§ 17.3.250 - Decisione 26 febbraio 2009, n. 315.
Decisione quadro n. 2009/315/GAI del Consiglio, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:26/02/2009
Numero:315


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autorità centrale
Art. 4.  Obblighi dello Stato membro di condanna
Art. 5.  Obblighi dello Stato membro di cittadinanza
Art. 6.  Richiesta d'informazioni sulle condanne
Art. 7.  Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne
Art. 8.  Termini di risposta
Art. 9.  Condizioni di utilizzo dei dati personali
Art. 10.  Lingue
Art. 11.  Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne
Art. 12.  Rapporti con altri strumenti giuridici
Art. 13.  Attuazione
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 17.3.250 - Decisione 26 febbraio 2009, n. 315.

Decisione quadro n. 2009/315/GAI del Consiglio, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

(G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. L 93)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

 

vista la proposta della Commissione e l'iniziativa del Regno del Belgio,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale obiettivo presuppone lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario tra le competenti autorità degli Stati membri.

 

(2) Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali [2]. La presente decisione quadro contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti dalla misura n. 3 del programma, che sollecita l'introduzione di un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, sulla scorta del modello elaborato in ambito Schengen.

 

(3) La relazione finale sul primo ciclo di valutazioni dedicato all'assistenza giudiziaria in materia penale [3] invitava gli Stati membri a semplificare le procedure di trasferimento di documenti tra gli Stati ricorrendo, se necessario, a formulari uniformi al fine di facilitare l'assistenza giudiziaria.

 

(4) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne, priorità ribadita nel programma dell'Aia [4], adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che invitava a intensificare lo scambio di informazioni sulla base dei casellari giudiziari nazionali. Tali obiettivi trovano riscontro nel piano di azione adottato il 2 e 3 giugno 2005 congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione per realizzare il programma dell'Aia.

 

(5) Per migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui casellari giudiziari sono accolti con favore progetti elaborati al fine di raggiungere tale obiettivo, ivi compreso il progetto esistente per l'interconnessione dei casellari giudiziari nazionali in materia penale. L'esperienza acquisita da tali attività ha incoraggiato gli Stati membri a potenziare ulteriormente i loro sforzi e ha mostrato l'importanza di continuare a ottimizzare il reciproco scambio tra Stati membri di informazioni sulle condanne.

 

(6) La presente decisione quadro risponde alle aspettative formulate dal Consiglio del 14 aprile 2005, in seguito alla pubblicazione del Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea, e alla discussione generale che ne è derivata. Essa si prefigge, in particolare, di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne e, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna, sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'Unione.

 

(7) L'applicazione del meccanismo istituito dalla presente decisione quadro alla sola trasmissione di informazioni estratte dal casellario giudiziario relativamente alle persone fisiche non dovrebbe pregiudicare l'eventuale futura estensione dell'ambito di applicazione di tali meccanismi allo scambio di informazioni relative alle persone giuridiche.

 

(8) L'informazione sulle condanne pronunciate in altri Stati membri è disciplinata attualmente dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. Tuttavia, tali disposizioni non soddisfano le attuali esigenze della cooperazione giudiziaria in uno spazio quale l'Unione europea.

 

(9) Tra gli Stati membri la presente decisione quadro dovrebbe sostituire l'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Oltre all'obbligo fatto allo Stato membro di condanna di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate contro i loro cittadini — obblighi che la presente decisione quadro riprende e precisa — è inserito un obbligo di conservazione delle informazioni così trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire che siano in grado di fornire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

 

(10) La presente decisione quadro dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità, per le autorità giudiziarie, di richiedersi e trasmettersi direttamente le informazioni derivanti dal casellario giudiziario in applicazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 29 maggio 2000 [5].

 

(11) Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne presenta un'utilità ridotta se gli Stati membri non sono in grado di tener conto delle informazioni trasmesse. Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale [6].

 

(12) Il principale obiettivo dell'iniziativa del Regno del Belgio è conseguito dalla presente decisione quadro là dove obbliga l'autorità centrale di ogni Stato membro a richiedere e inserire nel suo estratto del casellario giudiziario tutte le informazioni fornite dal casellario giudiziario dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato quando risponde a una richiesta di questo. La conoscenza dell'esistenza della condanna e, ove comminata e iscritta nel casellario giudiziario, di un'interdizione da essa derivante è una condizione preliminare necessaria per dar loro efficacia conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona intende esercitare attività professionali attinenti alla cura dei bambini. Il meccanismo istituito dalla presente decisione quadro mira, tra l'altro, ad assicurare che una persona condannata per reati sessuali commessi su bambini, qualora il suo casellario giudiziario nello Stato membro di condanna contenga la condanna stessa e, ove comminata e iscritta nel casellario giudiziario, un'interdizione da essa derivante, non possa più occultare tale condanna o interdizione al fine di esercitare l'attività attinente alla cura dei bambini in un altro Stato membro.

 

(13) La presente decisione quadro stabilisce norme sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri a seguito della sua attuazione. Le norme generali esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono integrate dalle norme stabilite nella presente decisione quadro. Inoltre, ai dati personali trattati in base alla presente decisione quadro si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La presente decisione quadro integra altresì le disposizioni della decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario [7], che fissano limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni richieste. La presente decisione quadro completa tali disposizioni con norme specifiche per l'inoltro, da parte dello Stato membro di cittadinanza, di informazioni relative a condanne trasmessegli dallo Stato membro di condanna.

 

(14) La presente decisione quadro non modifica gli obblighi e le prassi stabiliti nei confronti degli Stati terzi a norma della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, nella misura in cui tale strumento resta applicabile.

 

(15) Ai sensi della raccomandazione n. R (84) 10 del Consiglio d'Europa sul casellario giudiziario e la riabilitazione dei condannati, l'istituzione del casellario giudiziario è volta principalmente a informare le autorità responsabili del sistema giudiziario penale sui precedenti dell'imputato al fine di adattare la decisione da assumere al caso concreto. Poiché qualunque altro uso del casellario giudiziario che possa compromettere le possibilità di reinserimento sociale del condannato deve essere limitato il più possibile, l'uso delle informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione quadro a fini diversi da un procedimento penale può essere limitato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiesto e dello Stato membro richiedente.

 

(16) Lo scopo delle disposizioni della presente decisione quadro relative alla trasmissione di informazioni allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri. La presente decisione quadro non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziario per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni.

 

(17) Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne penali presenta un'utilità ridotta se le informazioni non risultano comprensibili per lo Stato membro che le riceve. La reciproca comprensione può essere migliorata con la creazione di un "formato europeo standardizzato", che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati. Le informazioni sulle condanne inviate dallo Stato membro di condanna dovrebbero essere trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Il Consiglio dovrebbe adottare le misure necessarie per l'attuazione del meccanismo di scambio di informazioni istituito dalla presente decisione quadro.

 

(18) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(19) La presente decisione quadro rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, poiché il miglioramento dei meccanismi di trasmissione delle informazioni sulle condanne fra gli Stati membri non può essere realizzato in modo adeguato dall'azione unilaterale degli Stati membri e richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

 

Art. 1. Obiettivo

La presente decisione quadro si prefigge:

 

a) di definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");

 

b) di definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e di precisare i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

 

c) di fissare il quadro per la costruzione e lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, in base alla presente decisione quadro e alla successiva decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

 

a) "condanna" ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna;

 

b) "procedimento penale" la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;

 

c) "casellario giudiziario" il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.

 

     Art. 3. Autorità centrale

1. Ai fini della presente decisione quadro ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Tuttavia, per la trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 4 e per la risposta ai sensi dell'articolo 7 alle richieste di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali.

 

2. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali designate ai sensi del paragrafo 1. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all'Eurojust.

 

     Art. 4. Obblighi dello Stato membro di condanna

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché qualsiasi condanna pronunciata nel proprio territorio comporti, nel momento in cui è fornita al casellario giudiziario, l'indicazione della cittadinanza o delle cittadinanze della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di un altro Stato membro.

 

2. L'autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede a comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, quali iscritte nel casellario giudiziario.

 

Qualora sia noto che la persona condannata ha la cittadinanza di più Stati membri, le informazioni sono trasmesse a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata condannata.

 

3. Le informazioni relative alla successiva modifica o soppressione delle informazioni contenute nel casellario giudiziario sono immediatamente trasmesse dall'autorità centrale dello Stato membro di condanna all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza.

 

4. Lo Stato membro che ha fornito le informazioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3 trasmette all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, su richiesta di quest'ultima in singoli casi, copia delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirle di esaminare se essi richiedano provvedimenti a livello nazionale.

 

     Art. 5. Obblighi dello Stato membro di cittadinanza

1. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7.

 

2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.

 

3. Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

 

     Art. 6. Richiesta d'informazioni sulle condanne

1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario.

 

2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.

 

3. Allorché una persona, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, chiede informazioni sul proprio casellario giudiziario all'autorità centrale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.

 

4. Qualsiasi richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario a un'autorità centrale di uno Stato membro è inviata mediante il modulo che figura in allegato.

 

     Art. 7. Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne

1. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

 

a) alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e iscritte nel casellario giudiziario;

 

b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse dopo il 27 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 4, quali conservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;

 

c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e siano iscritte nel casellario giudiziario;

 

d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nel casellario giudiziario.

 

2. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponde in conformità del diritto nazionale indicando le condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e siano iscritte nel suo casellario giudiziario.

 

Per quanto riguarda le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale di quest'ultimo Stato membro trasmette in conformità del diritto nazionale allo Stato membro richiedente le informazioni conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché le informazioni trasmesse a tale autorità centrale entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel suo casellario giudiziario.

 

Nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna può comunicare all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel primo Stato membro e trasmesse all'autorità centrale del secondo Stato membro non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza comunica allo Stato membro richiedente, con riguardo a dette condanne, quale altro Stato membro aveva trasmesso tali informazioni, in modo da consentire allo Stato membro richiedente di rivolgere una richiesta direttamente allo Stato membro di condanna per ottenere informazioni sulle condanne in questione.

 

3. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza da un paese terzo, detto Stato membro può rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2.

 

4. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi contenute nel suo casellario giudiziario nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

 

5. La risposta è fornita mediante il modulo che figura in allegato. Questo è corredato di un elenco delle condanne, stilato conformemente al diritto nazionale.

 

     Art. 8. Termini di risposta

1. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è trasmessa dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, mediante il modulo che figura in allegato, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, alle condizioni previste dal diritto, dalla regolamentazione o dalla prassi nazionali.

 

Qualora necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, lo Stato membro richiesto consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste.

 

2. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 9. Condizioni di utilizzo dei dati personali

1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, ai fini di un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come specificato nel modulo che figura in allegato.

 

2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati dallo Stato membro richiesto nel modulo che figura in allegato.

 

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.

 

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi a un paese terzo ai fini di un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale paese terzo soltanto ai fini di un procedimento penale.

 

5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.

 

     Art. 10. Lingue

Nel presentare una richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente trasmette allo Stato membro richiesto il modulo che figura in allegato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo.

 

Lo Stato membro richiesto risponde in una delle proprie lingue ufficiali oppure in un'altra lingua accettata da entrambi gli Stati membri.

 

All'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, ogni Stato membro può indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.

 

     Art. 11. Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne

1. All'atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le seguenti informazioni:

 

a) informazioni che devono sempre essere trasmesse, a meno che, in singoli casi, dette informazioni siano ignote all'autorità centrale (informazioni obbligatorie):

 

i) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

 

ii) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

 

iii) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e

 

iv) informazioni relative al contenuto della condanna (in particolare la pena, eventuali sanzioni supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);

 

b) informazioni che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziario (informazioni facoltative):

 

i) nome dei genitori della persona condannata;

 

ii) numero di riferimento della condanna;

 

iii) luogo del reato; e

 

iv) interdizioni derivanti dalla condanna;

 

c) informazioni che devono essere trasmesse, se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):

 

i) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;

 

ii) impronte digitali prese a questa persona; e

 

iii) eventuali pseudonimi.

 

Inoltre, l'autorità centrale può trasmettere altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.

 

2. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva tutte le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, lettere a) e b), ricevute in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, a scopo di ritrasmissione ai sensi dell'articolo 7. Allo stesso scopo può conservare le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma.

 

3. Fino allo scadere del termine di cui al paragrafo 7, le autorità centrali degli Stati membri che non abbiano provveduto alla notifica di cui al paragrafo 6 si trasmettono tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 e altre informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità.

 

Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono dette informazioni per via elettronica, in formato standardizzato.

 

4. Il formato di cui al paragrafo 3 e le altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri sono stabiliti dal Consiglio in conformità delle pertinenti procedure del trattato sull'Unione europea entro il 27 aprile 2012.

 

Tali altre modalità includono:

 

a) la definizione di qualsiasi modalità atta ad agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;

 

b) la definizione delle modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili;

 

c) gli eventuali adeguamenti del modulo che figura in allegato.

 

5. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui ai paragrafi 3 e 4, per l'intera durata dell'indisponibilità resta d'applicazione il paragrafo 3, primo comma.

 

6. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari all'impiego del formato standardizzato e alla sua trasmissione per via elettronica agli altri Stati membri. Esso notifica al Consiglio da quale data sia in grado di effettuare tali trasmissioni.

 

7. Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 6 entro tre anni a decorrere dall'adozione del formato e delle modalità di scambio per via elettronica delle informazioni sulle condanne.

 

     Art. 12. Rapporti con altri strumenti giuridici

1. Nei rapporti tra gli Stati membri la presente decisione quadro completa le disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, dei suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell' 8 novembre 2001, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo del 16 ottobre 2001 [8].

 

2. Ai fini della presente decisione quadro gli Stati membri rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

 

3. Fatta salva la loro applicazione nei rapporti fra Stati membri e Stati terzi, la presente decisione quadro sostituisce nei rapporti tra gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, e al più tardi a decorrere dal 27 aprile 2012, le disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quali completate dall'articolo 4 del citato protocollo aggiuntivo alla Convenzione stessa, del 17 marzo 1978.

 

4. La decisione 2005/876/GAI è abrogata.

 

5. La presente decisione quadro lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali fra Stati membri.

 

     Art. 13. Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 27 aprile 2012.

 

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

 

3. In base a tali informazioni, entro il 27 aprile 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro, corredata se del caso da proposte legislative.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

 

[1] Parere del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

 

[3] GU C 216 dell'1.8.2001, pag. 14.

 

[4] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

 

[5] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

 

[6] GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32.

 

[7] GU L 322 del 9.12.2005, pag. 33.

 

[8] GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

Modulo di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

(Omissis)