§ 17.3.239 - Decisione 24 ottobre 2008, n. 841.
Decisione quadro n. 2008/841/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:24/10/2008
Numero:841


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale
Art. 3.  Pene
Art. 4.  Circostanze particolari
Art. 5.  Responsabilità delle persone giuridiche
Art. 6.  Pene applicabili alle persone giuridiche
Art. 7.  Competenza giurisdizionale e coordinamento dell’azione penale
Art. 8.  Assenza di obbligo di querela o denuncia della vittima
Art. 9.  Abrogazione di disposizioni esistenti
Art. 10.  Attuazione e relazioni
Art. 11.  Applicazione territoriale
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 17.3.239 - Decisione 24 ottobre 2008, n. 841.

Decisione quadro n. 2008/841/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata

(G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce l’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’obiettivo del programma dell’Aia è di migliorare le capacità comuni dell’Unione e dei suoi Stati membri al fine, segnatamente, di lottare contro la criminalità organizzata transnazionale. Tale obiettivo deve essere perseguito in particolare mediante il ravvicinamento delle legislazioni. La pericolosità e la proliferazione delle organizzazioni criminali richiedono una risposta efficace che corrisponda alle aspettative dei cittadini e alle esigenze degli Stati membri e che avvenga mediante il potenziamento della cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea. In tale prospettiva, il punto 14 delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 afferma che i cittadini dell’Europa si aspettano che l’Unione europea, pur garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, adotti una strategia comune più efficace per far fronte a problemi transnazionali come la criminalità organizzata.

 

(2) Nella comunicazione del 29 marzo 2004 relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, la Commissione ha affermato che il dispositivo di lotta contro la criminalità organizzata all’interno dell’Unione europea doveva essere consolidato e ha manifestato l’intenzione di elaborare una decisione quadro volta a sostituire l’azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea [2].

 

(3) Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell’Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale ha l’obiettivo di agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e riguarda aree di criminalità particolarmente grave con dimensioni transfrontaliere e occorre dare priorità a quei settori della criminalità che sono specificamente citati nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata negli Stati membri. La presente decisione quadro dovrebbe pertanto comprendere i reati solitamente commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale. Dovrebbe inoltre prevedere pene corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che li hanno commessi o ne sono responsabili.

 

(4) Gli obblighi derivanti dall’articolo 2, lettera a), non dovrebbero pregiudicare la libertà degli Stati membri di classificare altri gruppi di persone come organizzazioni criminali, per esempio gruppi con una finalità diversa da quella di ottenere un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

 

(5) Gli obblighi derivanti dall’articolo 2, lettera a), non dovrebbero pregiudicare la libertà degli Stati membri di interpretare l’espressione "attività criminali" in modo che indichi l’esecuzione di atti materiali.

 

(6) L’Unione europea dovrebbe basarsi sul considerevole lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (la "convenzione di Palermo"), conclusa, a nome della Comunità europea, con la decisione 2004/579/CE del Consiglio [3].

 

(7) Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’intervento, essere realizzati meglio a livello di Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, come applicato dal secondo comma dell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità.

 

(8) La presente decisione quadro rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 6 e 49. Nella presente decisione quadro nulla è inteso a ridurre o restringere le norme nazionali in materia di diritti o libertà fondamentali quali il giusto processo, il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione, di stampa o di espressione, compreso il diritto di fondare un sindacato insieme con altre persone ovvero di affiliarsi ad un sindacato per difendere i propri interessi, e il conseguente diritto a manifestare.

 

(9) L’azione comune 98/733/GAI andrebbe pertanto abrogata,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

 

Art. 1. Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro:

 

1) per "organizzazione criminale" si intende un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

 

2) per "associazione strutturata" si intende un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

 

     Art. 2. Reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che sia considerato reato uno dei seguenti tipi di comportamento connessi ad un’organizzazione criminale o entrambi:

 

a) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;

 

b) il comportamento di una persona consistente in un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività.

 

     Art. 3. Pene

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che:

 

a) il reato di cui all’articolo 2, lettera a), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni; o

 

b) il reato di cui all’articolo 2, lettera b), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l’intesa o compresa tra due e cinque anni.

 

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il fatto che i reati di cui all’articolo 2, quali determinati da tale Stato membro, siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale possa essere considerato una circostanza aggravante.

 

     Art. 4. Circostanze particolari

Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per far sì che le pene di cui all’articolo 3 possano essere ridotte o che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena se, ad esempio:

 

a) rinuncia alle sue attività criminali; e

 

b) fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:

 

i) prevenire, porre termine o attenuare gli effetti del reato;

 

ii) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;

 

iii) acquisire elementi di prova;

 

iv) privare l’organizzazione criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali; o

 

v) prevenire la commissione di altri reati di cui all’articolo 2.

 

     Art. 5. Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui all’articolo 2 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:

 

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

 

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

 

c) sull’esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.

 

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla sua autorità, di uno dei reati di cui all’articolo 2 a beneficio della persona giuridica.

 

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui all’articolo 2.

 

4. Ai sensi della presente decisione quadro, per "persona giuridica" s’intende qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

 

     Art. 6. Pene applicabili alle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, sia passibile di pene effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente altre pene, ad esempio:

 

a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

 

b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali;

 

c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

 

d) lo scioglimento giudiziario;

 

e) la chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.

 

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, sia passibile di pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 7. Competenza giurisdizionale e coordinamento dell’azione penale

1. Ciascuno Stato membro si adopera per far sì che la propria competenza giurisdizionale copra almeno i casi in cui i reati di cui all’articolo 2:

 

a) sono stati commessi interamente o parzialmente nel suo territorio, indipendentemente dal luogo in cui l’organizzazione criminale è stabilita o esercita le sue attività criminali;

 

b) sono stati commessi da un suo cittadino; oppure

 

c) sono stati commessi a beneficio di una persona giuridica stabilita nel territorio di tale Stato membro.

 

Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui alle lettere b) e c), laddove il reato di cui all’articolo 2 sia commesso al di fuori del suo territorio.

 

2. Se un reato di cui all’articolo 2 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l’azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi dell’Eurojust o di qualsiasi altro organo o struttura istituiti in seno all’Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinare le loro azioni. Si tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

 

a) lo Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i fatti;

 

b) lo Stato membro di cui l’autore del reato ha la nazionalità o nel quale è residente;

 

c) lo Stato membro di origine delle vittime;

 

d) lo Stato membro nel cui territorio è stato trovato l’autore del reato.

 

3. Uno Stato membro che in base al suo ordinamento giuridico non estrada o non consegna ancora i suoi cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale e, laddove opportuno, ad avviare l’azione penale nei confronti del reato di cui all’articolo 2, qualora sia commesso da uno dei suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

 

4. Il presente articolo non esclude l’esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

 

     Art. 8. Assenza di obbligo di querela o denuncia della vittima

Ciascuno Stato membro si adopera affinché le indagini e le azioni penali relative ai reati di cui all’articolo 2 non dipendano da una querela o denuncia della vittima del reato, almeno per quanto riguarda i fatti commessi nel territorio dello Stato membro stesso.

 

     Art. 9. Abrogazione di disposizioni esistenti

L’azione comune n. 98/733/GAI è abrogata.

 

I riferimenti alla partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’azione comune 98/733/GAI negli atti adottati in applicazione del titolo VI del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea si intendono come riferimenti alla partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi della presente decisione quadro.

 

     Art. 10. Attuazione e relazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro l’ 11 maggio 2010.

 

2. Gli Stati membri trasmettono entro l’ 11 maggio 2010 al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro l’ 11 novembre 2012 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

 

     Art. 11. Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

[1] Parere espresso previa consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

 

[3] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 69.