§ 9.4.8 – Regolamento 13 dicembre 1995, n. 2869.
Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:13/12/1995
Numero:2869


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Tasse previste dal regolamento e dal regolamento (CE) n. 2868/95.
Art. 3.  Diritti fissati dal presidente.
Art. 4.  Esigibilità delle tasse e delle tariffe.
Art. 5.  Modalità di pagamento delle tasse e delle tariffe.
Art. 6.  Valute.
Art. 7.  Informazioni relative al pagamento.
Art. 8.  Data alla quale il pagamento è considerato effettuato.
Art. 9.  Pagamento incompleto.
Art. 10.  Rimborso degli importi di entità trascurabile.
Art. 11.  Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.
Art.  12. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.
Art.  13. Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione.
Art.  14.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 9.4.8 – Regolamento 13 dicembre 1995, n. 2869.

Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

(G.U.C.E. 15 dicembre 1995, n. L 303).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     Sono riscosse in norma del presente regolamento:

     a) le tasse da corrispondere all'Ufficio, in applicazione del regolamento e del regolamento (CE) n. 2868/95;

     b) le tariffe fissate dal presidente in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 2. Tasse previste dal regolamento e dal regolamento (CE) n. 2868/95. [1]

     Le tasse da corrispondere all'Ufficio in virtù dell'articolo 1, lettera a) sono fissate come segue:

     (Omissis)

 

     Art. 3. Diritti fissati dal presidente.

     1. Il presidente fissa l'importo da versare per le prestazioni di servizi dell'Ufficio non previste nell'articolo 2.

     2. Il presidente fissa l'importo da versare per il Bollettino dei marchi comunitari e la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio nonché per eventuali altre pubblicazioni dell'Ufficio.

     3. Gli importi sono fissati in ECU.

     4. I prezzi fissati dal presidente a norma dei paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

 

     Art. 4. Esigibilità delle tasse e delle tariffe.

     1. Le tasse e le tariffe per le quali la data di esigibilità non risulta dalle disposizioni del regolamento o da quelle del regolamento (CE) n. 2868/95, sono esigibili alla data di ricezione della domanda relativa al servizio cui si riferiscono.

     2. Il presidente può decidere che la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1 non sia subordinata al pagamento preliminare delle relative tasse o tariffe.

 

     Art. 5. Modalità di pagamento delle tasse e delle tariffe.

     1. Le tasse e le tariffe da corrispondere all'Ufficio sono versate:

     a) mediante versamento o trasferimento su un conto corrente bancario dell'Ufficio,

     [b) mediante consegna o invio di assegni bancari all'ordine dell'Ufficio,] [2]

     [c) in contanti.] [3]

     2. Il presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, in particolare tramite depositi su conti correnti aperti presso l'Ufficio.

     3. Le decisioni del presidente di cui al paragrafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio.

 

          Art. 6. Valute. [4]

     Tutti i pagamenti, effettuati secondo i metodi di pagamento consentiti dal Presidente in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, sono fatti in Euro.

 

     Art. 7. Informazioni relative al pagamento.

     1. Tutti i pagamenti devono indicare il nome della persona che li effettua e contenere tutte le informazioni necessarie a consentire all'Ufficio di identificare immediatamente l'oggetto del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

     a) quando viene pagata la tassa di deposito della domanda, la causale del pagamento, ossia «tassa di deposito della domanda»;

     b) quando viene pagata la tassa di registrazione, il numero di fascicolo della domanda alla base della stessa e la causale del pagamento, ossia «tassa di registrazione»;

     c) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio comunitario contro il quale è presentata l'opposizione e la causale del pagamento, ossia «tassa di opposizione»;

     d) quando vengono pagate la tassa di domanda di decadenza o la tassa di domanda di nullità, il numero di registrazione, il nome del titolare marchio comunitario contro il quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia «tassa di domanda di decadenza» o «tassa di domanda di nullità».

     2. Qualora la causale del pagamento non sia facilmente identificabile l'Ufficio invita il pagatore a comunicarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Ove il pagatore non adempia all'invito in tempo utile, il pagamento è considerato nullo. L'importo già versato viene rimborsato.

 

     Art. 8. Data alla quale il pagamento è considerato effettuato.

     1. La data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati presso l'Ufficio è la seguente:

     a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la data alla quale l'importo del versamento o del trasferimento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio;

     [b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la data alla quale l'assegno è ricevuto dall'Ufficio, purché risulti coperto;] [5]

     [c) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la data alla quale viene ricevuto l'importo del pagamento in contanti.] [6]

     2. Qualora autorizzi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, mezzi di pagamento delle tasse diversi da quelli previsti dallo stesso articolo 5, paragrafo 1, il presidente determina anche la data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati.

     3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa sia considerato effettuato dopo la scadenza del termine questo si considera per osservato se all'Ufficio è fornita la prova che il pagatore:

     a) entro il termine in uno Stato membro:

     [i) ha effettuato il pagamento presso una banca;] [7]

     ii) o ha impartito ad una banca un regolare ordine di bonifico della somma dovuta;

     [iii) o ha spedito tramite un ufficio postale o con altri mezzi una lettera, indirizzata alla sede dell'Ufficio, contenente un assegno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), purché l'assegno risulti coperto;] [8]

     e, inoltre:

     b) ha pagato una sovrattassa pari al 10 % dell'importo della tassa o delle tasse in questione, ma non superiore a 200 ECU; il pagamento della sovrattassa non è richiesto quando una delle condizioni stabilite nella lettera a) sia stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

     4. L'Ufficio può invitare il pagatore a fornire la prova della data alla quale è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3, lettera a), ed eventualmente a pagare la sovrattassa di cui al paragrafo 3, lettera b) entro un termine da esso impartito. Ove l'interessato non adempia all'invito, la prova fornita non sia sufficiente, o la sovrattassa richiesta non sia pagata in tempo debito, il termine di pagamento è considerato come non osservato.

 

     Art. 9. Pagamento incompleto.

     1. Il termine di pagamento è considerato di norma rispettato solo se la tassa è stata pagata per intero entro il medesimo. Se la tassa non viene integralmente corrisposta, la somma pagata viene restituita dopo la scadenza del termine.

     2. Tuttavia, se il tempo che rimane fino alla scadenza del termine lo consente l'Ufficio può dare al pagatore l'opportunità di versare la differenza ancora dovuta oppure, se tale differenza è minima può prescinderne in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

 

     Art. 10. Rimborso degli importi di entità trascurabile.

     1. Nei casi in cui per tasse e tariffe sia corrisposta una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso. Il presidente definisce la nozione di entità trascurabile.

     2. Le decisioni del presidente ai sensi del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

 

          Art. 11. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea. [9]

     1. Coloro che presentano una domanda internazionale che designa la Comunità europea sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

     2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa la Comunità europea presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

     3. L'ammontare della tassa di cui ai paragrafi 1 o 2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

     a) per un marchio individuale: 1 450 EUR, più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza; [10]

     b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più, se del caso, 600 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre terza. [11]

 

     Art. 12. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea. [12]

     1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

     2. L'ammontare della tassa di cui al paragrafo 1 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

     a) per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; [13]

     b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più 800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale. [14]

 

     Art. 13. Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione. [15]

     1. Se il rifiuto non concerne tutti i prodotti e i servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 4 o dell'articolo 151, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 è

     a) per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; [16]

     b) per un marchio collettivo: 1 700 EUR, più 300 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale. [17]

     2. Se il rifiuto riguarda soltanto parte dei prodotti e servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 4 o dell'articolo 151, paragrafo 4 del regolamento è pari a 50 % della differenza delle tasse per le classi di prodotti e servizi pagate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e le tasse per le classi di prodotti e servizi che si sarebbero dovute pagare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del presente regolamento se la designazione della Comunità europea avesse compreso soltanto quei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale rimane protetta nella Comunità europea.

     3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95 [18].

     4. Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.

 

     Art. 14. [19]

     Gli articoli da 1 a 10 non si applicano alla tassa individuale da versarsi all'Ufficio internazionale.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Articolo da ultimo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[2] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[3] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 781/2004.

[5] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[6] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[7] Punto abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[8] Punto abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[9] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 781/2004.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[12] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 781/2004.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[15] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 781/2004.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[17] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1687/2005.

[18] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1042/2005.

[19] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 781/2004.