§ 17.5.137 - Direttiva 13 dicembre 2011, n. 93 .
Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:13/12/2011
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Reati di abuso sessuale
Art. 4.  Reati di sfruttamento sessuale
Art. 5.  Reati di pornografia minorile
Art. 6.  Adescamento di minori per scopi sessuali
Art. 7.  Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
Art. 8.  Atti sessuali consensuali
Art. 9.  Circostanze aggravanti
Art. 10.  Misure interdittive derivanti dalle condanne
Art. 11.  Sequestro e confisca
Art. 12.  Responsabilità delle persone giuridiche
Art. 13.  Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Art. 14.  Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime
Art. 15.  Indagini e azione penale
Art. 16.  Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale
Art. 17.  Giurisdizione e coordinamento dell’azione penale
Art. 18.  Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni
Art. 19.  Assistenza e sostegno alle vittime
Art. 20.  Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali
Art. 21.  Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori
Art. 22.  Programmi o misure di intervento di natura preventiva
Art. 23.  Prevenzione
Art. 24.  Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale
Art. 25.  Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico
Art. 26.  Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI
Art. 27.  Recepimento
Art. 28.  Relazione
Art. 29.  Entrata in vigore
Art. 30.  Destinatari


§ 17.5.137 - Direttiva 13 dicembre 2011, n. 93 [1].

Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

(G.U.U.E. 17 dicembre 2011, n. L 335)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 83, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [3].

 

(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Inoltre, il programma di Stoccolma: "Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" [4], attribuisce una chiara priorità alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

 

(3) La pornografia minorile, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, sono in crescita e si diffondono mediante l’uso delle nuove tecnologie e di internet.

 

(4) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile [5] ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l’ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [6] stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. L’attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali [7] agevolerà inoltre il coordinamento dell’azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pornografia minorile.

 

(5) A norma dell’articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, gli Stati contraenti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. Il protocollo opzionale delle Nazioni Unite del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.

 

(6) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile richiedono un approccio globale che comprenda l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell’applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. È opportuno sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.

 

(7) La presente direttiva dovrebbe essere pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI [8], dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.

 

(8) La presente direttiva qualifica come reati gli atti connessi allo spettacolo pornografico e definisce tali atti quelli che consistono in un’esibizione organizzata dal vivo, diretta al pubblico. La comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale e i loro partner sono pertanto esclusi da tale definizione.

 

(9) La pornografia minorile comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Essa può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di pornografia minorile comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali.

 

(10) La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un’impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l’abuso dell’esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.

 

(11) Nell’adottare norme di diritto penale sostanziale, l’Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l’entità delle pene. È opportuno tenere conto, alla luce del trattato di Lisbona, delle conclusioni del Consiglio del 24 e del 25 aprile 2002 sull’approccio da adottare per l’armonizzazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell’Unione.

 

(12) È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quali l’adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di pornografia minorile e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.

 

(13) La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.

 

(14) Per raggiungere il massimo della pena detentiva previsto dalla presente direttiva per i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile, gli Stati membri possono combinare le pene detentive previste nella legislazione nazionale per tali reati.

 

(15) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l’applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.

 

(16) In particolare nei casi in cui i reati previsti nella presente direttiva siano commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare l’opportunità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla pena detentiva.

 

(17) Nel contesto della pornografia minorile, l’espressione "senza diritto" consente agli Stati membri di limitare la punibilità in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile, quali ad esempio quelle aventi finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell’ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi. Inoltre tale espressione non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso, ad esempio di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per segnalare questi casi.

 

(18) Dovrebbe costituire reato l’accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata responsabile, una persona dovrebbe avere sia l’intenzione di entrare in un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.

 

(19) L’adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest’ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l’importanza di combattere anche l’adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l’adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l’autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l’adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti in un modo o nell’altro.

 

(20) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Si tratta di questioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell’esercizio delle proprie competenze.

 

(21) Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all’atto di determinare la pena, pur non avendo l’obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.

 

(22) L’incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall’influenza di droghe e alcool.

 

(23) Nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [9], e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato [10]. È opportuno promuovere l’uso degli strumenti e dei proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l’assistenza alle vittime e la loro protezione.

 

(24) È opportuno evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. Negli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l’apparire su materiale pornografico conformemente al diritto penale nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di tale normativa, qualora il minore in questione abbia commesso tali atti in quanto vittima di sfruttamento sessuale, o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività di pornografia minorile.

 

(25) Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di pene che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche penali degli Stati membri in materia di reati minorili.

 

(26) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell’azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le vittime minorenni a denunciare gli abusi sessuali e l’anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l’avvio delle indagini e dell’azione penale non dovrebbe essere subordinato, in principio, alla denuncia o alla querela formulate dalla vittima o da un suo rappresentante. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale.

 

(27) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l’intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l’altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d’indagine. Se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura.

 

(28) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.

 

(29) È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell’Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell’Unione stessa, in particolare nell’ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per turismo sessuale a danno di minori si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che viaggiano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all’estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove il turismo sessuale a danno di minori si svolga al di fuori dell’Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l’assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell’Unione affinché siano in grado di procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell’Unione a scopo di turismo sessuale a danno di minori.

 

(30) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l’abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un’indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un’istituzione o un’autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l’autore del reato. Un’approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un’elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie.

 

(31) Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di fornire un’assistenza a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione. Data la natura dei danni causati dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, l’assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l’assistenza e la consulenza ai genitori o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.

 

(32) La decisione quadro 2001/220/GAI stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e di pornografia minorile dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l’assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.

 

(33) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell’abuso sessuale di minori e del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l’elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l’istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" per le organizzazioni turistiche che combattono il turismo sessuale a danno di minori, o che applicano un’esplicita politica di contrasto al turismo sessuale a danno di minori.

 

(34) Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l’informazione e le campagne di sensibilizzazione, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell’ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate e sufficientemente comprensibili. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di linee di assistenza telefonica o di linee telefoniche dirette.

 

(35) Per quanto riguarda la segnalazione dei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e l’assistenza ai minori in difficoltà, è opportuno promuovere le linee telefoniche dirette raggiungibili ai numeri 116000 per i minori scomparsi, 116006 per le vittime di reati e 116111 per i minori in generale, istituite dalla decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale [11], tenendo altresì conto dell’esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento.

 

(36) Gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. Tale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell’infanzia e personale sanitario, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che possono entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.

 

(37) Al fine di prevenire l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è opportuno proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d’intervento a essi destinati. Tali programmi o misure di intervento dovrebbero rispondere a un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali e avere carattere non obbligatorio. Tali programmi o misure di intervento non pregiudicano i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti.

 

(38) I programmi o le misure di intervento non sono forniti in quanto diritti automatici. Spetta allo Stato membro decidere quali programmi o misure di intervento siano appropriati.

 

(39) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero essere sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali a danno di minori. Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre e a effettuare la valutazione, o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure di intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Al medesimo fine di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure di intervento non dovrebbero interferire con i piani nazionali riferiti al trattamento di persone affette da disturbi mentali.

 

(40) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori. I datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell’assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un’organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l’accesso tramite l’interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale.

 

(41) Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l’accesso al casellario giudiziario è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l’obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudiziari o le modalità di accesso a tali casellari.

 

(42) L’obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziari. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

 

(43) Gli Stati membri possono prendere in considerazione l’adozione di misure amministrative supplementari in relazione agli autori di reati, quali l’iscrizione delle persone condannate per uno dei reati di cui alla presente direttiva in registri di autori di reati sessuali. L’accesso a tali registri dovrebbe essere soggetto alle limitazioni di cui ai principi costituzionali nazionali e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, ad esempio limitandone l’accesso alla magistratura e/o alle autorità di polizia.

 

(44) Gli Stati membri sono incoraggiati a creare meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale di minori. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto degli abusi e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile, l’Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili.

 

(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per la creazione di servizi di informazione al fine di fornire informazioni su come riconoscere i segni di abuso e sfruttamento sessuale.

 

(46) La pornografia minorile che raffigura immagini di abusi sessuali su minori è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l’espressione di un’opinione, e contro la quale è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare immagini di abusi sessuali su minori. Al fine di sostenere gli sforzi dell’Unione nella lotta alla pornografia minorile, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l’eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.

 

(47) Tuttavia, malgrado questi sforzi, spesso non è possibile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell’Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l’eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l’accesso, dal territorio dell’Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti pornografia minorile potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l’azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Sia per eliminare che per bloccare i materiali pedopornografici, è opportuno stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l’esaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitate duplicazioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell’utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee telefoniche dirette, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

 

(48) La presente direttiva è intesa a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la decisione quadro sia sostituita nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell’adozione della presente direttiva.

 

(49) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(50) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

 

(51) A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

 

(52) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

 

a) "minore" : la persona di età inferiore ai diciotto anni;

 

b) "età del consenso sessuale" : età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;

 

c) "pornografia minorile" o "materiale pedopornografico": :

 

i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

 

ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

 

iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure

 

iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

 

d) "prostituzione minorile" : l’utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;

 

e) "spettacolo pornografico" :

 

l’esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione di:

 

i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

 

ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

 

f) "persona giuridica" : un’entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

 

     Art. 3. Reati di abuso sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 6.

 

2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

 

3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

 

4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

 

5. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:

 

i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età;

 

ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure

 

iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

 

6. Chiunque costringe, con l’uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

 

     Art. 4. Reati di sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.

 

2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

 

3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

 

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.

 

5. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

 

6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

 

7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

 

     Art. 5. Reati di pornografia minorile

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.

 

2. L’acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

 

3. L’accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

 

4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

 

5. L’offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

 

6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

 

7. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pornografia minorile, di cui all’articolo 2, lettera c), punto iii), qualora la persona che sembra un minore abbia avuto in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

 

8. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all’articolo 2, lettera c), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all’articolo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), e purché l’attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.

 

     Art. 6. Adescamento di minori per scopi sessuali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale:

 

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale di incontrarlo con l’intento di commettere i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.

 

     Art. 7. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all’articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.

 

     Art. 8. Atti sessuali consensuali

1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

 

2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografici che hanno luogo nell’ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.

 

3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’articolo 5, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all’acquisto o al possesso di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l’atto non implichi alcun abuso.

 

     Art. 9. Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:

 

a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

 

b) il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità;

 

c) il reato è stato commesso da più persone riunite;

 

d) il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata [12];

 

e) l’autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;

 

f) l’autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure

 

g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

 

     Art. 10. Misure interdittive derivanti dalle condanne

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell’assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l’accesso su richiesta o tramite l’interessato, sull’esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell’esistenza di eventuali misure interdittive dell’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le informazioni sull’esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 o di eventuali misure interdittive dell’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario [13] quando la richiesta è rivolta ai sensi dell’articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell’interessato.

 

     Art. 11. Sequestro e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

 

     Art. 12. Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

 

a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

 

b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure

 

c) l’autorità sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

 

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.

 

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 7, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso.

 

     Art. 13. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

 

a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

 

b) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;

 

c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

 

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure

 

e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 14. Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all’articolo 5, paragrafo 6.

 

     Art. 15. Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, nonché i reati gravi di cui all’articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punti i) e ii), possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

 

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico, quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

     Art. 16. Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti.

 

     Art. 17. Giurisdizione e coordinamento dell’azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:

 

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio; oppure

 

b) l’autore del reato è un loro cittadino.

 

2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del suo territorio, tra l’altro nei casi seguenti:

 

a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;

 

b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure

 

c) l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a cui l’autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

 

4. Per le azioni penali relative ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 4, 5 e 6, all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all’articolo 5, paragrafo 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

 

5. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

 

     Art. 18. Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni

1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 19 e 20, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 19 e 20.

 

     Art. 19. Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell’ambito del loro contesto familiare.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l’assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell’azione penale o del processo.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell’esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

 

4. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.

 

5. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenne nell’esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia della vittima minorenne l’articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

 

     Art. 20. Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l’assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

 

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

 

a) l’audizione della vittima minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

 

b) l’audizione della vittima minorenne si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;

 

c) la vittima minorenne sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo;

 

d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenne sia ascoltata sempre dalle stesse persone;

 

e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini delle relative indagini o del procedimento penali;

 

f) la vittima minorenne sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.

 

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

 

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:

 

a) l’udienza si svolga a porte chiuse;

 

b) la vittima minorenne sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

 

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell’interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l’identità e l’immagine delle vittime minorenni e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l’identificazione.

 

     Art. 21. Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

 

a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e

 

b) l’organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.

 

     Art. 22. Programmi o misure di intervento di natura preventiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d’intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.

 

     Art. 23. Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell’istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.

 

2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

 

3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

 

     Art. 24. Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale

1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all’interno e all’esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

 

2. I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:

 

a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d’innocenza; e

 

b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

 

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.

 

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle quali siano stati proposti programmi o misure d’intervento ai sensi del paragrafo 4:

 

a) siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;

 

b) acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;

 

c) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.

 

     Art. 25. Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.

 

2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l’accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

 

     Art. 26. Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI

La decisione quadro n. 2004/68/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

 

In relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2004/68/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

 

     Art. 27. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2013.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 28. Relazione

1. Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

 

2. Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 25.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 30. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

 

 

[1] GU C 48 del 15.2.2011, pag. 138.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2011.

 

[3] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

 

[4] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

 

[5] GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

 

[6] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

 

[7] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

 

[8] GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

 

[9] GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

 

[10] GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

 

[11] GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

 

[12] GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.

 

[13] GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.


[1] Numero così rettificato in G.U.U.E. 21 gennaio 2012, n. L 18.