§ 18.3.28 - Direttiva 18 settembre 2000, n. 46.
Direttiva (CE) n. 2000/46 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:18/09/2000
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione, definizioni e limitazione delle attività.
Art. 2.  Applicazione delle direttive bancarie.
Art. 3.  Rimborsabilità.
Art. 4.  Requisiti relativi al capitale iniziale e ai fondi propri.
Art. 5.  Limitazione degli investimenti.
Art. 6.  Verifica dei requisiti specifici ad opera delle autorità competenti.
Art. 7.  Gestione sana e prudente.
Art. 8.  Deroghe.
Art. 9.  Diritti acquisiti.
Art. 10.  Attuazione.
Art. 11.  Riesame.
Art. 12.  Entrata in vigore.
Art. 13.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 18.3.28 - Direttiva 18 settembre 2000, n. 46. [1]

Direttiva (CE) n. 2000/46 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

(G.U.C.E. 27 ottobre 2000, n. L 275).

 

Art. 1. Campo di applicazione, definizioni e limitazione delle attività.

     1. La presente direttiva si applica agli istituti di moneta elettronica.

     2. La presente direttiva non si applica agli istituti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

     3. Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "istituto di moneta elettronica": qualsiasi impresa, o altra persona giuridica diversa dagli enti creditizi di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2000/12/CE, che emetta mezzi di pagamento in forma di moneta elettronica;

     b) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia:

     i) memorizzato su un dispositivo elettronico;

     ii) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso;

     iii) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente.

     4. Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE di svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica.

     5. Le attività degli istituti di moneta elettronica non consistenti nell'emissione di moneta elettronica sono limitate:

     a) alla prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati, come la gestione di moneta elettronica attraverso lo svolgimento di funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con l'emissione di moneta elettronica, nonché l'emissione e la gestione di altri mezzi di pagamento, esclusa la concessione di qualsiasi forma di credito; e

     b) alla memorizzazione di dati su un dispositivo elettronico per conto di altre imprese o enti pubblici.

Gli istituti di moneta elettronica non debbono detenere partecipazioni in altre imprese, salvo che queste svolgano funzioni operative o altre funzioni accessorie riguardanti la moneta elettronica da esso emessa o distribuita.

 

     Art. 2. Applicazione delle direttive bancarie.

     1. Salvo espressa disposizione contraria, soltanto i riferimenti agli enti creditizi contenuti nelle direttive 91/308/CEE e 2000/12/CE, fatta eccezione per il titolo V, capo 2 si applicano agli istituti di moneta elettronica.

     2. Agli istituti di moneta elettronica non si applicano gli articoli 5, 11, 13, 19, 20, paragrafo 7, 51 e 59 della direttiva 2000/12/CE. Le disposizioni sul riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/12/CE non si applicano alle attività degli istituti di moneta elettronica diverse dall'emissione di moneta elettronica.

     3. La ricezione di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), non costituisce depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 3, della direttiva 2000/12/CE, se i fondi percepiti sono cambiati immediatamente in moneta elettronica.

 

     Art. 3. Rimborsabilità.

     1. Il detentore di moneta elettronica può, durante il periodo di validità, esigere dall'emittente il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o mediante versamento su un conto corrente senza altre spese che non siano quelle strettamente necessarie per l'esecuzione di tale operazione.

     2. Il contratto tra emittente e detentore deve contenere indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso.

     3. Il contratto può prevedere un limite minimo per il rimborso. Tale limite non può essere superiore a 10 EUR.

 

     Art. 4. Requisiti relativi al capitale iniziale e ai fondi propri.

     1. Gli istituti di moneta elettronica devono avere un capitale iniziale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE, non inferiore a 1 milione di EUR. Nonostante i paragrafi 2 e 3, i loro fondi propri, quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, non devono mai essere inferiori a tale importo.

     2. Gli istituti di moneta elettronica devono disporre in qualsiasi momento di fondi propri pari o superiori al 2% dell'importo corrente delle passività totali - o, se è superiore, della media delle passività totali dei sei mesi precedenti - relative alla moneta elettronica in circolazione.

     3. L'istituto di moneta elettronica che non abbia completato sei mesi d'esercizio, ivi incluso il giorno d'inizio dell'attività, deve possedere fondi propri pari o superiori al 2% dell'importo corrente delle passività totali - o, se è superiore, dell'importo previsto delle passività totali nei sei mesi - relative alla moneta elettronica in circolazione. L'importo previsto per i successivi sei mesi delle passività totali relative alla moneta elettronica in circolazione verrà indicato nel piano industriale, fatto salvo l'eventuale adeguamento del piano stesso a richiesta delle autorità competenti.

 

     Art. 5. Limitazione degli investimenti.

     1. Gli istituti di moneta elettronica investono esclusivamente, e per un importo non inferiore alle proprie passività connesse alla moneta elettronica in circolazione, in:

     a) voci dell'attivo alle quali, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4 dell'articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE, è attribuita una ponderazione del rischio di credito pari a 0 e che sono sufficientemente liquide;

     b) depositi a vista presso enti creditizi appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2000/12/CE e

     c) strumenti di debito che siano:

     i) sufficientemente liquidi;

     ii) non contemplati dal paragrafo 1, lettera a);

     iii) riconosciuti dalle autorità competenti come voci qualificate ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 93/6/CEE e

     iv) non emessi da imprese che abbiano partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/12/CE nell'istituto di moneta elettronica, o da imprese che debbano essere incluse nei conti consolidati delle suddette.

     2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non possono essere superiori a venti volte l'importo dei fondi propri dell'istituto di moneta elettronica e sono soggetti a limitazioni non meno rigorose di quelle vigenti per gli enti creditizi in forza del titolo V, capo 2, sezione III, della direttiva 2000/12/CE.

     3. Per la copertura dei rischi di mercato derivanti dall'emissione di moneta elettronica e dagli investimenti di cui al paragrafo 1, gli istituti di moneta elettronica possono utilizzare voci fuori bilancio connesse ai tassi di interesse e di cambio sufficientemente liquide, aventi la forma di strumenti derivati negoziati sul mercato ufficiale (diversi da quelli negoziati fuori borsa - OTC), se soggetti alla costituzione di margini di garanzia giornalieri, o se si tratta di transazioni in cambi con una durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario. L'utilizzo di strumenti derivati a norma della prima frase è ammesso solo se si persegue la completa eliminazione dei rischi di mercato e per quanto possibile la si ottiene.

     4. Gli Stati membri stabiliscono adeguati limiti ai rischi di mercato cui gli istituti di moneta elettronica possono esporsi a causa degli investimenti di cui al paragrafo 1.

     5. Ai fini del paragrafo 1 le voci dell'attivo sono valutate in base al minor valore fra quello di costo e quello di mercato.

     6. Qualora il valore delle attività di cui al paragrafo 1 sia inferiore alle passività relative alla moneta elettronica in circolazione, le autorità competenti provvedono affinché l'istituto di moneta elettronica in questione prenda le opportune misure per ovviare prontamente alla situazione. A questo scopo e solo in via temporanea, le autorità competenti possono consentire che le passività relative alla moneta elettronica in circolazione vengano investite in attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 fino ad un importo non superiore al 5% di dette passività o all'importo complessivo dei fondi propri dell'istituto, ove questi siano inferiori rispetto alle passività.

 

     Art. 6. Verifica dei requisiti specifici ad opera delle autorità competenti.

     Le autorità competenti assicurano che le verifiche contabili sulla conformità agli articoli 4 e 5 siano effettuate, almeno due volte l'anno, dagli stessi istituti di moneta elettronica, che comunicano alle autorità competenti detti calcoli e i dati costitutivi richiesti, oppure dalle autorità competenti sulla scorta dei dati forniti dagli istituti di moneta elettronica.

 

     Art. 7. Gestione sana e prudente.

     Gli istituti di moneta elettronica garantiscono una gestione sana e prudente, nonché sane e prudenti procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno. Questi ultimi devono essere commisurati ai rischi finanziari e non finanziari ai quali l'istituto è esposto compresi i rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione con imprese che svolgono funzioni operative o accessorie connesse alla sua attività.

 

     Art. 8. Deroghe.

     1. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità competenti di dispensare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni della presente direttiva e dall'applicazione della direttiva 2000/12/CE nei seguenti casi:

     a) le attività complessive del tipo indicato all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva dell'istituto generano un importo complessivo di passività finanziarie connesse alla moneta elettronica in circolazione che di norma non superi 5 milioni di EUR e in nessun momento superi 6 milioni di EUR; oppure

     b) la moneta elettronica emessa dall'istituto è accettata in pagamento solo da controllate dell'istituto che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da controllanti dell'istituto emittente e da altre controllate del controllante; oppure

     c) la moneta elettronica emessa dall'istituto è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, che possono chiaramente essere individuate in base:

     i) alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un'altra area locale circoscritta; oppure

     ii) al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto emittente, per esempio un sistema comune di commercializzazione o di distribuzione.

Gli accordi contrattuali sottostanti devono prevedere che il portafoglio elettronico messo a disposizione del detentore per l'effettuazione dei pagamenti è soggetto a un limite di caricamento massimo di 150 EUR.

     2. Un istituto di moneta elettronica al quale è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 del presente articolo non beneficia delle disposizioni per il mutuo riconoscimento di cui alla direttiva 2000/12/CE.

     3. Gli Stati membri esigono che tutti gli istituti di moneta elettronica ai quali è stata concessa una deroga dall'applicazione della presente direttiva e della direttiva 2000/12/CE riferiscano periodicamente sulle loro attività, indicando anche l'importo complessivo delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica.

 

     Art. 9. Diritti acquisiti.

     Gli istituti di moneta elettronica soggetti alla presente direttiva, che abbiano iniziato la propria attività, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui si trova la loro sede principale, anteriormente alla prima data tra quella di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva e quella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si presumono autorizzati ai sensi della direttiva stessa. Gli Stati membri obbligano tali istituti a fornire alle autorità competenti, tutte le informazioni atte a consentire a queste ultime di valutare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva se essi posseggono i requisiti di cui alla presente direttiva, quali misure debbano essere adottate per conformarvisi, ovvero se sia opportuna la revoca dell'autorizzazione. Se i requisiti non sono rispettati entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli istituti di moneta elettronica non beneficiano del riconoscimento reciproco dopo tale termine.

 

     Art. 10. Attuazione.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 11. Riesame.

     Entro il 27 aprile 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, segnatamente sulle:

     - misure destinate a tutelare i detentori di moneta elettronica, inclusa l'eventuale necessità di introdurre un sistema di garanzia,

     - i requisiti patrimoniali,

     - le deroghe, e

     - l'eventuale necessità di vietare il pagamento di interessi su fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica,

corredate, se del caso, di una proposta di eventuale modifica.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 13.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della Direttiva n. 2009/110/CE, con la decorrenza e fatto salvo quanto ivi previsto.