§ IV.7.36 - L.R. 15 luglio 2011, n. 17.
Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:15/07/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge
Art. 2.  Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso
Art. 3.  Procedure
Art. 4.  Norme finanziarie e finali


§ IV.7.36 - L.R. 15 luglio 2011, n. 17.

Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso.

(B.U. 19 luglio 2011, n. 113)

 

Art. 1. Finalità della legge

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto a una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti e al fine di un maggiore sviluppo basato sulla riqualificazione urbana tesa al recupero del patrimonio edilizio e alla valorizzazione della tradizione dell’ospitalità e a integrazione dell’articolo 3 (Destinatari) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e successive modifiche ed integrazioni, individua la struttura ricettiva denominata “albergo diffuso” e ne disciplina l’attività.

 

     Art. 2. Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso

1. Si definisce albergo diffuso una struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile principale nel quale sono centralizzati i servizi comuni e da unità abitative dislocate anche in edifici diversi vicini tra loro.

 

2. L’albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

 

3. La Regione incentiva la realizzazione degli alberghi diffusi nei centri storici e nei borghi rurali.

 

     Art. 3. Procedure

1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle rivenienti dalla l.r. 11/1999 e successive modifiche e integrazioni, per le parti applicabili.

 

2. Il divieto di cessione di case e appartamenti per vacanze per meno di sette giorni, di cui al comma 4 dell’articolo 41 (Definizione) della l. r. 11/1999, non si applica alle strutture ricettive di cui alla presente legge.

 

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro centoventi giorni il regolamento attuativo dell’albergo diffuso.

 

4. Il regolamento attuativo specifica, tra l’altro, le modalità e le caratteristiche che definiscono l’albergo diffuso in relazione al centro storico e al borgo rurale, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.

 

     Art. 4. Norme finanziarie e finali

1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.