§ 9.5.20 - Direttiva 26 ottobre 2005, n. 60.
Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale
Data:26/10/2005
Numero:60


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.-     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 4.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     
Art. 23.     
Art. 24.     
Art. 25.     
Art. 26.     
Art. 27.     
Art. 28.     
Art. 29.     
Art. 30.     
Art. 31.     
Art. 32.     
Art. 33.     
Art. 34.     
Art. 35.     
Art. 36.     
Art. 37.     
Art. 38.     
Art. 39.     
Art. 40.     
Art. 41.     
Art. 42.     
Art. 43.     
Art. 44.     
Art. 45.     
Art. 46.     
Art. 47.     


§ 9.5.20 - Direttiva 26 ottobre 2005, n. 60.

Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.

      (2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico comunitario per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.

      (3) Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

      (4) Per rispondere a queste preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.

      (5) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (in seguito denominato «GAFI»), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.

      (6) L'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e prevenire le frodi e di prendere misure per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

      (7) Sebbene la definizione di riciclaggio fosse inizialmente ristretta ai proventi dei reati connessi agli stupefacenti, negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base. L'ampliamento della gamma dei reatibase agevola la segnalazione delle operazioni sospette e la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto è opportuno allineare la definizione di «reato grave» a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

      (8) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.

      (9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di «titolare effettivo». Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione non comporterebbe l'identificazione dei singoli all'interno di tale categoria di persone.

      (10) Gli enti e le persone soggette alla presente direttiva dovrebbero, in conformità con la presente direttiva, identificare e verificare l'identità del titolare effettivo. Per soddisfare questo requisito, spetterebbe a questi enti e persone decidere se far ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai loro clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo, tenendo presente che la portata di tali obblighi di adeguata verifica della clientela si riferisce al rischio del riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che dipende dal tipo di cliente, dal rapporto d'affari, dal prodotto o dalla transazione.

      (11) I contratti di credito nell'ambito dei quali il conto di credito serve esclusivamente a liquidare il prestito e il rimborso del prestito viene effettuato a partire da un conto che è stato aperto a nome del cliente con un ente creditizio soggetto alla presente direttiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dovrebbero essere generalmente considerati come esempio di un tipo di transazione meno rischiosa.

      (12) Nella misura in cui esercita un controllo significativo sull'uso dei beni, il soggetto che conferisce beni ad un'entità giuridica o ad un istituto giuridico dovrebbe essere identificato come titolare effettivo.

      (13) I rapporti fiduciari sono ampiamente utilizzati nei prodotti commerciali come una caratteristica internazionalmente riconosciuta dei mercati all'ingrosso dei servizi finanziari sottoposti a una supervisione globale. L'obbligo di identificare il titolare effettivo non deriva dalla mera esistenza di un rapporto fiduciario nel caso particolare.

      (14) La presente direttiva si dovrebbe applicare anche alle attività degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva esercitate su Internet.

      (15) Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose e che siffatti canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust.

      (16) I soggetti che già ricadono sotto la responsabilità legale di un'impresa di assicurazione e che, pertanto, rientrano già nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero essere compresi nella categoria degli intermediari assicurativi.

      (17) Il fatto che un soggetto eserciti la funzione di dirigente o di amministratore di una società non è di per sé sufficiente a far diventare tale soggetto prestatore di servizi relativi a società e trust. Pertanto la definizione abbraccia soltanto coloro che esercitano la funzione di dirigente o di amministratore per conto di terzi e a titolo professionale.

      (18) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando accettano pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e le case d'asta rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alla presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo in particolare sulle persone fisiche e giuridiche, che negoziano beni, esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della vigilanza basata sul rischio. Considerato che le situazioni differiscono nei vari Stati membri, questi ultimi possono decidere di adottare disposizioni più rigorose per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo elevato.

      (19) La direttiva 91/308/CEE ha incluso i notai e altri liberi professionisti legali nell'ambito di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la presente direttiva non dovrebbe apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti legali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo.

      (20) Quando i liberi professionisti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la presente direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

      (21) I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista soggetto alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal trattato sull'Unione europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente direttiva.

      (22) Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo un approccio basato sul rischio, è opportuno introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

      (23) È opportuno che la deroga riguardante l'identificazione dei titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali lasci impregiudicati gli obblighi che incombono a detti notai o altri liberi professionisti legali in conformità della presente direttiva. Tali obblighi comprendono la necessità che gli stessi notai o gli altri liberi professionisti legali identifichino i titolari effettivi dei conti collettivi da essi gestiti.

      (24) Analogamente, la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.

      (25) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino tutti i normali obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte a livello nazionale o obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

      (26) Ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti per avviare un rapporto d'affari non dovrebbe implicare di ottenere l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione ma del livello gerarchico immediatamente superiore alla persona che chiede l'autorizzazione.

      (27) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni, è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'ente o la persona cui si applica la presente direttiva ricorre a terzi, la responsabilità finale per la procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'ente o alla persona che ha accettato il cliente. I terzi dovrebbero mantenere inoltre la propria responsabilità in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

      (28) In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti o persone soggetti alla presente direttiva e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per tali agenti o fornitori esterni quale parte degli enti o persone soggetti alla presente direttiva può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. La responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva dovrebbe incombere all'ente o alla persona che rientra nel suo ambito di applicazione.

      (29) Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate all'unità di informazione finanziaria (UIF) che funge da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramite il pubblico ministero o altre autorità delle forze dell'ordine e se le informazioni sono trasmesse prontamente e non filtrate alle UIF, consentendo loro di svolgere correttamente la loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.

      (30) In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possono eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora l'astensione dall'esecuzione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o di coloro che finanziano il terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

      (31) Qualora decida di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 23, paragrafo 2, uno Stato membro può consentire o richiedere all'organismo di autoregolamentazione che rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere all'UIF qualsiasi informazione ottenuta da tali persone nei casi previsti da tale articolo.

      (32) Numerosi dipendenti che hanno segnalato i loro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i dipendenti da tali minacce o atti ostili.

      (33) La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 28 dovrebbe essere in conformità con le norme sul trasferimento dei dati personali a paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Inoltre, l'articolo 28 non può interferire con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali e sul segreto professionale.

      (34) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un istituto di credito o finanziario non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a un istituto di credito o finanziario unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.

      (35) Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari della Comunità hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali o controllate lo standard comunitario o avvertire le autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di standard molto diversi nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.

      (36) Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste d'informazione riguardanti gli eventuali rapporti d'affari intrattenuti con determinate persone. Allo scopo di identificare tali rapporti d'affari, per poter fornire tali informazioni velocemente, gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere dotati di sistemi efficaci proporzionati alla dimensione e alla natura degli affari. In particolare, per gli enti creditizi e gli enti finanziari di grandi dimensioni sarebbe opportuna la disponibilità di sistemi elettronici. La presente disposizione è di particolare importanza nel contesto delle procedure che conducono a misure quali il congelamento o il sequestro dei beni, compresi i beni delle organizzazioni terroristiche, in conformità con la legislazione nazionale o comunitaria relativa alla lotta al terrorismo.

      (37) La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, incluse misure rafforzate della stessa in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni. Tutti questi requisiti devono essere soddisfatti da ciascuno degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva, mentre gli Stati membri dovrebbero adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva.

      (38) Per mantenere l'impegno degli enti e degli altri operatori soggetti alla normativa comunitaria in questo settore, si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare loro un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento.

      (39) All'atto della registrazione o dell'autorizzazione di un ufficio di cambio, di un prestatore di servizi relativi a società e trust o di una casa da gioco a livello nazionale, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti e i loro titolari effettivi siano persone dotate di competenza ed onorabilità. I criteri per determinare se una persona abbia o meno la necessaria competenza ed onorabilità dovrebbero essere stabiliti in conformità con il diritto interno. È opportuno che tali criteri riflettano almeno la necessità di tutelare tali soggetti dall'essere sfruttati dai loro direttori o titolari economici per scopi criminosi.

      (40) Tenendo conto del carattere internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si dovrebbero incoraggiare al massimo il coordinamento e la cooperazione tra le UIF previsti nella decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le UIF degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, inclusa l'istituzione di una rete delle UIF dell'Unione europea. A tal fine la Commissione dovrebbe prestare l'assistenza necessaria per facilitare tale coordinamento, compresa l'assistenza finanziaria.

      (41) L'importanza di combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. È opportuno prevedere sanzioni per le persone fisiche e giuridiche. Dato che le persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le sanzioni dovrebbero essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.

      (42) Le persone fisiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) nella struttura di una persona giuridica, ma su base indipendente, dovrebbero restare indipendentemente responsabili dell'ottemperanza delle disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 35.

      (43) Può rendersi necessario un chiarimento degli aspetti tecnici delle norme stabilite dalla presente direttiva per garantire un'efficace e sufficientemente coerente applicazione della presente direttiva, tenendo conto dei vari strumenti finanziari, professioni e rischi nei vari Stati membri e degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. La Commissione dovrebbe essere quindi abilitata ad adottare misure di attuazione, come ad esempio taluni criteri per l'identificazione di situazioni a basso ed elevato rischio rispetto alle quali obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela potrebbero essere sufficienti o possano essere più opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, purché non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e la Commissione agisca in conformità con i principi in essa stabiliti, previa consultazione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo.

      (44) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. A tal fine occorre istituire un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo che sostituisce il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE.

      (45) Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alla direttiva 91/308/CEE, ragioni di chiarezza ne impongono l'abrogazione.

      (46) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

      (47) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi: l'esigenza di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva e con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l'esigenza di assicurare che le autorità competenti siano in grado di assicurare l'applicazione coerente delle norme; in ogni misura di attuazione, l'equilibro a lungo termine dei costi e dei benefici per gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva; l'esigenza di rispettare la necessaria flessibilità nell'applicazione delle misure di attuazione conformemente ad un approccio basato sulla valutazione del rischio esistente; l'esigenza di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione; l'esigenza di proteggere la Comunità, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

      (48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati.

     2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

     a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

     b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

     c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

     d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

     3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

     4. Ai fini della presente direttiva, per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

     5. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

 

          Art. 2.

     1. La presente direttiva si applica:

     1. agli enti creditizi;

     2. agli enti finanziari;

     3. alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

     a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

     b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

     i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;

     ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;

     iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

     iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

     v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

     c) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b);

     d) agenti immobiliari;

     e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;

     f) case da gioco.

     2. Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi.

 

          Art. 3.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1. «ente creditizio»: un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3) della direttiva suddetta, situata nella Comunità di un ente creditizio avente la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;

     2. «ente finanziario»:

     a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») e delle società di trasferimento di fondi;

     b) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, nella misura in cui svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva;

     c) un'impresa di investimento, quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

     d) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni;

     e) un intermediario assicurativo, quale definito nell'articolo 2, punto 5) della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, punto 7) di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

     f) le succursali, situate nella Comunità, degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a e) che hanno la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;

     3. «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

     4. «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;

     5. costituiscono «reati gravi» almeno:

     a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

     b) ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

     c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea;

     d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

     e) la corruzione;

     f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

     6. «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:

     a) in caso di società:

     i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più una azione;

     ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

     b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

     i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

     ii) se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica;

     iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

     7. «prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

     a) costituire società o altre persone giuridiche;

     b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione (partnership) o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

     c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico;

     d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico simile o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

     e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;

     8. «persone politicamente esposte»: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami;

     9. «rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato con le attività professionali svolte dagli enti o dalle persone soggetti alla presente direttiva e del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;

     10. «banca di comodo»: un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

 

          Art. 4.

     1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

     2. Qualora uno Stato membro decida di estendere le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ne informa la Commissione.

 

          Art. 5.

     Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

CAPO II

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

 

SEZIONE 1

Disposizioni di carattere generale

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. In deroga all'articolo 9, paragrafo 6, gli Stati membri richiedono in tutti i casi che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano assoggettati al più presto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio.

 

          Art. 7.

     Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:

     a) quando instaurano rapporti d'affari;

     b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;

     c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

     d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

 

          Art. 8.

     1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela comprendono le attività seguenti:

     a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

     b) se necessario, identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di conoscere chi sia il titolare effettivo, il che implica per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

     c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;

     d) svolgere un controllo costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

     2. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti nel paragrafo 1, ma possono calibrare tali obblighi in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, che la portata delle misure è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

 

          Art. 9.

     1. Gli Stati membri impongono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione della transazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni queste procedure sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire, in relazione alle attività di assicurazione sulla vita, che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In questo caso la verifica ha luogo all'atto del pagamento, o anteriormente ad esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, oppure prima di esso.

     4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario purché vi siano adeguate garanzie atte ad assicurare che non vengano effettuate transazioni dal cliente o per suo conto finché non si sia ottenuto il pieno rispetto delle disposizioni sopra citate.

     5. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone in questione non sono in grado di rispettare l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), essi non possono effettuare una transazione attraverso un conto bancario, non possono avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione ovvero devono porre fine al rapporto d'affari in questione e devono prendere in considerazione di effettuare una segnalazione del cliente interessato alla UIF, a norma dell'articolo 22.

     Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il comma precedente ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

     6. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della valutazione del rischio presente.

 

          Art. 10.

     1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2 000 EUR.

     2. L'obbligo di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.

 

SEZIONE 2

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

 

          Art. 11.-

     1. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli enti e le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di cui a detti articoli se il cliente è un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

     2. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

     a) alle società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri e alle società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

     b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;

     c) alle autorità pubbliche nazionali; o a qualunque altro cliente caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

     3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il cliente possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali paragrafi.

     4. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o in altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

     5. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

     a) ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1 000 EUR o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2 500 EUR;

     b) ai contratti di assicurazione-pensione, a condizione che essi non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito;

     c) ai regimi di pensione o sistemi simili che versino prestazioni di pensione ai dipendenti, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal salario e le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

     d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE;

     o a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

 

          Art. 12.

     Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

 

SEZIONE 3

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

 

          Art. 13.

     1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare, oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e all'articolo 9, paragrafo 6, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e comunque nei casi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 e in altre situazioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che soddisfano i criteri tecnici definiti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c).

     2. Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di adottare misure specifiche ed adeguate per compensare il rischio più elevato, ad esempio applicando una o più fra le misure indicate in appresso:

     a) garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

     b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere di una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva;

     c) garantire che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

     3. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:

     a) di raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

     b) di valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dall'ente corrispondente;

     c) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

     d) di precisare per iscritto le rispettive responsabilità di ogni ente;

     e) per quanto riguarda i conti di passaggio («payable-through accounts»), di assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto a tali conti ed abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte.

     4. Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva:

     a) di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

     b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;

     c) di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione;

     d) di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari.

     5. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo e richiedono agli enti creditizi di adottare misure atte a garantire che non vengano aperti o mantenuti conti di corrispondenza con una banca che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

     6. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

SEZIONE 4

Esecuzione da parte di terzi

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone soggetti alla presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva che ricorrono a terzi.

 

          Art. 15.

     1. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da un ente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) in un altro Stato membro - fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e le imprese di trasferimento di fondi - e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

     2. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferimento di fondi di cui all'articolo 3, punto 2), lettera a), situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

     3. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) situate sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali persone di riconoscere ed accettare, a norma dell'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da una persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) che è situata nel territorio di un altro Stato membro e soddisfa i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

 

          Art. 16.

     1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2, o enti e persone equivalenti situati in un paese terzo, che soddisfino le condizioni seguenti:

     a) siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;

     b) applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva secondo il capo V, sezione 2, o siano situati in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

     2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

 

          Art. 17.

     Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva di ricorrere a soggetti terzi del paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

 

          Art. 18.

     1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

     2. Le copie necessarie dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo vengono trasmesse senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto.

 

          Art. 19.

     La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva.

 

CAPO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

 

SEZIONE 1

Disposizioni generali

 

          Art. 20.

     Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di prestare particolare attenzione a ogni attività che essi considerino particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e, in particolare, alle operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché a tutti gli schemi insoliti di operazione che non hanno uno scopo economico evidente o che non hanno uno scopo chiaramente lecito.

 

          Art. 21.

     1. Ciascuno Stato membro istituisce una UIF per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

     2. L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

     3. Gli Stati membri garantiscono che l'UIF abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato.

 

          Art. 22.

     1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:

     a) informando prontamente l'UIF, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

     b) fornendo prontamente all'UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure di cui alla legislazione vigente.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure di cui all'articolo 34.

 

          Art. 23.

     1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione in questione come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. Fatto salvo il paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette in questi casi le informazioni all'UIF, tempestivamente e senza alcun filtro.

     2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

 

          Art. 24.

     1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo prima di avere completato l'azione necessaria a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a). In conformità della legislazione degli Stati membri, si può impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione.

     2. Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di tale operazione, gli enti e le persone di cui trattasi informano l'UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

 

          Art. 25.

     1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 37 informino prontamente l'UIF qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero essere correlati a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

     2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'UIF qualora vengano a conoscenza di fatti che possano essere correlati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

 

          Art. 26.

     La comunicazione in buona fede, quale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, delle informazioni di cui agli articoli 22 e 23 da parte degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

 

          Art. 27.

     Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

SEZIONE 2

Divieto di comunicazione

 

          Art. 28.

     1. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 22 e 23 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

     2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di accertamento investigativo.

     3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti degli Stati membri o di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo come definito all'articolo 2, punto 12) della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

     4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri o di paesi terzi che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una organizzazione. Ai fini del presente articolo si intende per «organizzazione» la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo dell'osservanza delle disposizioni.

     5. Per gli enti o le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) e punto 3), lettere a) e b) in casi relativi allo stesso cliente e alle stesse operazioni che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti o le persone in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che siano della stessa categoria professionale e che siano soggetti a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale e di protezione dei dati di carattere personale. Le informazioni scambiate sono utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

     6. Quando le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1.

     7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.

 

          Art. 29.

     Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano la comunicazione tra enti e persone soggetti alla presente direttiva e enti e persone dei paesi terzi interessati.

 

CAPO IV

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI E DATI STATISTICI

 

          Art. 30.

     Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità del diritto nazionale:

     a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il loro cliente;

     b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o dalla cessazione del rapporto d'affari.

 

          Art. 31.

     1. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di applicare, se del caso, nelle loro succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti.

     Quando la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

     2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.

     3. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la legislazione del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, gli enti creditizi e finanziari adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

          Art. 32.

     Gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi e finanziari di disporre di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di qualsiasi altra autorità, in conformità del loro diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.

 

          Art. 33.

     1. Gli Stati membri assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.

     2. Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF ed il seguito dato a tali segnalazioni, nonché, su base annuale, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati.

     3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro relazioni statistiche.

 

CAPO V

MISURE DI ESECUZIONE

 

SEZIONE 1

Procedure interne, formazione e riscontro di informazioni

 

          Art. 34.

     1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di introdurre idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di casi sospetti, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

     2. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di comunicare le pertinenti linee di condotta e procedure applicabili a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi.

 

          Art. 35.

     1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di adottare misure adeguate affinché il personale interessato sia a conoscenza delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva.

     Dette misure comprendono la partecipazione del personale addetto a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

     Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

     2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

     3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, venga garantito un riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni.

 

SEZIONE 2

Vigilanza

 

          Art. 36.

     1. Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività. Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Stati membri prevedono che le imprese di trasferimento di fondi ottengano un'autorizzazione o siano registrate per poter esercitare legalmente la loro attività.

     2. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici.

 

          Art. 37.

     1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti, almeno di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi.

     2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

     3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e le case da gioco, le autorità competenti dispongono di poteri di controllo rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

     4. Per quanto concerne le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere da a) ad e), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte in base alla valutazione del rischio esistente.

     5. Per quanto concerne le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte da organismi di autoregolamentazione, purché rispettino il paragrafo 2.

 

SEZIONE 3

Cooperazione

 

          Art. 38.

     La Commissione presta l'assistenza necessaria per facilitare il coordinamento nonché lo scambio di informazioni tra le UIF all'interno della Comunità.

 

SEZIONE 4

Sanzioni

 

          Art. 39.

     1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

     2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure e sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

     3. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

     a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica,

     b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure

     c) sul potere di esercitare controlli all'interno della persona giuridica.

     4. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiamata in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona tra quelle descritte al paragrafo 3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

 

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE

 

          Art. 40.

     1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione:

     a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e paragrafi 6,7, 8, 9 e 10;

     b) adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5;

     c) adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 13;

     d) fissazione di criteri tecnici per valutare se, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

     2. In ogni caso, la Commissione adotta le prime misure di attuazione per dare effetto al paragrafo 1, lettere b) e d), entro il 15 giugno 2006.

     3. La Commissione adegua, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), all'articolo 7, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e d), tenendo conto della normativa comunitaria, degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali.

     4. Qualora la Commissione rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o 2, all'articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, essa adotta una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

 

          Art. 41.

     1. La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in seguito denominato «il comitato».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.

     Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa per quattro anni successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, rivederle prima della scadenza del periodo di quattro anni.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 42.

     La Commissione elabora entro il 15 dicembre 2009, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Per la prima di queste relazioni, la Commissione inserisce un esame specifico del trattamento di avvocati ed altri liberi professionisti legali.

 

          Art. 43.

     Entro il 15 dicembre 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle percentuali di soglia di cui all'articolo 3, punto 6), prestando particolare attenzione all'opportunità e alle conseguenze possibili di una riduzione dal 25 % al 20 % della percentuale di cui all'articolo 3, punto 6), lettera a), punto i), e lettera b), punti i) e iii). Sulla base della relazione la Commissione può sottoporre una proposta di modifiche della presente direttiva.

 

          Art. 44.

     La direttiva n. 91/308/CEE è abrogata.

     I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

 

          Art. 45.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 46.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 47.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Presente direttiva

Direttiva n. 91/308/CEE

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, lettera C)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, lettera C), primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, lettera C), secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, lettera C), terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, lettera C), quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, lettera C), terzo comma

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, lettera C), secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 2 bis, punto 1)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)

Articolo 2 bis, punto 2)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b),d), e), f)

Articolo 2 bis, punti da 3) a 7)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 3, punto 1)

Articolo 1, lettera A)

Articolo 3, punto 2), lettera a)

Articolo 1, lettera B)

Articolo 3, punto 2), lettera b)

Articolo 1, lettera B), punto 2)

Articolo 3, punto 2), lettera c)

Articolo 1, lettera B), punto 3)

Articolo 3, punto 2), lettera d)

Articolo 1, lettera B), punto 4)

Articolo 3, punto 2), lettera e)

 

Articolo 3, punto 2, lettera f)

Articolo 1, lettera B), punto 2

Articolo 3, punto 3)

Articolo 1, lettera D)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 1, lettera E), primo comma

Articolo 3, punto 5)

Articolo 1, lettera E), secondo comma

Articolo 3, punto 5), lettera a)

 

Articolo 3, punto 5), lettera b)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, primo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera c)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, secondo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera d)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, terzo trattino

Articolo 3, punto 5), lettera e)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, quarto trattino

Articolo 3, punto 5), lettera f)

Articolo 1, lettera E), secondo comma, quinto trattino e terzo comma

Articolo 3, punto 6)

 

Articolo 3, punto 7)

 

Articolo 3, punto 8)

 

Articolo 3, punto 9)

 

Articolo 3, punto 10)

 

Articolo 4

Articolo 12

Articolo 5

Articolo 15

Articolo 6

 

Articolo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 7, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a d)

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi da 2 a 6

 

Articolo 10

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

 

Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5, lettera d)

 

Articolo 12

 

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 10 e 11

Articolo 13, paragrafi da 3 a 5

 

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 14

 

Articolo 15

 

Articolo 16

 

Articolo 17

 

Articolo 18

 

Articolo 19

 

Articolo 20

Articolo 5

Articolo 21

 

Articolo 22

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 23

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 7

Articolo 25

Articolo 10

Articolo 26

Articolo 9

Articolo 27

 

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafi da 2 a 7

 

Articolo 29

 

Articolo 30, lettera a)

Articolo 4, primo trattino

Articolo 30, lettera b)

Articolo 4, secondo trattino

Articolo 31

 

Articolo 32

 

Articolo 33

 

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

Articolo 34, paragrafo 2

 

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), prima frase

Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), seconda frase

Articolo 35, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

 

Articolo 35, paragrafo 3

 

Articolo 36

 

Articolo 37

 

Articolo 38

 

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 39, paragrafi da 2 a 4

 

Articolo 40

 

Articolo 41

 

Articolo 42

Articolo 17

Articolo 43

 

Articolo 44

 

Articolo 45

Articolo 16

Articolo 46

Articolo 16