nonché della qualità dei servizi resi anche da parte terzi.

 

4. Il servizio di prima colazione deve essere fornito all’interno della struttura principale dal gestore dell’albergo diffuso. Per quanto concerne l’ eventuale servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, fermo restando quanto stabilito al comma 3, può venire erogato a condizione che i locali e l’attività svolta siano ubicati in unico stabile situato nella zona A.

 

     Art. 4. (Elementi di eleggibilità per la localizzazione)

1. La localizzazione dell’albergo diffuso, deve avvenire in contesti urbani e rurali caratterizzati da pregio storico-ambientale e vitalità e vivibilità dei luoghi.

 

2. Il pregio storico-ambientale ricorre ai fini del presente regolamento:

a) per quanto riguarda il centro storico qualora l’aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona A-centro storico;

b) per il borgo rurale qualora esso presenti le caratteristiche indicate al precedente art. 1 comma 3.

 

3. La vitalità e vivibilità dei luoghi ricorre, ai fini del presente regolamento, quando nella località abitata all’interno della quale s’intende ubicare l’albergo diffuso risulti una popolazione residente riferibile ad almeno dieci famiglie ovvero in alternativa trattasi di centro storico che costituisce polo di attrazione per l’intero territorio comunale in ragione della presenza di servizi pubblici e/o privati di pubblica utilità e/o di una pluralità di attività commerciali e artigianali.

 

     Art. 5. (Capacità ricettiva, requisiti dimensionali delle unità abitative e requisiti per i servizi, dotazioni, impianti e attrezzature)

1. La capacità ricettiva minima dell’albergo diffuso deve essere di 30 posti letto complessivi.

 

2. In considerazione delle peculiarità degli immobili nei quali è esercitata l’attività ricettiva di albergo diffuso, la compatibilità con i requisiti previsti dalla l.r. 11/99 in relazione alle strutture di cui all’art. 3 della legge medesima, è assicurata in ogni caso allorquando i locali abbiano i seguenti requisiti dimensionali minimi:

a) la superficie delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse, purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in mq 8 per le camere ad un letto e mq 14 per quelle a due letti. Per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie deve essere aumentata di mq 6. I posti letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa. Ai fini della valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore a mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata all’unità;

b) i limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a mq 12 per le camere a due letti ed a mq 4 per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;

c) in deroga ai limiti di superficie sopra indicati è sempre consentita l’aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a 12 anni:

d) l’altezza minima interna utile dei locali posti nell’albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di m 2,70 per le camere da letto ed i locali soggiorno, riducibile a m 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza.

 

3. La compatibilità di cui al comma 2 è assicurata altresì dall’offerta di servizi minimi e fornitura di dotazioni, impianti e attrezzature indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

 

     Art. 6. (Periodo di apertura)

1. L’albergo diffuso è.

a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un minimo di 5 mesi.

 

     Art. 7. (Avvio ed esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 4 bis e ter dell’art.49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 , presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale legale rappresentante ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

 

2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle norme relative ai vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

 

     Art. 8. (Rinvio a norme di settore)

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

TABELLA "A"

 

REQUISITI DI SERVIZI , DOTAZIONI. IMPIANTI E ATTREZZATURE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI

 

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

1.01 - Servizi di ricevimento,portineria e informazioni: assicurati 12/24 ore con almeno un addetto, nelle restanti ore con addebito disponibile a chiamata. Il personale che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull’offerta del territorio.

1.02 - Servizio di custodia valori: in cassaforte presente in ogni singola unità abitativa e in cassaforte dell’albergo.

1.03 - Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata.

1.04 - Trasporto interno bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela,nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela.

1.05 - Trasporto esterno bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela,dall’area di parcheggio alla reception e/o alle unità abitative qualora non sia disponibile parcheggio riservato.

1.06 - Servizio di prima colazione: fornito nei locali comuni ubicati nell’edificio principale a cura del personale addetto. Il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, dando priorità a quelli specifici della zona.

1.07 - Servizio di bar nei locali comuni: assicurato 12/24 ore fornito nei locali comuni ubicati nell’edificio principale a cura del personale addetto.

1.08 - Servizio di bar nelle unità abitative: 1.08.1: 100% delle unità abitative con frigobar. 1.08.2: Assicurato 8/24 ore a cura di esercizio pubblico convenzionato con l’albergo diffuso, ovvero a cura del personale addetto dell’albergo.

1.09 - Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce due lingue tra cui l’inglese.

1.10 - Servizio di centralino telefonico: assicurato da addetto 12/24 ore.

1.11 - Servizio sveglia

1.12 - Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe:almeno tre volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente.

1.13 - Cambio biancheria nei locali bagno privati: asciugamani e asciugatoi da bagno: tutti i giorni.

1.14 - Pulizia nelle unità abitative: tutti i giorni.

1.15 - Organizzazione del tempo libero:garantire, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l’organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio culturale del centro storico e della zona.

1.16 - Servizio di ristorazione: garantito nei locali comuni ubicati nell’edificio principale a cura del personale addetto e caratterizzato da cucina tipica o con esercizio commerciale convenzionato collocato nella zona A (centro storico).

1.17 - Punto esposizione prodotti tipici: requisito obbligatorio all’interno della struttura oppure all’esterno mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato localizzata nello stesso centro storico oppure nelle immediate vicinanze.

1.18 - Servizio degustazione prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con esercizio commerciale localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze.

1.19 - Servizio navetta da e per aeroporti,stazioni ferroviarie,terminal bus: disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con imprese di trasporti.

 

 

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NELLE UNITA’ ABITATIVE E NEGLI SPAZI COMUNI

 

2.01 - Acqua corrente in tutte le camere: calda e fredda.

2.02 - Numero dei locali bagno privati(completi),espresso in percentuale minima delle camere/alloggi dell’albergo diffuso:il 100% degli alloggi.

2.03 - Numero dei locali bagno comuni(completi): almeno n.1 locale, accessibile a portatori di handicap posto nell’edificio principale.

2.04 - Chiamata di allarme in tutti i servizi(bagni e gabinetti)privati e comuni.

2.05 - Riscaldamento: in tutto l’esercizio.

2.06 - Dotazioni delle unità abitative:arredamento di ogni singola unità abitativa su misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con l’ambiente in cui l’unità abitativa trova collocazione. Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità abitativa Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigianale locale. Presenza di elementi, suppellettili e/o altri oggetti dell’artigianato locale.

2.07 - Accessori nelle unità abitative: 2.07.1: necessario per cucito. 2.07.2:documentazione sull’albergo diffuso e sulla rete degli alberghi diffusi. 2.07.3:necessario per scrivere. 2.07.4:materiale informativo sulla località e sul suo centro storico. 2.07.5:materiale informativo sugli eventi della località.

2.08 - Accessori nei bagni privati: 2.08.1:cestino rifiuti, sacchetti igienici, sgabello. 2.08.2:carta igienica e riserva. 2.08.3.bagno schiuma, shampoo, riserva sapone. 2.08.4:asciugacapelli.

2.09 - Televisione: 2.09.1:TV a colori in tutte le camere/alloggi con ricezione satellitare. 1.09.2:TV a colori ad uso comune.

2.10 - Radio o filodiffusione nelle unità abitative con regolazione autonoma: in almeno il 50% delle camere/alloggi.

2.11 - Chiamata del personale: chiamata telefonica diretta.

2.12 - Telefono nelle unità abitative,abilitato alla chiamata esterna diretta: 2.12.1:linea telefonica con apparecchio nel 100% delle unità abitative. 2.12.2: Internet nel 100% delle unità abitative.

2.13 - Linee telefoniche esterne:una linea telefonica con apparecchio per uso comune.

2.14 - Attrezzatura pronto soccorso:disponibile a richiesta della clientela.

2.15 - Fax a disposizione della clientela:nel locale principale.

2.16 - Internet point a disposizione della clientela:nel locale principale.

2.17 - Reception:localizzata nel locale principale.

2.18 - Sale di uso comune:di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuno dei primi dieci posti letto, mq 2 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, mq 1 per ogni posto letto oltre il quarantesimo.

2.19 - Bar:banco bar posto in locale comune.

2.19 - Ristorante: in sala apposita.

2.21 - Servizi igienici nei locali comuni: servizio igienico destinato ai locali di somministrazione:almeno uno per sesso.

2.22 - Barriere architettoniche:fino a 40 posti letto ci devono essere almeno due unità abitative accessibili a portatori di handicap. Da 41 posti letto in avanti, una unità abitativa in più ogni 20 posti letto.

2.23 - Attrezzature per il tempo libero:incentivare la pratica di sport e comportamenti "sostenibili" di fruizione del territorio, mettendo a disposizione degli ospiti(direttamente o indirettamente) biciclette attrezzature sportive ed escursionistiche, guide e materiale informativo.

2.24 - Locale di deposito a servizio della clientela:almeno n.1 deposito all’interno del centro storico o nelle sue immediate vicinanze e idoneo al ricovero di biciclette o altre attrezzature sportive.

2.25 - Segnaletica nello spazio urbano:ogni unità abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall’ufficio ricevimento.

2.26 - Dotazioni per la preparazione dei cibi:obbligatorie nelle unità abitative costituite da alloggi con uso cucina. 2.26.1:cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde). 2.26.2:frigorifero. 2.26.3:lavello con scolapiatti. 2.26.4:per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza,1 tazzina. 2.26.5:per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica. 2.26.6:per ciascuna unità abitativa: 2 tovaglie,tovaglioli e canovacci da cucina.